Da gennaio 2016 è possibile acquistare una seconda casa usufruendo della agevolazioni prima casa. La novità introdotta dalla legge di Stabilità 2016, permette di ampliare il raggio di azione anche per le seconde abitazioni, con la sola clausola di dover vendere entro dodici mesi la prima abitazione. Il tutto vale però solamente per quelle dimore che sono state realmente acquistate e quindi esula donazioni o eredità.
Legge di Stabilità 2016 integrata la norma II-bis
La nota II-bis, comma 1, alla lettera c), contiene la norma in base al quale la concessione dell’agevolazione prima casa è condizionata dal fatto che l’acquirente non sia «titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni» .
Inoltre non deve essere «titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare». Ed infine l’avere un’altra abitazione non permette in automatico di usufruire degli sgravi fiscali, almeno che questa casa non sia stata acquistata attraverso le agevolazioni prima casa e sia poi venduta entro un anno dall’acquisto di una seconda abitazione. Se invece l’acquisto della prima casa non è avvenuto attraverso le agevolazioni, non si può usufruire degli sgravi fiscali.
Non cambiano i requisiti necessari per le agevolazioni prima casa
Così come per il 2015, non cambiano i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni per l’ acquisto prima casa:
- l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;
- nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono susseguite dal 1982 in poi.
Decadenza agevolazioni prima casa e sanzioni
Come sempre è bene anche ricordare quali possono essere i motivi che provocano la perdita dei benefici ottenuti:
- dichiarare il falso;
- non possedere la residenza nel comune della prima casa entro i 18 mesi previsti;
- vendere o donare l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e non riacquistare un’altra prima casa entro un anno.
Non solo possono essere perse tutte le agevolazioni fiscali, ma può esistere la necessità di versare le imposte risparmiate e gli interessi, subendo una sanzione del 30% dell’imposta stessa. In questo caso però se avviene un ravvedimento da parte del contribuente, può riuscire ad ottenere una forte riduzione delle sanzioni. Ciò accade quando:
- la violazione non è stata contestata dall’ufficio;
- non siano iniziate ispezioni e verifiche;
- non siano incominciate altre attività amministrative di accertamento (notifiche di inviti a comparire, richieste di esibizioni documenti, invio questionari ecc.).