domenica 13 dicembre 2015

IL DISASTRO DEL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO PROSEGUE


mercato immobiliare immagine
L’andamento dei valori immobiliari in Italia prosegue nella sua discesa. Il ritmo di questa riduzione è chiaramente visibile da questo grafico che prende  come riferimento l’anno 2010, a cui viene assegnato il valore di prezzo 100 e che compara i prezzi italiani con quelli degli altri paesi europei.

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Da questi grafici possiamo comprendere che :
  • il mercato italiano, dopo quello spagnolo, è quello che ha avuto le maggiori perdite;
  • il mercato italiano è l’unico, con quello francese, che non mostra nessun segno di rimbalzo;
  • il mercato tedesco si muove in modo perfettamente anticiclico rispetto a quello italiano ed a buona parte di quelli europei.

Il patrimonio immobiliare italiano ha visto ridurre il valore del 20% dal 2010, e la cosa più preoccupante è che questa discesa non si è ancora fermata, al contrario di quanto accede, ad esempio, in Spagna o nei Paesi Bassi.
Inoltre qui c’è un’altra spiegazione delle tensioni e del sostanziale fallimento dell’euro. Il ciclo dei prezzi immobiliari è un precursore del ciclo economico. Quindi la Germania si muove in modo perfettamente anticiclico rispetto agli altri. Farci una moneta assieme è stata una pura pazzia…

domenica 6 dicembre 2015

Calcolo Imu e Tasi per il versamento seconda rata

 

Calcolo Imu e Tasi versamento seconda rata
Il 16 dicembre è vicino e conseguentemente anche il pagamento della seconda rata di Imu e Tasi. Nei giorni scorsi si è parlato a più riprese di ciò che probabilmente accadrà nel 2016 in materia, con le novità che dovrebbe apportare la Legge di Stabilità, ma per questo 2015 non vi sono cambiamenti. Per cui è bene sapere cosa dover fare per il pagamento delle tasse sulla casa, come calcolare le aliquote da versare e chi ne è invece esente.

Le aliquote da versare

Nel caso il Comune di residenza non avesse deliberato le nuove aliquote per il 2015 e voi aveste pagato nella prima rata di giugno quelle inerenti al 2014, per dicembre dovrete sicuramente versare la differenza per il saldo. Per poter verificare ciò è necessario collegarsi al sito del ministero delle Finanze o del proprio Comune e controllare le delibere comunali.

In base comunque alle norme in vigore i Comuni non possono superare il 2,5 per mille, ma possono arrivare comunque a 3,3 per mille, solo nel caso che con questo aumento finanzino le detrazioni per le abitazioni principali.

Come avviene il calcolo di Imu e Tasi

Il calcolo per poter sapere quanto versare di Tasi si determina attraverso la base imponibile che si ottiene moltiplicando per l’apposito coefficiente la rendita catastale, rivalutata del 5%. Applicando poi alla base imponibile l’aliquota stabilita dal comune (Tasi lorda) si sottrae da questa la detrazione, se prevista, e si ottiene la Tasi effettivamente dovuta. Infine si divide la Tasi netta in base alle quote di proprietà.

Versamento F24 e bollettini postali

Per il pagamento è possibile utilizzare sia il modello F24 o i bollettini postali.

Il bollettino Imu deve essere compilato in ogni sua parte e deve riportare nel dettaglio:

  • La tipologia catastale;
  • Il codice catastale;
  • Ravy (se il pagamento si riferisce al ravvedimento);
  • Immobili variati;
  • Saldo;
  • Numero di immobili.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento dell’Imu sono:

  • 3912 per abitazione principale e pertinenze:
  • 3914 per terreni;
  • 3916 per aree fabbricabili;
  • 3918 per altri fabbricati;
  • 3925 per immobili ad uso produttivo allo Stato;
  • 3930 per immobili ad uso produttivo al Comune.

I codici tributo per il pagamento della Tasi sono:

  • 3958 per abitazione principale e pertinenze;
  • 3959 per fabbricati rurali strumentali;
  • 3960 per aree fabbricabili;
  • 3961 per altri fabbricati.

Pagamento per affittuari e terreni

Il pagamento della Tasi da parte di colui che si trova in affitto è determinato dal proprio comune, che decide la percentuale del totale Tasi da dover far versare e che di solito si aggira tra il 10 e il 30%. Mentre per i terreni agricoli è stato stabilito che sono esenti dall’Imu tutti quelli non coltivati; ubicati nei comuni definiti totalmente montani; terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali.

Chi è esente dal pagamento Imu

L’Imu non deve essere pagata:

  • sulle abitazioni principali, almeno che queste non appartengano alle categorie catastali A1/A8/A9 per i quali l’imposta deve essere versata;
  • sulla casa coniugale affidata al coniuge a seguito di una separazione o cessazione di matrimonio;
  • sui terreni situati su aree montane e collinari e su tutte le unità immobiliari non considerate fabbricati;
  • su quei locali adibiti ad uso istituzionale o religioso;
  • sugli immobili concessi a titolo gratuito a parenti entro il primo grado, ma solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15mila euro l’anno;
  • sulle abitazioni possedute dai cittadini iscritti all’AIRE  che risiedono all’estero.

Agevolazioni casa in comunione dei beni e in caso di separazione

 

Agevolazioni casa in comunione dei beni e in caso di separazione
Molto spesso subentrano delle domande inerenti l’agevolazione prima casa in caso di comunione dei beni dei coniugi o in caso di separazione. E altrettante si pongono per il pagamento delle tasse quando la casa viene assegnata all’altro coniuge, dopo la fine di un matrimonio. Per cui è necessario dividere le casistiche e dare delle risposte, analizzando le varie possibilità che si palesano per i benefici concessi.

Comunione dei beni

Nel caso i coniugi si siano sposati e abbiano deciso di optare per una comunione dei beni usufruendo delle agevolazioni prima casa, non potranno più farlo per un’altra abitazione. In quanto, se uno dei due decide di voler acquistare un’altra casa nello stesso comune di residenza o al di fuori, nonostante l’altro contratto sia intestato ad uno solo dei coniugi, l’effetto giuridico, così come quello dell’atto ricade su entrambi.

Nel caso invece uno dei due coniugi abbia acquistato un immobile prima di sposarsi, l’agevolazione viene accettata, ma ridotta del 50% del valore dell’immobile, sia che questo sia nel comune di residenza, sia che questo si trovi su un altro comune. In quanto l’abitazione non rientra in comunione dei beni, proprio perché acquistata prima del matrimonio.

Separazione di fatto e legale: cosa cambia?

Quando una coppia decide di separarsi e non lo fa in maniera legale, se possiede un immobile sul comune di residenza, non conta né il regime patrimoniale, né la separazione di fatto. In quanto possedere insieme al coniuge una casa fa sì che l’altro che ne faccia richiesta non può fruire dell’agevolazione prima casa.

Mentre con la sentenza 3931 del 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che invece qualora l’ex moglie decida di acquistare un altro appartamento, avendo già in possesso un immobile acquistato in comunione legale con l’ex marito, da cui però è separata legalmente, questa può usufruire delle agevolazioni fiscali.

Chi si separa è costretto a pagare le tasse sulla casa coniugale?

In base ad una recente novità apportata dalla Legge di Stabilità, colui che è costretto a lasciare all’ex coniuge la casa coniugale non è obbligato a pagare le tasse come seconda casa. Questo va così a modificare il testo di legge che invece prevedeva l’eliminazione dei tributi solamente sulla prima casa, con l’obbligo di pagare sugli altri immobili di proprietà. Ovviamente il tutto è stato proposto proprio per evitare di indebitare maggiormente colui che effettua una separazione giudiziale e che è comunque costretto ad andarsene di casa.

Quando si perdono i benefici prima casa

Una volta stabilito che i coniugi in comunione dei beni non possono usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un altro immobile e che questo può avvenire solamente in sede di separazione legale, vediamo quali sono i casi in cui si perdono i benefici acquisiti.

  • Quando le dichiarazioni fatte durante l’atto di acquisto sono false;
  • il contribuente è tenuto a trasferire la propria residenza nel luogo dove l’immobile è stato acquistato entro 18 mesi. Tale causa di decadenza non vale però per coloro che prestano servizio per le forze armate, di polizia, di ordinamento civile e militare;
  • al momento dell’acquisto dell’immobile, davanti il notaio, è necessario che venga specificato di voler adibire la dimora a prima casa. In quanto ciò deve comparire sull’atto notarile come una dichiarazione di intento;
  • quando l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto. Almeno che entro un anno non si compri un altro immobile e lo si adibisca ad abitazione principale. Ciò non vale però se viene stipulato entro un anno dalla vendita dell’immobile un contratto preliminare, in quanto questo non produce l’effetto reale del trasferimento del bene.