Comodato ai figli o ai genitori: la risoluzione del Ministero delle Finanze con tutti i chiarimenti.
Riduzione del 50% di Imu e Tasi per chi concede l’immobile in comodato a parenti in linea retta, ossia ai figli o ai genitori: lo scorso 18 febbraio 2016 il Dipartimento delle Finanze ha diffuso una Risoluzione [1] che chiarisce la portata del bonus fiscale in commento, inserito con la legge di Stabilità per il 2016 [2]. Analizziamo tutte le condizioni per usufruire dell’agevolazione in commento.
Lo sconto su Imu e Tasi
La legge consente al proprietario di casa di ottenere uno sconto significativo: viene abbattuta del 50% la base imponibile di Imu e Tasi a condizione che l’immobile sia concesso in comodato gratuito a un figlio o ai genitori.
Il comodatario non dovrà versare la TASI sull’immobile oggetto del comodato, mentre il comodante, verserà la TASI – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal Comune in relazione al 2015 (in assenza, applicherà la TASI nella misura pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo).
Il contratto di comodato
Il contratto di comodato va registrato, anche se stipulato verbalmente. Come noto, infatti, il comodato non deve essere necessariamente scritto, né tantomeno deve essere stipulato davanti a un notaio, ben potendo essere orale. In ogni caso, la scrittura privata è sempre preferibile, anche ai fini di indicare la durata massima del comodato.
La registrazione del contratto di comodato per il 2016 costerà al contribuente 216 euro (di cui 200 euro di imposta di registro e 16 euro di marca da bollo ogni quattro pagine di contratto).
La registra va richiesta entro 20 giorni dalla data del contratto.
Le condizioni per il comodante
Il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere titolare solo di un’altra abitazione, quella principale ove risiede. Il bonus quindi non opera se il comodante, oltre alla propria casa principale e a quella data in comodato, possiede una minima percentuale di un altro immobile.
È però escluso dal calcolo il possesso di un immobile rurale ad uso strumentale, sebbene abitativo: esso non confligge con il requisito del possesso di un solo immobile in Italia, dunque non è d’impedimento all’agevolazione.
Al comodatario, invece, non viene imposta tale condizione, per cui può essere titolare anche di più di un immobile.
Le condizioni del comodatario
Il comodatario deve essere parente in linea retta di primo grado: quindi deve trattarsi di uno o più figli o di uno o entrambi i genitori.
Le condizioni dell’immobile
Il comodato si deve riferire a un immobile situato nello stesso Comune ove si trova l’abitazione principale del comodante. Per cui, se il comodante ha l’immobile principale in un Comune e quello che intende dare in comodato in un secondo Comune, sebbene situato a pochissimi chilometri dal primo, il bonus non può essere richiesto.
In questo modo però vengono tagliati fuori dall’agevolazione tutti gli immobili comprati in un’altra città come, ad esempio, dove studia il figlio. I problemi si pongono poi in tutti quei piccoli comuni italiani tra loro limitrofi, dove è facile che il figlio abiti in un centro diverso da quello dei genitori anche se le due case sono a pochissimi chilometri l’una dall’altra.
In secondo luogo, l’immobile concesso in comodato non deve essere di lusso, ossia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
L’agevolazione spetterà anche alle pertinenze.
In pratica
Le condizioni per la riduzione:
– la registrazione del contratto;
– la residenza (nonché dimora abituale) del comodante nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– il possesso, da parte del comodante, di un solo immobile in Italia (salvo il caso del possesso, oltre all’immobile concesso in comodato, della sola prima casa, purché quest’ultima si trovi nello stesso comune dell’immobile concesso in comodato e purché nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Tali condizioni devono coesistere tutte insieme ai fini dell’agevolazione, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
Note
[1] Dipartimento delle Finanze, Risoluzione n. 1/DF.
[2] L. 208/2015.