Dal 1° gennaio sono in vigore nuove sanzioni relative a tardiva registrazione, adempimenti successivi e risoluzione dei contratti. La Legge di Stabilità anticipa infatti di un anno le misure previste dalla Delega Fiscale, che fra le altre cose proroga a 30 giorni il termine per il pagamento dell’imposta e la sua comunicazione all’AdE in tutte le operazioni sopra citate.
La Legge di Stabilità anticipa di un anno l’entrata in vigore della normativa che riduce le sanzioni tributarie introdotta con il Decreto sulla Delega Fiscale (D. Lgs. 158/2015) e connesse, per quanto riguarda il mondo degli affitti di cui ci occupiamo in questo blog, alla tardiva registrazione, agli adempimenti successivi e alla risoluzione dei contratti in cedolare secca. Quest’ultimo caso, ovvero le sanzioni per la tardiva risoluzione in cedolare secca, è stato introdotto per la prima volta proprio dalla Delega Fiscale: prima non ne esisteva infatti uno specifico.
Un’altra importante novità è connessa al termine entro cui sarà possibile procedere al pagamento dell’imposta e alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di risoluzioni, cessioni e proroghe. L’art.17 del TUR prevedeva che l’attestazione del pagamento fosse presentata in AdE entro 20 giorni dall’effettuazione dello stesso, ma ora l’art. 17 del D. Lgs. 158/2015 sposta il termine a 30 giorni. Ricordiamo che in caso di utilizzo di RLI online il pagamento dell’imposta e la sua comunicazione all’AdE sono contestuali, quindi vengono assolti entrambi gli adempimenti in contemporanea.
Di seguito vediamo le nuove sanzioni con ravvedimento operoso in vigore dal 1° gennaio 2016.
Tardiva registrazione del contratto di locazione:
- entro 30 giorni di ritardo: 6%, ovvero 1/10 del 60% (+ interessi di mora + imposta dovuta). L’importo minimo della sanzione è di 20 euro (1/10 della sanzione minima di 200 euro prevista dal nuovo art. 69 del TUR con esclusivo riguardo a questo caso).
- entro 90 giorni di ritardo: 12%, ovvero 1/10 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 15%, ovvero 1/8 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre l’anno ed entro 2 anni di ritardo: 17,14%, ovvero 1/7 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 20%, ovvero 1/6 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 24%, ovvero 1/5 del 120% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
Codice tributo F24 Elide: 1500 (pagamento imposta); 1507 (sanzione); 1508 (interessi). In caso di tardiva registrazione con cedolare secca la sanzione andrà calcolata con riferimento all’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale.
Tardivo pagamento delle imposte per adempimenti successivi (annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe, cessioni):
- entro 14 giorni di ritardo: 0,1% (ovvero 1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo - ravvedimento sprint (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 30 giorni di ritardo: 1,5%, ovvero 1/10 del 15% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 90 giorni di ritardo: 1,67%, ovvero 1/9 del 15% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 1 anno di ritardo: 3,75%, ovvero 1/8 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- entro 2 anni di ritardo: 4,29%, ovvero 1/7 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- oltre 2 anni di ritardo: 5%, ovvero 1/6 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta)
- se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (processo verbale di constatazione, senza notifica formale): 6%, ovvero 1/5 del 30% (+ interessi di mora + imposta dovuta)