domenica 27 aprile 2014

Scadenze per il pagamento della Tasi 2014

 

tasi-2014

Quando si pensava di essere arrivati ad un punto d’arrivo in merito ai pagamenti delle imposte legate alla casa, in particolare le tasse sui servizi, ecco che una nuova nota della Commissione Finanze alla Camera getta nuovo scompiglio in merito alle aliquote comunali. La nota in realtà cerca di portare una maggiore chiarezza sulla controversia fra Stato e Comuni sulla gestione dell’imposta comunale, ma come vedremo si tratta di fonte di ulteriore confusione.

Cosa succede dal mese di Maggio?

La Commissione Finanze ha dunque ribadito il fatto che il pagamento della Tasi per il 2014 potrà essere pagato in una soluzione unica entro il 16 dicembre, ma soltanto nel caso in cui i Comuni italiani interessati non facciano in tempo ad approvare i vari bilanci entro la fine del mese di maggio.

Per tutti i Comuni che invece riusciranno ad approvare il bilancio entro la data di maggio, resta la possibilità di andare a pagare la tassa in due soluzioni: le scadenze previste rimangono quelle concordate, ovvero il 16 giugno ed il 16 dicembre del 2014.

Come calcolare e applicare le aliquote Tasi

Proviamo a fare ulteriore chiarezza sull’ammontare delle aliquote Tasi per il 2014. Per i comuni di cui sopra, che non approveranno il bilancio, l’aliquota applicata sarà quella standard dello 0,1% in caso di immobili che non risultano come prima casa; a questa quota va addizionata l’aliquota IMU relativa al comune di riferimento dell’immobile.

Se però i comuni nel 2013 hanno applicato già una aliquota, relativa all’IMU, pari a 1,06%, potranno applicare una diversa aliquota Tasi che, sulle seconde case, arriverebbe ad un totale di 1,14%.

Per sapere quanto vale effettivamente la Tasi, sarà necessario indicare il valore della rendita catastale, effettuarne una rivalutazione del 5% e poi effettuare una moltiplicazione relativa al proprio coefficiente immobiliare.

A questo punto occorrerà anche andare a considerare l’aliquota prevista dal Comune sul valore catastale dell’immobile, ed in caso detrarre quanto previsto.

Quando si paga l’IRPEF sulle case sfitte

 

IDS

Con l’arrivo del periodo in cui bisogna presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli immobili, è fondamentale fare chiarezza sulle varie novità legate a tutte le variazioni che si sono succedute negli ultimi mesi. Una delle prime variazioni rispetto allo scorso anno è che bisognerà tornare a pagare l’Irpef su alcune tipologie di immobili finora esentate. In particolare, le case teoricamente soggette ad IMU, ma che risultano sfitte, saranno nuovamente tassate.

Le case sfitte che però saranno nuovamente soggette alla tassazione IRPEF risultano essere quelle accatastate nel Comune in cui il proprietario ha effettiva residenza e detiene l’abitazione principale; oltre a questa imposta, sarà obbligatorio pagare anche addizionali sul 50% del reddito, nonostante siano già soggetti ad IMU.

Resta valida invece la possibilità di esenzione IRPEF per tutti gli altri tipi di immobili, così come accadeva nel 2013.

Altre tassazioni sugli affitti

Per quanto riguarda la deduzione forfettaria del 15% prevista sul canone annuo della locazione, è previsto un ulteriore ribassamento al 5%: pertanto i proprietari andranno a pagare il 95% Irpef previsto su tale canone.

Dove registrare i pagamenti

Sul modello 730 dedicato alla dichiarazione dei redditi, tutto ciò  che riguarda i fabbricati compare nell’apposito quadro B: quest’area sarà dunque riservata ai calcoli e alle segnalazioni relative al possesso di immobili di proprietà, in usufrutto, presenti nel territorio Italiano e naturalmente registrati presso il catasto edilizio. Non è prevista invece la registrazione del nudo proprietario di un immobile.

Bisogna invece indicare in questa sezione della dichiarazione dei redditi una serie di soggetti, se presenti:

  • Il coniuge per la casa coniugale
  • Gli assegnatari, in caso di alloggi riscattabili
  • I soci di società di tipo semplice
  • I soci di cooperative edilizie

Per poter effettuare i calcoli esatti e dunque compilare al meglio il modulo, sarà fondamentale inserire quello che è il dato essenziale, ovvero il valore della rendita catastale, facendo attenzione a non commettere errori in fase di rivalutazione.

Le detrazioni fiscali ai Conduttori per il Canone di locazione

 

I lavoratori dipendenti possono usufruire di una detrazione  per i canoni di locazione.  Molto spesso tali detrazioni  non sono conosciute e quindi non si usufruisce di un diritto.

La detrazione spetta unicamente ai lavoratori che abbiano stipulato un contratto di locazione per un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale a condizione che abbiano trasferito la propria residenza.

L’articolo 16 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) prevede, in caso di contratto di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, alcune detrazioni a favore del conduttore che, come previsto dalla stessa norma, non si cumulano fra loro.

Il contribuente può scegliere quella più conveniente, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla legge. 

A seconda delle specifiche condizioni richieste dalla norma, spettano le seguenti detrazioni:

1) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998 (contratti liberi): - 300 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro; - 150 euro con un reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro;

2) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 Legge 431/1998 (contratti convenzionali o concordati), ad eccezione di quelli stipulati con istituti di edilizia residenziale pubblica: – 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; – 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro;

3) ai titolari di contratti stipulati o rinnovati ex Legge 431/1998, di età compresa tra i 20 e 30 anni, per i primi tre anni, purché l’immobile sia diverso da quello in cui risiedono i genitori: – 991,60 euro con un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro;

4) ai titolari di contratti di locazione, soltanto se lavoratori dipendenti, che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione), per i primi tre anni: - 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; – 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Nella casella 109 della sezione “altri dati” del modello cud è presente la somma riconosciuta al contribuente a titolo di detrazione per i canoni di locazione.

Per poter usufruire della detrazione occorre:

- l’immobile locato deve essere ubicato nel comune di lavoro o in uno limitrofo distante almeno 100 km dal comune di origine e comunque al di fuori dalla propria regione
- il trasferimento deve avvenire in un lasso di tempo non superiore a 3 anni rispetto a quello in cui si vuole usufruire della detrazione
-nelle annotazione del cud (codice bg) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione indicate nei commi da 01 a 1-ter dell’articolo 16 del tuir, il numero di giorni per i quali l’immobile locato è adibito ad abitazione principale e la percentuale che spetta di detrazione.

In merito alla cumulabilità delle detrazioni:

La precisazione non è stata fatta con riferimento alla presenza dell’abitazione principale nel quadro B e la contemporanea richiesta della detrazione per immobile locato adibito ad abitazione principale nel quadro E, sezione V del modello 730.

Le norme prevedono la non cumulabilità delle detrazioni per canoni di locazioni con altre agevolazioni in due casi: tra detrazioni della stessa tipologia (articolo 16, comma 1-quater del Testo Unico Imposte sui Redditi) e tra queste detrazioni e il contributo del cosiddetto Fondo Affitti (articolo 10, comma 2 della Legge 431/1998).

Di conseguenza si può dedurre che, dal punto di vista normativo, non c’è nulla che esclude la possibilità di sommare l’agevolazione relativa all’abitazione principale prevista nel quadro B a quella prevista nel quadro E sezione V.

Anche l’Agenzia delle Entrate, nei documenti di prassi fin qui emanati, non sembra escludere tale possibilità.

Infatti, oltre alle istruzioni alla compilazione dei modelli, che non ne fanno assolutamente cenno, la stessa “Circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730”, che è redatta annualmente dall’Agenzia delle Entrate e che contiene le istruzioni che i CAF devono seguire per l’elaborazione dei modelli 730, a differenza di quanto avviene nel quadro B per la contemporanea presenza di due righi con il codice utilizzo 1, non prevede nessun controllo né tanto meno nessuna esclusione nel caso in cui si richiedano contemporaneamente le due agevolazioni.

Pertanto, le due agevolazioni possono essere ritenute compatibili qualora si verifichino tutti i presupposti espressamente previsti per ciascun beneficio.

Vedi anche :  Caf Acli Detrazioni per Canoni Locazione

Nel  2014  le  detrazioni fiscali per il Canone di Locazione si sommano alle maggiori detrazioni ed al nuovo regime opzionario

Nuova opzione
Dal 2014 entra a regime l’opzione 730 anche senza sostituto d’imposta: nel 2013 si è ricorso al modello per situazioni particolari, mentre dal 2014 si compila il “normale” 730, barrando la casella “dipendenti senza sostituto” nel quadro sui dati del sostituto d’imposta. In questo caso l’intermediario sarà il CAF o un professionista abilitato.

Nuove detrazioni fiscali
E’ salito l’importo delle detrazioni per figli a carico: da 800 a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile.
Prorogata la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (sezioni III-A e III-B del quadro E).

I contribuenti che ne usufruiscono e che dopo il 6 giugno 2013 hanno acquistato mobili ed elettrodomestici di classe A+ (destinati all’immobile ristrutturato) possono detrarre il 50% di quanto speso per questi Arredi ma solo fino a 10mila euro e per una spesa uguale o inferiore a quella della ristrutturazione), in dieci rate di pari importo (sezione III-C del quadro E).

Bonus Energia
: al 55% fino al 6 giugno 2013, al 65% per le spese di riqualificazione energetica successive a tale data (sezione IV del quadro E).
Detrazione del 65%, fino a una spesa complessiva di 96mila euro, per interventi antisismici su edifici adibiti ad abitazione principale e ad attività produttive che si trovano nelle zone ad alta pericolosità, l’agevolazione si applica dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E).
Detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35).

Cedolare secca
E’ ridotta dal 19 al 10% l’aliquota sui contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni nei comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).

Per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca.

Compensazioni
Da quest’anno il credito che risulta dal modello 730 può essere utilizzato in compensazione nell’F24 per pagare, oltre che l’IMU dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte non comprese nel modello 730 (ad esempio la TARES) che possono essere versate con F24.

Assicurazioni
Per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), è sceso a 630 euro (dimezzato) l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19%.

Le spese condominiali in caso di vendita dell’immobile

 

Gli oneri condominiali in caso di vendita dell’immobile secondo la riforma del condominio (Cass. Civ. sent. n.10235 del 2 maggio 2013)

Ai sensi dell’art. 63 comma 4 delle disp. Att. del codice civile “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e quello precedente”.

La legge 11 dicembre 2012 n. 220 di riforma del condominio ha introdotto il quinto comma dell’art. 63 delle disp. Att. stabilendo altresì che:
chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.

Nel rapporto tra venditore e acquirente salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è invece operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l’acquirente dell’unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino e se, sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, questi ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa

In altri termini, come sottolineato dalla recente sentenza n.10235 del 2 maggio 2013 della Corte di Cassazione, il menzionato art. 63 disp. att. c.c. costituisce, per certi aspetti, un’applicazione specifica dell’art. 1104, comma 3, c.c. relativo alla comunione in generale, con la previsione della limitazione in base alla quale l’obbligazione del cessionario, caratterizzata dal vincolo di solidarietà con quella del condomino cedente, investe soltanto i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente (intendendosi il riferimento all’anno come relativo all’annualità condominiale).

Nella pratica giudiziaria si è posto il quesito di come ci si debba porre di fronte al problema riguardante il caso di vendita di un’unità immobiliare posta in un condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di manutenzione o di ristrutturazione (o altri interventi equiparabili).

Ci si è chiesto, in mancanza di accordo fra le parti quale sia il momento determinante da individuare per la concreta insorgenza del relativo obbligo.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24654 del 3 dicembre 2010 ha affermato che la risoluzione della questione proposta risulta dipendente dalla diversa origine della spesa al quale il singolo condomino è tenuto a contribuire, dovendosi distinguere tra spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria e spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria amministrazione.

Spese necessarie: sono esborsi dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribuiti all’amministratore in quanto tale (ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 3, c.c.), e non come esecutore delle delibere assembleari riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo, che hanno valore meramente dichiarativo e non costitutivo.

Spese di straordinaria amministrazione: deve considerarsi quale conseguenza diretta quella della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l’adottano) con la quale siano disposti gli interventi di straordinaria amministrazione ovvero implicanti l’apporto di innovazioni condominiali.

La sentenza in questione è approdata all’affermazione del seguente principio di diritto:
“in caso di vendita di una unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c. “.

Pertanto, qualora l’approvazione della delibera di esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, efficace e definitiva per tutti i condomini, sopravvenga soltanto successivamente alla stipula della vendita, l’obbligo del pagamento delle relative quote condominiali incombe sull’acquirente, non rilevando l’esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula.

Nel caso quindi di spese ordinarie, in sostanza, il momento determinante per il loro addebito è quello esatto in cui l’opera viene prestata, nel caso delle spese straordinarie, viceversa, occorre fare riferimento alla relativa delibera assembleare.

mutui, le migliori offerte per i lavoratori autonomi

 

se le garanzie richieste dalle banche per ottenere un mutuo sono già di per sé abbastanza importanti, lo sono ancor di più quando l'aspirante mutuatario è un giovane lavoratore autonomo. il comparatore di supermoney ha stilato la classifica dei prestiti più covenienti per la casa offerti a chi non ha un lavoro dipendente

il simulatore di supermoney ha preso in considerazione la richiesta di un mutuo prima casa per un importo di 150mila euro da restituire in 20 anni, con un tasso di interesse fisso per l'acquisto di un immobile del valore di 25mila euro. le migliori offerte sono quelle di: webank, intesa sanpaolo e banco popolare

webank: offre un tasso fisso di 4,93% per una rata mensile di 973,5 euro

intesa san paolo: il mutuo domus fisso prevede un taeg del 5,07% per una rata di 969,34 euro al mese. con questa offerta bisognerà pagare 320 euro di perizia immobile, ma non ci sono costi di istruttoria

banco popolare: mutuo you con un taeg del 5.09% per una rata mensile fissa di 969,34 euro. le spese di istruttoria sono di 1000 euro, mentre la perizia dell'immobile costa sempre 320 euro

Condominio, chiarite le regole di trasparenza dal Garante della privacy.

 

Condominio, chiarite le regole di trasparenza dal Garante della privacy.

Il condominio non deve fornire prove documentali delle informazioni date all'amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale. E' questo uno dei punti chiariti dal Garante della privacy, interpellato da Confedilizia e singoli cittadini circa le regole di trasparenza nei condomini.

shutterstock 140841967La Riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno scorso, ha contribuito a rendere il più trasparente possibile la gestione dei beni comuni, dando ad esempio la possibilità, ai condomini, di essere informati sulla gestione contabile del condominio. Ora il Garante della privacy interviene con alcuni chiarimenti proprio in materia di riservatezza, per rispondere ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini.

Viene ad esempio specificato che il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni date all'amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Può invece chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Infatti il cosiddetto conto condominiale, aperto e utilizzato dall'amministratore ma intestato al condominio, può essere controllato dai singoli condomini per verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, tramite l'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali; viene così riconosciuto il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

In base alla disciplina della privacy, l'amministratore può trattare solo informazioni sui condomini che siano pertinenti la propria attività di gestione, ma non deve eccedere rispetto alle finalità perseguite; quindi ha facoltà di acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Inoltre può richiedere i dati catastali, come la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il comune.

Eccede invece dalle sue finalità chiedere copia di alcuni tipi di documenti come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Il decreto Destinazione Italia ha poi stabilito che, per quanto riguarda le informazioni relative alle condizioni di sicurezza, i condomini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, dal momento che i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio.

Morosità incolpevole, arrivano gli aiuti anti-crisi.

 

Morosità incolpevole, arrivano gli aiuti anti-crisi.

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al provvedimento che finanzia il Fondo per la morosità incolpevole con i primi 20 milioni di euro. Una misura che consentirà di tirare un sospiro di sollievo a tutti quegli inquilini i quali, per cause indipendenti dalla propria volontà, si sono trovati in difficoltà economiche e non riescono a far fronte ai canoni d'affitto.

iStock 000009172358MediumI primi 20 milioni a sostegno degli inquilini in difficoltà economiche che non riescono a pagare i canoni di affitto saranno presto integrati nel Fondo per la morosità incolpevole grazie al via libera arrivato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province autonome. Si tratta del testo definitivo del decreto che approderà in Gazzetta Ufficiale con le firme del ministro delle Infrastrutture e del ministro dell'Economia.

Il decreto chiarisce alcuni aspetti poco chiari del testo del D.l. 102/13, emendato durante il suo iter di conversione in legge. A cominciare dalla definizione di "morosità incolpevole", intesa come "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare". E specifica, non solo a titolo di esempio, quali siano esattamente le cause della morosità incolpevole, in presenza delle quali l'inquilino che non riesca a far fronte ai canoni di locazione potrà richiedere gli aiuti dello Stato:

- perdita di lavoro per licenziamento;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il primo finanziamento di 20 milioni sarà sommato a un secondo predisposto con la stessa somma anche per il 2015; tali risorse saranno assegnate prioritariamente ai comuni ad alta densità abitativa che abbiano avviato, entro il 29 ottobre di quest'anno, bandi o altre procedure amministrative meglio specificati nella norma. I Comuni dovranno poi comunicare alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo l'elenco dei richiedenti che rispecchino alcuni requisiti, ovvero: che rientrino nei parametri Isee, siano destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità, siano titolari di contratti di affitto registrati e risiedano in alloggi oggetto di procedure di rilascio da almeno un anno, abbiano cittadinanza italiana o europea oppure siano titolari di un permesso di soggiorno.

Il contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di 8mila euro, che, secondo la procedura attuale, verranno ricevuti direttamente dal soggetto moroso incolpevole.

domenica 20 aprile 2014

BUONA PASQUA


«Soddisfatti o rimborsati»: così cresce l'installazione di pannelli fotovoltaici

 

Non solo detrazioni fiscali del 50%: gli impianti aumentano grazie a costi in calo e finanziamenti ad hoc, mentre in molte offerte il risparmio previsto è «garantito»...

«Soddisfatti o rimborsati»: così cresce l'installazione di pannelli fotovoltaici
Dario Aquaro
Wed, 16 Apr 2014 17:28:21 GMT

10 idee originali per creare una zona relax in casa (fotogallery)

 

nei mesi più caldi non c'è niente di meglio che tornare a casa e avere uno spazio all'aperto dove potersi rilassare. sedersi e respirare aria fresca è un buon modo per gettare alle spalle i problemi della giornata. manca ancora qualche mese all'arrivo della stagione estiva, ma è questo il momento migliore per iniziare a pensare come progettare la zona "chill out". ecco 10 idee originali

salotto a bordo piscina: chi dispone di una piscina può pensare di posizionarvi accanto un bel divano, delle sedie e un tavolo

asian deck by other metro landscape architects & landscape designers itamar landscape design

chi ha un giardino può arricchirlo con delle sedie altalena tra un albero e l'altro

eclectic porch by austin photographers sarah natsumi moore

un angolo segreto per la lettura: a chi piace la lettura e vuole uno spazio intimo, può pensare di realizzare in giardino un angolo segreto, collocando una panca con morbidi cuscini

traditional deck by nashville interior designers & decorators hunter design

veranda coperta: il luogo ideale per schiacciare un pisolino

farmhouse porch by austin design-build firms moontower design build

se si dispone di un cortile si può pensare di realizzare un semplice pergolato con delle tende bianche e un comodo divano

eclectic deck by london architects & designers vuong interior design

ecco poi la classica hamaca

contemporary landscape by austin landscape architects & landscape designers b. jane gardens

un angolo intimo per pranzare o cenare all'aria aperta comedor íntimo

mediterranean patio by montreal interior designers & decorators esther hershcovich

un angolo di relax dall'atmosfera tropicale

tropical porch by other metro photographers ashley camper photography

uno spazio luminoso e rilassante

tropical deck by other metro photographers ashley camper photography

un rifugio in mezzo alla città

modern deck by other metro photographers churreria photography

solo due sedie e un tavolino circondati dalla natura per trovare nuova energia

modern landscape by pasadena landscape architects & landscape designers ept design

https://www.youtube.com/watch?v=A49jlUFXcow

come calcolare la rata del mutuo con excel

 

Calcolo rata mutuo a tasso variabile con Excel

il foglio di calcolo excel può essere utilizzato per diversi scopi, anche per calcolare la rata del mutuo. questo video mostra proprio come calcolare la rata e il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile con microsoft excel per qualsiasi periodicità temporale, con importo della rata variabile e con possibilità di prevedere rimborsi anticipati del capitale a scadenze variabili

https://www.youtube.com/watch?v=A49jlUFXcow

Un piccolo loft di 60 mq con una grande personalità

 

Un loft di 60 mq colorato, moderno e luminoso è il protagonista del articolo dedicato all’architettura e il design. Progettato dallo studio Axis Mundi, questo bellissmo spazio si trova a New York ed esprime grande personalità e carattere. Giovane, fresco e ben progettato, il loft è diviso in due aree distinte grazie alle generose altezze dei soffitti che hanno permesso di creare un soppalco con la zona notte.

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Al piano terra sono posizionati la zona giorno, luminosissima grazie alla grandissima vetrata che fa da protagonista sulla parete, una piccola cucina a vista e il bagno. Un altro bagno e una cabina armadio si trovano al piano superiore a completamento della camera da letto. Qui la privacy è garantita da una paretina di vetro sistemata affianco al letto che permette di far entrare la luce dalla grande finestra e allo stesso tempo creare la giusta privacy. Soluzioni semplici, colori chiari abbinati ad un bellissimo pavimento in legno, si mixano sapientemente con i pochi ma strategici complementi di arredo presenti in questo piccolo ma bellissimo loft

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Source: MyHouse Ideaa /  axismundi.com

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Tasse prima casa: allarme stangata della Cgia

 

La CGIA di Mestre lancia l’allarme tasse prima casa che potrebbero diventare più onerose dell’anno passato superando i 32 miliardi di euro.

Nel 2014 i proprietari di immobili dovrebbero pagare 4,6 miliardi di euro in più rispetto al 2013. Tra Imu, Tasi al 2 per mille e Tari, nel 2014 gli italiani pagheranno 32,5 miliardi. E’ quanto emerge da uno studio presentato dalla CGIA di Mestre che mette in evidenza come, qualora  l’aliquota media della Tasi applicata sulle prime abitazioni fosse del 2 per mille, il prelievo fiscale sulla prima casa sarebbe una vera e propria stangata per tutti gli italiani.

Tenendo conto delle variazioni storiche considerate sul Prelievo legato al possesso -  il gettito Imu, il prelievo rifiuti, l’imposta di scopo e dal 2014 la Tasi – un’aliquota Tasi del 2%, la variazione dal 2007 al 2014 del prelievo sulla prima casa sarebbe pari a  +88% .

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Dichiarazione dei redditi 2014: le detrazioni per la casa

 

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Fra aprile e maggio arrivano le prime scadenze legate alla dichiarazione dei redditi per il 2014. Per quanto riguarda i redditi e le spese relative alla casa, sono previste una serie di detrazioni importanti, che è meglio conoscere prima di presentare i moduli del 730 (scadenza entro il 30 maggio) e il sostituto d’imposta (entro il 30 aprile).

Tutte le detrazioni relative alle spese per la casa

Quando si parla di detrazione correlate alle spese effettuate per la casa, non bisogna considerare esclusivamente eventuali ristrutturazioni o lavori strutturali, ma anche le spese per tutto ciò che l’immobile “contiene”, ovvero elettrodomestici e mobili; inoltre, sono passibili di detrazioni anche i lavori per la riqualificazione energetica dell’appartamento, le spese relative agli interessi passivi dei mutui.
Rientrano inoltre in questo ambito anche le spese per l’affitto o per le agenzie immobiliari.

Ristrutturazione e riqualificazione

Iniziamo dunque a specificare quelle che sono le detrazioni relative a queste due spese. Per la semplice ristrutturazione edilizia, la detrazione per le spese effettuatenel 2013 si calcolano secondo due criteri:

  • Detrazione del 36% fino al tetto massimo di 40.000 euro, se effettuate fra il 1 gennaio ed il 25 giugno
  • Detrazione del 50%, fino al tetto massimo di 96.000 euro, per i lavori effettuati nel periodo successivo al 25 giugno, fino al 31 dicembre

Per quanto riguarda invece le spese di riqualificazione energetica non esiste un tetto massimo specifico (varia infatti in base alla tipologia di intervento), mentre le aliquote sono le seguenti:

  • Detrazione del 55% per tutti i lavori effettuati fino al 5 giugno 2013
  • Detrazione del 65% IRPEF per i lavori dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.
Le altre detrazioni possibili

Per quanto riguarda le altre spese effettuate nel 2013, ecco un breve elenco delle più importanti:

  • detrazione del 19% sul costo degli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto della prima casa
  • detrazione del 50% sulle spese per acquistare elettrodomestici di grandi dimensioni e mobili per la casa. Il tetto massimo della spesa detraibile è di 10.000 euro.

Fra aprile e maggio arrivano le prime scadenze legate alla dichiarazione dei redditi per il 2014. Per quanto riguarda i redditi e le spese relative alla casa, sono previste una serie di detrazioni importanti, che è meglio conoscere prima di presentare i moduli del 730 (scadenza entro il 30 maggio) e il sostituto d’imposta (entro il 30 aprile).

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Spese per l’affitto, si possono portare in detrazione se c’è la residenza.

 

Spese per l’affitto, si possono portare in detrazione se c’è la residenza.

Le spese sostenute per il pagamento dei canoni d'affitto di immobili adibiti ad abitazione principale potranno essere portati in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il lavoratore dipendente vi abbia trasferito la residenza. Ma le agevolazioni fiscali per chi ha una casa non finiscono qui...

1482792 10151715155302382 845006346 nQuest'anno per i lavoratori dipendenti c'è la possibilità, nella dichiarazione dei redditi, di usufruire di una detrazione particolare per i canoni di affitto, spettante tuttavia solo a coloro che hanno stipulato un contratto di locazione per un immobile destinato ad abitazione principale e presso cui hanno spostato la propria residenza. Tuttavia ci sono dei requisiti da rispettare per potersi avvalere dell'agevolazione: innanzitutto l'immobile locato deve essere situato nel comune di lavoro o in municipio vicino distante almeno 100 km dal comune di origine e comunque fuori dalla propria regione; inoltre il trasferimento della residenza deve avvenire in un arco temporale non superiore a tre anni rispetto a quello in cui si vuole usufruire della detrazione.

Nella casella 109 della sezione "altri dati" del Cud si può trovare la cifra riconosciuta a titolo di detrazione per i canoni d'affitto. Tale detrazione è pari a 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, e a 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro.

Ma le novità 2014 in fatto di dichiarazione dei redditi per chi ha una casa affittata non si esauriscono qui: dalla cedolare secca ridotta al 10% sui contratti concordati, fino al bonus mobili e grandi elettrodomestici, sono tante le spese della casa detraibili dalle tasse. Scopritele tutte in questo articolo.

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Deducibilità dell'Imu: ok per gli immobili d'impresa, restano fuori quelli a uso promiscuo e i beni merce.

 

Deducibilità dell'Imu: ok per gli immobili d'impresa, restano fuori quelli a uso promiscuo e i beni merce.

Le imprese e i lavoratori autonomi o professionisti potranno dedurre l'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa. E' questa una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, entrata perciò in vigore già col credito d'imposta 2013. Rimangono fuori dalla deducibilità gli immobili strumentali a uso promiscuo e i beni merce invenduti e non locati.

imu-1La Legge di Stabilità 2014, all'art. 1 commi 715 e 716, ha introdotto un'importante novità che coinvolge imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi: la possibilità di dedurre ai fini del reddito d'impresa l'Imu pagata sugli immobili strumentali, almeno per quanto riguarda Ires e Irpef. L'imposta resta invece indeducibile ai fini Irap, come previsto dall'art.14 comma 1 del Dlgs.23/2011. A differenza dell'Imu, Tasi e Tari sono invece pienamente deducibili dal reddito d'impresa, in base al principio di cassa ex art. 99, co. 1 Tuir (non confutato esplicitamente dalla Legge di Stabilità 2014) e anche per il lavoro autonomo oltre che dall'Irap.

Immobili strumentali per natura e destinazione: l'Imposta Municipale Unica è dunque deducibile in via transitoria per il 30% già dal periodo d'imposta 2013, riferito cioè alla dichiarazione dei redditi 2014, e per il 20% a regime, ossia a partire dal periodo d'imposta 2014. La deduzione riguarda immobili strumentali per natura e destinazione, dunque le categorie catastali A/10 (uffici e studi privati, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria), B (collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei), C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori), D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito) ed E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), ma anche quelli che non rientrano in tali categorie, come le aree scoperte (parcheggi, aree di carico e scarico). In caso di versamento tardivo effettuato nel 2014, la deducibilità verrà effettuata nell'Unico 2015; stessa considerazione se si tratta di immobili strumentali oggetto di locazione finanziaria.

Immobili strumentali a uso promiscuo: per quanto riguarda gli immobili strumentali a uso promiscuo, l'Imu resta totalmente indeducibile; ma il lavoro autonomo, per il quale gli immobili strumentali utilizzati promiscuamente sono sottoposti alle disposizione dell' art. 54, co. 3 del Tuir, usufruisce di Tasi e Tari deducibili solo nella misura del 50% dell'importo pagato in ciascun periodo d'imposta. Le Entrate non hanno fornito invece chiarimenti in merito alla deducibilità dell'Imposta Municipale Unica pagata sugli immobili strumentali non destinati esclusivamente ad attività produttive, per i quali non si sa ancora se la deduzione competa anche per la quota gravante su immobili che costituiscano l'oggetto dell'attività esercitata come nel caso tipico delle società immobiliari che concedono in locazione lo stabile.

Beni merce: resta l'indeducibilità totale dell'Imu, ai fini delle imposte sui redditi, sui fabbricati destinati alla vendita enumerati tra le rimanenze, ossia tra i beni merce delle imprese di costruzione destinati alla vendita, ma rimasti invenduti e non locati. Su questi, nel 2013 (quindi Unico 2014), si versa solo l'acconto Imu, indeducibile ai fini Ires/Irpef in quanto esentati dal versamento del saldo 2013 e in generale dall'Imu a partire dal 2014.

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Tasi e Tari 2014: rate e scadenze

 

La Commissione bilancio e finanze della Camera dei deputati, in sede di conversione in legge del decreto salva Roma ter, ha introdotto delle novità importanti per quanto riguarda le tasse che costituiscono la IUC, la nuova imposta unica sulla casa, introdotta dalla legge di stabilità 2014.
Per la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili comunali (quali la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione eccetera) si prevede che le rate dovranno essere due e con scadenze fissate al 16 giugno per la prima e al 16 dicembre per la seconda. Rimane salva la facoltà per il contribuente di pagare in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata, ossia il 16 giugno, tutto l’importo senza frazionarlo. Il pagamento della prima rata deve avvenire sulla base dell’aliquota fissata dal Comune e delle detrazioni individuate nei 12 mesi precedenti dallo stesso ente locale. Con la seconda rata a dicembre invece si pagherà il saldo effettuando così il conguaglio della tassa che dovrà tenere conto delle aliquote e delle detrazioni nuove, ossia quelle che il comune deve approvare entro la fine di ottobre. Approvato dalla Commissione, anche un emendamento che prevede l’esenzione dalla Tasi per gli immobili dello Stato, degli enti territoriali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, dei rifugi alpini non custoditi, e di punti d’appoggio e bivacchi.
Due rate anche per pagare la nuova tassa sui rifiuti, la Tari. Il comune dovrà decidere almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi.
Le novità entreranno in vigore dopo la conversione in legge del decreto salva Roma ter e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

domenica 13 aprile 2014

Gli isolanti termici

Gli isolanti termici sono quei materiali che si utilizzano per proteggere gli interni degli edifici dal freddo. Lo strato termoisolante applicato alla muratura, dunque, garantisce ambienti confortevoli, facendo risparmiare energia. Ma quale materiale utilizzare?

Gli isolanti termici


Gli isolanti termici utilizzati in edilizia vengono identificati anche in base alla loro conformazione e poi suddivisi in fibrosi, cellulari, porosi e riflettenti. All’interno di queste tre classi, infine, si utilizza un’ulteriore distinzione tra prodotti naturali e quelli invece sintetici.
Isolanti termici naturali
Gli isolanti termici naturali sono in prevalenza sono di origine vegetale, ma esistono anche quelli in lana. Per la preparazione del prodotto finale è richiesta un’elaborazione ridotta e anche per questo sono considerati a basso impatto ambientale. Sono riciclabili e, alcuni, persino biodegradabili. Possono avere costi elevati, ma garantiscono ottime prestazioni. I pannelli in fibra e lana di legno sono composti da materiale derivante da scarti di lavorazione oppure da legname proveniente da boschi di riforestazione a cui vengono aggiunti resine o cemento – secondo i produttori e la formulazione desiderata. Se si tratta di scarti, questi vengono ridotti sino ad assumere dimensioni costanti; le fibre vengono poi raffinate e infine immerse in sospensioni con gli additivi. Aspirata l’acqua, i pannelli ottenuti passano alla pressatura e, con la fase di essiccazione, riducono l’umidità sino al 2% circa. In commercio sono disponibili pannelli singoli di fibra di legno e anche accoppiati ad altri materiali (polistirolo o cartongesso). Sono indicati per essere applicati alle pareti dall’interno oppure nelle intercapedini, ma anche su solai sottotetto. Vanno bene persino per l’isolamento delle coperture a falde. I pannelli in fibra di abete mineralizzata vengono impiegati per coperture traspiranti e resistenti al fuoco con finitura a vista; sono isolanti termoacustici costituiti per il 65% di fibre sottili di abete mineralizzate, ovvero rese inerti e maggiormente resistenti al fuoco, e per il  35% da leganti minerali, primo fra tutti il cemento Portland. La perlite espansa, un isolante poroso, è composto da riolite, una roccia vulcanica formata in genere da quarzo, feldspato alcalino e plagioclasio. Si tratta in sostanza di minerali idro vetrosi. Frantumati e sottoposti a sbalzi termici elevati, questi aumentano il loro volume di circa 15/20 volte, a seguito dell’evaporazione dell’acqua che ne fa espandere le pareti vetrose. Disponibile in granulometria con diametro variabile da 0,1 a 2 mm circa, la perlite può essere utilizzata da sola oppure miscelata in composti cementizi. L’impiego indicato è per il riempimento di intercapedini murarie, di pareti esterne e di quelle interne. Può essere applicata anche per coibentare coperture a falde e solai. Infine il sughero si ricava dalle piante grazie al procedimento di scorzatura. Stagionato, bollito e raschiato, viene fatto essiccare e poi viene macinato per essere infine cotto. Durante questa fase, il materiale si espande, rilasciando della resina, riutilizzata nel processo produttivo come legante. Alla fine il risultato sono pannelli cellulari compatti. Il sughero è però commercializzato anche in granuli sciolti, che devono poi essere uniti con resine, strisce e fogli sottili. Ampie le possibilità di utilizzo, soprattutto per quanto riguarda l’isolamento di tetti, piani e a falde. Si può applicare anche alle pareti e direttamente sul solaio del vespaio aerato. Trova impiego anche nei cassonetti degli avvolgibili.
Isolanti termici sintetici
Gli isolanti termici sintetici si producono con sistemi e iter di lavorazione sofisticati, a partire da materie prime di origine chimica e, a volte, naturale. Durante i processi produttivi subiscono varie trasformazioni sino ad arrivare al prodotto finale, disponibile in più formulazioni. Il polistirene espanso, sinterizzato o estruso, prende origine dallo stirene, un ricavato del petrolio che si trova anche in alcuni alimenti. Questa materia viene polimerizzata per ottenere perle trasparenti. Per produrre il tipo sinterizzato, queste perle, contenenti gas espandente, vengono trattate con vapore e sistemate in stampi, dove completano la loro espansione e si saldano tra loro (sinterizzazione). Si trova sotto forma di pannelli o di perle. Quello estruso si ottiene inserendo il granulato di polistirene insieme a polistirene di riciclo in una macchina: qui la massa viene fusa e aggiunta a espandenti e ignifuganti. Ne risulta una schiuma che viene sagomata (estrusa) attraverso un procedimento particolare. Si ottengono pannelli a struttura cellulare chiusa. Per produrre la lana di roccia si utilizza una “miscela” di rocce di origine vulcanica o sedimentaria, con aggiunta di altri materiali. La lavorazione trasforma il tutto in fibre e poi in pannelli, feltri e rotoli. I prodotti commercializzati possono essere composti da lana di roccia singola o abbinata a barriere al vapore (soprattutto polietilene o alluminio). Il vetro cellulare, infine, è ottenuto a partire da materie prime, quali sabbia quarzifera, vetro riciclato, feldspato di potassio, soda e altri minerali, macinate, polverizzate e aggiunte a carbonio: il risultato è una massa con struttura alveolare. Raffreddata, questa viene utilizzata per formare blocchi di schiuma rigida. Si producono così pannelli e perle espanse da utilizzare per la coibentazione in intercapedini e anche del solaio controterra.
Materiali isolanti: idoneitá all’uso
Perché un materiale isolante sia idoneo all’uso deve avere anche altre caratteristiche, oltre al basso coefficiente di conduttività termica. La legge infatti afferma che i requisiti fondamentali relativi ai prodotti da costruzione sono sei e due riguardano la resistenza:
  • resistenza meccanica e stabilità: la costruzione deve essere realizzata in modo che le sollecitazioni cui è sottoposta non provochino crollo, deformazione e danni.
  • resistenza al fuoco: in caso di incendio, la capacità portante dell’edificio deve essere garantita per un determinato tempo. produzione e propagazione del fumo devono essere ridotte, deve essere garantita la possibilità di abbandonare la costruzione in sicurezza.
Isolare dal freddo: 10 regole d’oro
Informazioni tratte da “I materiali isolanti” vol. 1, a cura di Anit, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico. www.anit.it
  1. Tenere conto che la riduzione dello spessore isolante sottoposto a un carico comporta una riduzione del potere isolante.
  2. L’impermeabilizzazione applicata sopra l’isolante è sottoposta a notevoli stress e va quindi protetta.
  3. L’impiego di vernici o collanti ai solventi può danneggiare i materiali isolanti.
  4. Per le applicazioni edili che sono soggette a regole sulla reazione al fuoco, è importante verificare l’Euroclasse di reazione al fuoco del prodotto isolante inserito.
  5. I materiali isolanti non vanno mai confrontati a pari spessore, ma solo a pari resistenza.
  6. I pannelli devono essere posati in modo continuo senza lasciare spazi vuoti.
  7. Per i materiali soggetti a variazioni dimensionali bisogna prevedere appositi sistemi di posa.
  8. Se la coibentazione in intercapedine non è continua, l’aria può circolare, danneggiando il materiale. È sempre meglio fissare i pannelli alle pareti.
  9. Per posare isolanti diversi contigui occorre seguire le indicazioni dei produttori.
  10. La presenza di ponti termici costituiti da eterogeneità e il mancato isolamento di travi e pilastri comporta il rischio di danni e ammaloramenti da condensa.
Gli intonaci termici
Gli intonaci termici hanno una loro utilità, benché i loro effetti non siano paragonabili a quelli degli isolanti. Gli intonaci termici possono essere applicati fino a uno spessore di 5 cm, purché vengano poi sovrapposte vernici traspiranti. Restano di difficile applicazione per edifici situati in climi rigidi, a meno che non vengano utilizzati su pareti già caratterizzate da ottime prestazioni termiche.