domenica 26 ottobre 2014

legge stabilità, tutti i punti salienti

 

il testo del governo sulla legge di stabilità, inviato al parlamento e firmato dal presidente della repubblica, continua a far discutere. le più recenti notizie fanno riferimento alla lettera della commissione europea, con la quale si chiedono all'italia chiarimenti sugli scostamenti dagli obiettivi di conti pubblici per quanto riguarda il 2015. ma andiamo a vedere cosa prevede esattamente la normativa

- 80 euro, da bonus irpef a detrazione: gli 80 euro di sconto irpef diventano strutturali e - nel bilancio dello stato - da maggiore spesa si trasformano in minore entrata

- bonus bebè 80 euro: per ricevere il bonus bebè si dovrà fare domanda all'inps. sarà erogato ogni mese per i bambini nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (fino al terzo anno), a famiglie con reddito complessivo entro 90mila euro

- politiche di sviluppo e infrastrutture: la legge di stabilità 2015 prevede 6,4 miliardi per il sostegno delle politiche di sviluppo delle infrastrutture

- bonus fiscali: la legge di stabilità ha stanziato 1 miliardo di euro per la conferma nel 2015 degli attuali bonus fiscali per ristrutturazioni edilizie (sconto al 50%), risparmio energetico (sconto al 65%) e mobili-elettrodomestici

- assegno pensioni inps-inpdap il 10 del mese: a partire dal 2015 sarà posticipo il pagamento delle pensioni al 10 di ogni mese per chi riceve il doppio assegno inps-inpdap

- manutenzione anas e fs: per la manutenzione delle strade e delle linee ferroviarie sono rpevisti la destinazione di 500 milioni alle fs e di 390 milioni all'anas

- tetto decontribuzione neo assunti: è stato fissato un tetto triennale sui contributi per le assunzioni a tempo indeterminato fatte nel corso del 2015 che salirà dai 6.200 euro previsti nella bozza iniziale del ddl stabilità a 8.060 euro/anno. l'obiettivo della misura è incentivare un milione di assunzioni

- taglio irap: l'abolizione della componente lavoro dell'irap vale 6,5 miliardi di euro

- bollo auto per auto storiche: la manovra prevede l'abolizione dell'esenzione dal pagamento del bollo auto oggi prevista per le auto storiche

- spesa per i tribunali allo stato: la legge di stabilità istituisce un fondo da 250 milioni di euro per subentrare agli enti locali nella spesa per la manutenzione degli immobili che ospitano gli uffici giudiziari, le risorse raddoppieranno nel 2016 e arriveranno a quota 120 milioni nel 2017

- rischio ebola, 50 milioni per i controlli: per l'emergenza ebola la legge di stabilità ha stanziato 50 milioni di euro. i fondi verranno utilizzati per rafforzare i controlli dei medici negli uffici di porti e aeroporti e per potenziare le posizioni dell'ospedale spallanzani

- clausola di salvaguardia reverse charge: nel caso in cui l'europa respinga il via libera al meccanismo del reverse charge e dello split payment, è stata prevista una clausola di salvaguardia che attiverà l'aumento automatico delle accise sui carburanti già nel 2015

- controlli fiscali: in futuro i controlli fiscali avranno l'obiettivo di aiutare il contribuente all'auto-correzione degli errori in dichiarazione e a concentrare il contrasto su frodi e contribuenti meno collaborativi

- dismissioni immobili difesa: la legge di stabilità prevede una accelerazione del piano di dismissione di immobili appartenenti alla difesa. la vendita di strutture e alloggi non più necessari alle esigenze delle forze armate dovrà portare all'erario 220 milioni di euro nel 2015, e 100 nel 2016

- aliquota tassazione fondi pensione: la legge di stabilità prevede l'innalzamento dell'aliquota della tassazione sui fondi pensione dall'11,5% al 20%, per allinearla ai valori medi europei

- patent box: è stata inserita una norma sulla defiscalizzazione dei redditi da brevetti e altri beni immateriali per 5 anni

- spending review stato e autonomie: la legge di stabilità prevede un taglio di 4 miliardi delle risorse destinate alle regioni, mentre i comuni vedranno ridotta la dotazione di 1,2 miliardi di euro

- fondi per gli ammortizzatori sociali: la legge di stabilità ha stanziato 2 miliardi di euro per l'anno 2015 per finanziare gli ammortizzatori sociali

- regime minimi partite iva: secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità, 'imposta sostitutiva per autonomi e mini-imprese di artigiani e commercianti sale dall'attuale 5% al 15%, ma si amplia la platea

- tfr in busta paga: la liquidazione anticipata è volontaria e sarà sottoposta a tassazione ordinaria, sono esclusi i lavoratori domestici, quelli del settore agricolo e i dipendenti pubblici

- contratto statali congelato fino al 2015: il contratto del pubblico impiego rimane congelato fino a dicembre 2015

- piano rinnovo parco autobus: la legge di stabilità prevede il ritiro obbligatorio dalla circolazione degli autobus euro 0 ed euro 1 dal 1° gennaio 2020, attivando un processo di sostituzione di 6mila autobus pubblici e 6.500 autobus del noleggio privato

- telepass e controllo rc auto: la manovra autorizza l'incrocio dei dati e l'uso dei controlli telematici tipo telepass per individuare le auto che circolano senza la copertura rc auto

Tasi 2014. Casi particolari: coniugi separati e comodato d’uso

 

Il 16 ottobre è l’ultimo giorno utile per pagare l’acconto Tasi in tutti quei Comuni che hanno adottato le relative delibere entro settembre. A pagare il tributo sono coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, l’immobile, quindi proprietari ma anche affittuari. Proprio in merito ai soggetti che devono pagare il tributo comunale introdotto con la IUC, possono esserci situazioni al limite che possono generare confusione. Si pensi ai coniugi separati o alla casa concessa in comodato d’uso gratuito ad un parente o ancora all’affitto parziale. Chi paga la Tasi?

Partendo dalla locazione, si è ribadito che il tributo comunale sui servizi indivisibili deve essere pagato anche dagli inquilini, sempre che lo preveda la delibera del Comune che stabilisce pure la quota a carico dell’affittuario, tra il 10 e il 30% dell’importo totale. Se il Comune prevede che a pagare debbano essere anche coloro che vivono in affitto, ci sono casi particolari. Ad esempio quello in cui la locazione è parziale, come l’affitto di singole stanze. Paga l’inquilino o il proprietario? In tal caso, l’inquilino deve pagare la sua quota con la stessa aliquota prevista per il proprietario. Nel caso invece di immobile locato interamente ma a più persone, questi sono obbligati in solido a pagare la loro quota. Nel caso di una casa vacanza invece, quando cioè la locazione non supera i 6 mesi all’anno, a pagare totalmente la Tasi è solo il proprietario.

Possiamo avere anche il caso del proprietario defunto. In questo caso a pagare sono gli eredi, tenuti a versare il tributo solidalmente o in base alle quote di possesso.

Se due coniugi sono separati, quello a cui è assegnato il diritto di abitazione e quindi la casa coniugale, deve pagare il tributo, potendo però fruire dell’eventuale detrazione prevista dal Comune di residenza per l’abitazione principale.

Nel caso del genitore che concede l’immobile in comodato d’uso gratuito al figlio che lo utilizza come abitazione principale, chi deve pagare? Il tributo, come dice la legge, deve essere versato da chi occupa o detiene a qualunque titolo l’immobile. Quindi non solo l’inquilino, ma anche il comodatario, nell’esempio il figlio. Si rimanda però alla delibera del singolo Comune che decide in merito, stabilendo anche la quota a carico dell’uno (inquilino o comodatario) e dell’altro (proprietario).

Infine nel caso del condominio, come per l’IMU, anche per la Tasi è l’amministratore il soggetto tenuto al versamento dell’imposta per i locali di uso comune dotati di rendita catastale (ad esempio il locale dove si svolgono le riunioni condominiali), recuperando le somme dai comproprietari.

Nuovi rivestimenti cementizi: per cambiare look alla casa senza demolire

 

Veloci e semplici da posare, con un’anima ecologica: le ristrutturazioni “veloci” vedono protagonisti nuovi rivestimenti a base cementizia che si applicano direttamente sull’esistente, senza dover affrontare lunghe e costose demolizioni. Così cambiare stile alla casa diventa una questione di ore. La posa può avvenire sia in orizzontale, nel caso classico in cui si voglia ricoprire il pavimento con una superficie continua, priva di fughe, sia in verticale per applicazioni su pareti in cartongesso o in muratura, scale, piastrelle dei bagni, comprese quelle all’interno dei box doccia, grazie alle caratteristiche di impermeabilità che questi rivestimenti assicurano. La posa a pavimento può avvenire su massetti in sabbia-cemento o autolivellanti e in alcuni casi anche su superfici radianti. Lo spessore di pochi millimetri semplifica ulteriormente le operazioni in cantiere, rendendo nella maggior parte dei casi superfluo rimuovere e livellare gli infissi di porte e finestre.

Alcuni prodotti consentono inoltre di ricoprire complementi d’arredo come tavoli, sedie, mensole e i top di bagni e cucine: in questo caso è consigliabile verificare preventivamente la tenuta del rivestimento rispetto a graffi, macchie e vicinanza a fonti di calore. L’applicazione del prodotto richiede mani esperte – per la scelta del posatore ci si può rivolgere al rivenditore o, in caso di acquisto diretto, al produttore – e si risolve con poche ore di manodopera, anche se in alcuni casi è necessario un doppio o un triplo passaggio con relativi tempi di attesa. Gli step classici sono: preparazione del fondo, stesura della prima mano, passaggio di una seconda mano di rifinitura e/o di un prodotto protettivo che migliora la durata e la resistenza al calpestio, ai graffi superficiali e alle macchie. Dal punto di vista estetico, questa tipologia di rivestimenti è ampiamente personalizzabile grazie a una vasta gamma di finiture, inserti decorativi e colori, disponibili a catalogo o realizzabili su misura.  

Cclicca sulle immagini per vedere full screen i rivestimenti cementizi polimerici di Ideal Work Microtopping. www.idealwork.it

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Detrazioni fiscali casa e bonus mobili: proroga per il 2015 e novità

 

Arriva la proroga del bonus mobili con la legge di Stabilità 2015. Il Governo ha varato la nuova manovra economica per l’anno prossimo, prevedendo tra le varie misure la proroga dei bonus sulla casa. Vengono così confermati gli sconti fiscali previsti per i lavori di recupero edilizio con la quota Irpef al 50% e quelli per interventi di riqualificazione energetica con la quota al 65% per tutto il 2015, ma con delle novità importanti.

La precedente legge di Stabilità 2014 aveva previsto che il bonus al 50% poteva essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014, per poi ridursi al 40% dal 1 gennaio 2015 e attestarsi al 36% dal 2016. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, come la coibentazione degli edifici, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di infissi e caldaie, dall’attuale 65% si sarebbe passati dal 1 gennaio 2015 al 50% e poi al 36% dal 2016. La nuova legge di Stabilità prevede così per entrambi gli sconti fiscali la misura massima agevolata, al 50 e al 65%, per tutto il 2015 ma dal 2016 entrambe si riducono al 36%, senza aliquote intermedie.

Altra novità riguarda i lavori di recupero antisismico degli edifici nelle zone 1 e 2 di pericolosità. Per tali interventi non ci sarà la proroga al prossimo anno, quindi dal 1 gennaio 2015 la detrazione Irpef scenderà dall’attuale 65 al 50% e dal 1° gennaio 2016 al 36%.

Cambia anche lo sconto per gli interventi sulle parti comuni dei condomini. Fino ad ora si prevedeva lo sconto massimo al 65% fino al 30 giugno 2015, che scendeva al 50% fino al 30 giugno 2016. Ora il disegno di legge di Stabilità cancella questo trattamento di favore prevedendo l’ecobonus al 65% per tutto il 2015 per poi assestarsi all’ordinario 36% dal 1 gennaio 2016.

Ma la sorpresa maggiore che arriva dalla Legge di Stabilità 2015 riguarda la ritenuta fiscale sui bonifici. Per fruire della detrazione è necessario che i lavori siano pagati con bonifico bancario o postale. Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 questa ritenuta è stata ridotta dal 10 all’attuale 4%. Secondo la nuova legge di Stabilità 2015 dal 1 gennaio del prossimo anno aumenterà all’8%.

Come i bonus sulla casa, allo stesso modo viene confermato anche il bonus mobili: la detrazione Irpef al 50% (per l’acquisto di mobili e arredi ed elettrodomestici in classe A+ e A per i forni) per l’immobile oggetto di interventi edilizi, per cui si fruisce della detrazione per ristrutturazione, resta al 50% per tutto il 2015.

Sblocca Italia: nessun taglio dell’IVA sui lavori di ristrutturazione

 

Non ci sarà l’annunciata riduzione dell’aliquota IVA dal 10 al 4% sui lavori di ristrutturazione edilizia nella legge di conversione del decreto Sblocca Italia. Queste e altre le limature al disegno di legge all’esame del Parlamento che, dopo il voto di fiducia alla Camera, riprenderà l’iter di conversione in Aula in settimana, fino ad arrivare all’ultimo giorno per l’approvazione finale della legge, il prossimo 11 novembre. Vediamo le conferme e le novità.  E non ci sarà nemmeno l’aumento della stessa aliquota dal 4 al 10% per le nuove costruzioni da adibire a prima casa vendute direttamente dalle imprese.  Il problema emerso riguarda la mancanza di risorse adeguate a coprire economicamente la riduzione, con il rischio che l’Unione Europea possa aprire un contenzioso con il nostro Paese, nonché il forte impatto negativo sulle imprese di costruzioni già in sofferenza per la perdurante crisi economica. Tra le conferme troviamo invece il bonus per chi ristruttura o acquista casa e poi l’affitta a canone concordato per un periodo di almeno 8 anni continuativi. Il bonus, previsto solo per le persone fisiche, consiste in una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile che risulta dall’atto di compravendita. Il limite massimo complessivo di spesa deve essere di 300mila euro. 

Confermata anche la nozione allargata di interventi di manutenzione straordinaria, così come aveva previsto il decreto n. 133 del 2014. Così gli interventi di frazionamento o accorpamento di singole unità immobiliari, sempre che non modifichino la destinazione d’uso originaria dell’immobile, saranno possibili con una semplice CIL, la comunicazione di inizio lavori e non occorre più la SCIA, la Segnalazione Certificata di inizio attività. A redigere la CIL dovrà sempre essere un tecnico abilitato (ingegnere o geometra) che dovrà, secondo le ultime modifiche, anche trasmettere al Comune il progetto, attestare la conformità dei lavori al piano regolatore e al regolamento edilizio e certificare che i lavori siano  compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia. La mancata presentazione della CIL sarà punita con una multa di importo variabile da 258 fino a 1.000 euro.

Via libera al contratto di futura vendita di un immobile, il cosiddetto “rent to buy”, che prevede l’immediata concessione in godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato. È la classica formula dell’affitto con riscatto. Nel canone di affitto è inglobata una quota del prezzo, a titolo di anticipazione e se non viene pagato un canone, il contratto viene risolto. 

Nella legge di conversione del decreto Sblocca Italia viene anche introdotto il regolamento edilizio unico. Saranno prima il Governo, le Regioni e gli Enti Locali a stipulare accordi in Conferenza unificata o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti  a livello nazionale.

Un’altra conferma contenuta nel testo della legge di conversione prevede le riduzioni dei tributi comunali in favore dei cittadini che si impegnano a riqualificare una zona della città. Spetta ai Comuni adottare una delibera con cui indicare proprio le zone e i quartieri che  necessitano di pulizia e manutenzione. I cittadini, singolarmente o in forma associata, presenteranno così dei progetti riguardanti interventi di pulizia, abbellimento di aree verdi, piazze, strade, manutenzione, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso. Per gli sconti dei tributi si potrà dare, a discrezione dei Comuni, la precedenza a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Ricavare il secondo bagno. Il progetto

 

Il bagno esistente, situato nella zona notte, è a uso comune di entrambe le stanze. Il progetto vede la divisione di questo in due distinti servizi, uno dei quali diventa accessibile dalla camera matrimoniale. L’altro, di uso comune e più grande, mantiene l’accesso dal corridoio. L’intervento è stato reso possibile senza modificare la metratura degli altri ambienti dell’abitazione.
Nel bagno più grande (5,8 mq) è stata ricavata una nicchia con la vasca, mentre un lavabo d’appoggio è situato su una console proprio di fronte all’ingresso del locale. La parete che divide i due ambienti è parzialmente realizzata in vetrocemento per consentire l’illuminazione naturale proveniente dal secondo bagno. Questo (4,4 mq) è arredato con una doccia ricavata in una rientranza e un lavabo con un lungo top situati ai lati dell’ingresso. I sanitari sono sul fondo, simmetrici agli altri due.

Situazione iniziale – stato di fatto


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Demolizioni e costruzioni

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Situazione finale – stato di progetto

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1 Bagno – 2 Lavabo – 3 Sanitari – 4 Vasca – 5 Secondo bagno – 6 Doccia  - 7 Vetrocemento

Riscaldamento: un «grado in più» costa il 7% sulla bolletta. Ecco i consigli per risparmiare

 

Dal controllo e l’efficienza dei radiatori alle modalità di ricircolo dell’aria: come rendere più efficiente l’impianto autonomo...



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Dario Aquaro
Mon, 20 Oct 2014 15:20:50 GMT

Tre livelli di impianti nelle case: con la domotica comfort e risparmio diventano «su misura»

 

Anie presenta al Saie di Bologna la nuova campagna informativa a favore degli impianti domotici a più livelli. Tra gli strumenti il booklet gratuito “Impianti a livelli for dummies” che aiuta a capire cosa chiedere al proprio tecnico quando si installa o rinnova l'impianto domestico...



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Dario Aquaro
Wed, 22 Oct 2014 15:39:21 GMT

Alla tua casa ci pensa lo Stato. Emanato il decreto che disciplina il Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa

 

Col nuovo provvedimento lo Stato, a determinate condizioni, garantirà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la ristrutturazione e il miglioramento dell'efficienza energetica. Accesso prioritario per giovani coppie, single con figli e under 35. Il provvedimento del Ministero. Con il nuovo intervento normativo lo Stato garantisce:
  • sui mutui per l'acquisto della prima casa;
  • per la ristrutturazione e il miglioramento dell'efficienza energetica.
  • per prestiti che non superino i 250mila euro coprirà fino al 50% dell'importo.
  • l'accesso a tale aiuto sarà prioritario per giovani coppie, single con figli e under 35.
Tutto ciò è previsto dal decreto del 31 luglio 2014 “Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147”, pubblicato sulla G.U. n.226 del 29 settembre 2014. Composto da 15 articoli, il provvedimento disciplina le sole ipotesi relative alle garanzie su mutui ipotecari, mentre viene rinviato ad un successivo decreto interministeriale la disciplina relativa alle garanzie su portafogli di mutui ipotecari.
Fondo da 600 milioni di euro in tre anni. Il fondo, dotato di 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016), sarà gestito dalla Consap e potrà essere rimpinguato da regioni ed enti locali su base volontaria.
In particolare, la lettera c) del comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che presso il Ministero dell'economia e delle finanze venga istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari che opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto art. 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
Garanzia del 50% della quota capitale. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Norme per attivare il fondo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
Funzionamento del fondo. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale, secondo il decreto, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di lusso. Inoltre il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili.
Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo potranno essere effettuate da banche e intermediari finanziari in base a un protocollo tra il Tesoro e l'Associazione bancaria italiana (Abi) che disciplini le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo, gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari della misura di garanzia, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo.
Link testo del Decreto 31 luglio 2014 - Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa»
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-29&atto.codiceRedazionale=14A07328&elenco30giorni=false


venerdì 24 ottobre 2014

decreto sblocca italia, stop all'iva al 4% sulle ristrutturazioni e alle detrazioni irpef senza obbligo d'affitto

 

image_credit: 

gtres

non si è trattato certo di una sorpresa. come già anticipato, la ragioneria ha bocciato gli emendamenti allo sblocca italia che inserivano l'iva al 4% per i lavori di ristrutturazione e svincolavano dall'obbligo di dare in affitto le case acquistate con la deduzione irpef del 20%. adesso il decreto, su cui il governo ha intenzione di mettere la fiducia, tornerà in commissione ambiente per le opportune modifiche

stop iva 4% ristrutturazioni
una raffica di no quella arrivata dalla commissione bilancio sulle modifiche al decreto. "un parere assolutamente contrario" riguarda l'iva al 4% sugli interventi di recupero edilizio, che secondo i tecnici di via xx settembre potrebbe portare l'italia ad essere deferita alla corte di giustizia europea per la violazione delle direttive in materia fiscale, senza contare i problemi di mancata copertura

e niente agevolazione senza affitto
arriva anche l'annunciata bocciatura della norma che elimina il vincolo di destinare all'affitto le case acquistate nuove dei costruttori con la possibilità di usufruire di una riduzione irpef del 20%. secondo la commissione bilancio, la novità potrebbe portare un effetto negativo sulle entrate

certificazione energetica immobili pubblici
il demanio ha poi bocciato la cancellazione della norma che consente di allegare l'attestato di certificazione energetica anche dopo la stipula del contratto, senza incorrere in sanzioni. secondo i tecnici di via xx settembre, la novità potrebbe produrre un effetto negativo sulle entrate

gli altri no della commissione bilancio
parere negativo è arrivato anche sull'obbligo per i comuni di rimuove a proprio carico le macerie del terremoto in abruzzo e sulla costruzione di un fondo per l'assistenza tecnica ai comuni colpiti dal sisma, sulla possibilità di concedere la defiscalizzazione ai concessionari per le proroghe autostradali, sull'accertamento allo stato delle procedure per l'autostrada cispadana, sull'esclusione dal patto di stabilità delle spere per la bonifica dell'amianto a casale monferrato

no anche alla norma che consentirebbe ai comuni di esentare dai tributi locali le associazioni di cittaidni impegnate in operazioni di recupero urbano. uno stop motivato da ragioni tecniche, tra cui l'impossibilità per le associazioni di rivestire "la qualità di soggetto passivo dei tributi localiI"

Affitti: fondo per aiutare gli inquilini morosi incolpevoli

 

inquilino-moroso

Per chi non riesce a pagare l’affitto ed è considerato un inquilino moroso incolpevole è previsto un Fondo di importo massimo di 8 mila euro. Il tutto è stato reso possibile grazie al ministero delle Infrastrutture, che ha destinato 20 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 a coloro che si trovano improvvisamente impossibilitati a provvedere al pagamento del canone di affitto. La disponibilità è ripartita attraverso le regioni, in base al numero di sfratti per morosità emessi in determinate aree italiane. Il 30% spetta al Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania, mentre il restante 70% è distribuito tra tutte le altre regioni, comprese quelle autonome.

Cosa significa morosità incolpevole

Si indica con l’impossibilità di provvedere al pagamento del canone a causa di una sopravvenuta riduzione del reddito familiare, causata da:

  • perdita di lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali che riducono l’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limitino notevolmente il reddito;
  • mancato rinnovo di contratto di lavoro;
  • cessazione di attività libero-professionale o imprese registrate;
  • malattia grave, infortunio, o decesso di un componente del nucleo familiare.
Come si accede al Fondo:
  • I.S.E. non superiore ai 35.000 euro, o un reddito derivante da una regolare attività che non superi un valore I.S.E.E. di 26.000 euro;
  • se si ha  un’intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  • se il contratto di locazione è regolarmente registrato;
  • abbia la cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, oppure sia provvisto di un regolare permesso di soggiorno;
  • non si deve essere titolari di un diritto di proprietà o di usufrutto nella provincia di residenza;
  • costituisce criterio preferenziale avere all’interno dell’abitazione un ultrasettantenne, con invalidità al 74%, in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali.
Priorità per la concessione:

I comuni possono dare inoltre priorità ai:

  • coinquilini che sottoscrivano con il proprietario un nuovo contratto a canone concordato;
  • coloro che per cause economiche non possono versare un deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione.

venerdì 17 ottobre 2014

legge di stabilità, cosa prevede la manovra che taglierà 18 miliardi di tasse (video)

 

consiglio dei ministri approva la legge di stabilità 2015

il premier matteo renzi ha presentato la legge di stabilità 2015. una manovra da 36 miliardi- rispetto ai 30 annunciati- che contiene importanti novità soprattutto per quanto riguarda la riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. vediamo punto per punto il testo approvato dal consiglio dei ministri

nella conferenza stampa di presentazione renzi e padoan parlano di una manovra che comperterà 18 miliardi di tasse in meno rispetto al 2014. ma vediamo nei particolari le misure approvate

- bonus diventa detrazione- confermato il bonus irpef da 80 euro, che però diventa una detrazione (quindi minore entrata e non maggiore uscita). non cambia invece la platea a cui è direttoa

- sconti per le famiglie- 500 milioni saranno destinati a famiglie con figli fino al terzo anno di età. per le famiglie numerose arriva invece l'esenzione dal ticket che dovrebbe essere pronta a fine anno

riduzione irap da 5 miliardi- la manovra tanto attesa da confindustria. viene eliminata la componenete lavoro dall'irap per cinque miliardi, che si aggiunge al taglio del 10% del 2014

sgravi per le partite ive: si anticipa parte della riforma dei regimi minimi. una riduzione da 800milioni per 900mila partite iva sotto i 15000 euro

300 milioni per ricerca e sviluppo- dovrebbero essere trasferiti attraverso il credito d'imposta in ricerca e sviluppo

1,5 miliardi per gli ammortizzatori sociali- verranno stanziati per sostenere il nuovo sussidio di disoccupazione previsto dal jobs act

bonus scuola per i precari- 1 miliardo verrà stanziato per la stabilizzazione di 149mila precari

finanziamento per i comuni-un miliardo verrà destinato ai comuni per l'allentamento del patto di stabilità interno. i comuni chiedono però che sia concesso anche a loro di rinviare il il pareggio di bilancio al 2017

tribunali a carico dello stato-  250 milioni verranno stanziati perché le spese per i tribunali siano a carico dello stato e non più dei comuni

anticipo tfr- 1 miliardo sarà fornito a garanzia delle banche per l'anticipo del tfr in busta paga, che potrà essere ricevuto dal lavoratore mensilmente. le banche anticiperanno il denaro alle imprese che soffrono di liquidità

sgravi assunzione inderminate- 1,9 miliardi verranno utilizzati per sgravi alle imprese che assumono a tempo indeterminato, che vedranno azzerati i contributi sui neoassunti per i primi tre anni

stanziamenti per roma e milano- sono stanziati 150milioni di euro per roma capitale e per l'expo di milano

clausola di salvaguardia da tre miliardi- è un cuscinetto contro le possibili criteche di bruxelles

ma come sarà coperta questa manovra? secondo l'annuncio del presidente del consiglio serviranno 15 miliardi di spending review, un miliardo di spazio sul deficit, 3, 6 miliardi dalle rendite finanziarie, 3,8 dalla lotta all'evasione, 600 milioni dalla banda larga, 1 miliardo dalle slot machine e un altro dalla riprogrammazione

legge di stabilità: dalle detrazioni per le famiglie numerose al bonus irpef, tutte le misure previste

 

mercoledi 15 ottobre il consiglio dei ministri si riunirà per approvare la legge di stabilità per il 2015. il provvedimento che vale 30 miliardi contiene alcune importanti misure che vanno dalle detrazioni per le famiglie numerose, al bonus irpef di 10 miliardi passando per il taglio irap per le imprese

1) bonus irpef - per confermare il bonus irpef da 80 euro da destinare alle famiglie con un reddito annuo lordo fino a 26mila euro saranno necessari 7 miliardi, più i tre già assicurati dal decreto sul bonus irpef

2) detrazioni famiglie - circa 500 milioni verranno utilizzati per le detrazioni alle famiglie numerose, in primis quelle monoreddito

3) irap più leggera - dal 2015 il costo del lavoro sarà integralmente deducibile dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (irap). una misura che si traduce in una riduzione del peso fiscale per imprese e autonomi di circa 6,5 miliardi di euro

4) ammortizzatori sociali - circa 1 miliardo e mezzo sarà utilizzato per alimentare gli ammortizzatori sociali legati al jobs act. in particolare, si vuole estendere l'assicurazione sociale per l'impiego (aspi) anche ai co.co.co

5) cancellazione contributi nuove assunzioni - un miliardo servirà per incentivare la cancellazione (per tre anni) dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con il nuovo sistema di tutele crescenti

6) allentamento patto stabilità comuni - un miliardo sarà utilizzato per allentare il patto di stabilità interno per i comuni

7) sblocco comparto di sicurezza - per lo sblocco degli scatti del personale del settore di sicurezza sarà stanziato un miliardo. la manovra conterrà anche un mini-pacchetto per il pubblico impiego. potrebbe contenere anche un taglio del 3% per cento delle retribuzioni dei dirigenti pubblici

8) bonus per gli investimenti in ricerca e sviluppo - dovrebbe essere contenuto un credito d'imposta con una dote di 500 milioni annui

10) bonus ristrutturazione - saranno prorogate le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, che dovrebbero valere circa 500 mioni

Tasi: calcolo ed F24 sbagliato? Ecco come rimediare

 

Scaduto il termine per pagare l’acconto della Tasi nei Comuni che hanno deliberato a settembre, molti contribuenti, complice la giungla normativa che si è creata tra aliquote, detrazioni e scadenze diverse, possono aver commesso degli errori. Errori nel calcolo del tributo che finanzia i servizi comunali oppure nel compilare il modello di pagamento F24, dove si è indicato un codice tributo anziché un altro.  Niente paura, ecco come si può rimediare. 

Uno degli errori più facili che si possono commettere è quello di sbagliare il calcolo pagando di più o di meno, a seconda dei casi. Il tributo, è bene ricordarlo, si calcola prendendo a riferimento la rendita catastale, visibile sull’atto di proprietà o chiedendo una visura all’ufficio dell’Agenzia del Territorio della propria zona. Una volta recuperata, la rendita va rivalutata al 5% e al valore ottenuto si moltiplicano i coefficienti, diversi a seconda dell’immobile su cui si deve pagare la Tasi (ad esempio per la prima casa è 160). All’importo ottenuto si aggiungono le aliquote sulla prima e sulla seconda casa che ogni Comune ha deciso nella sua delibera, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze e accessibile gratuitamente a tutti i cittadini. Ma non solo le aliquote, anche le detrazioni sono decise localmente. Se l’aliquota di riferimento non è quella giusta o non si è considerata l’eventuale detrazione stabilita dal Comune, il calcolo che ne deriva è sbagliato.

Dato che ancora non sono state date indicazioni ufficiali in proposito, riportiamo le considerazioni dell’Agefis (l’associazione dei geometri fiscalisti): per chi ha pagato di più potrebbe essere prevista l’applicazione di quanto già stabilito per l’IMU, con la risoluzione del Ministero delle finanze del 2012, secondo cui se il contribuente ha effettuato un maggior versamento in sede di acconto, potrà recuperare l’importo in compensazione al momento del pagamento del saldo a dicembre. L’importante è che versi l’importo totale previsto per il 2014. Per chi invece ha pagato di meno, si potrebbe applicare il “perdono” previsto per la rata di giugno grazie al quale i cittadini in errore hanno evitato di pagare sanzioni e interessi per circa un mese dopo la scadenza ufficiale.  

La legge in ogni caso offre - per chi ha pagato di meno o non ha pagato affatto entro la scadenza ufficiale – il cosiddetto ravvedimento operoso: l’omesso, parziale o ritardato versamento della nuova tassa sui servizi indivisibili, è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo della Tasi. Tuttavia si può pagare una sanzione ridotta a seconda del momento in cui si paga. Si può fruire infatti del:

  • “ravvedimento sprint”: si paga il tributo entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza con una “mini” sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di pagamento.
  • “ravvedimento breve”: se si proceda alla regolarizzazione trascorso il 16esimo giorno, ma non oltre il trentesimo dalla scadenza, la sanzione applicabile è pari al 3%
  • “ravvedimento lungo”: in caso di ritardo superiore a 30 giorni, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta del 3,75%, a patto che la regolarizzazione sia effettuata entro e non oltre il 30 giugno 2015.

In ogni caso sono dovuti sempre gli interessi legali in base ai giorni effettivi di ritardo, a partire dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di effettivo versamento. Attualmente la misura stabilita per gli interessi legali è pari all’1%.  

Sanzioni e interessi si devono pagare usando il modello F24, in cui va barrata la casella “ravv”. I codici tributo da usare sono:  “3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI” e  “3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”. Tali codici vanno esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Nello spazio “Anno di riferimento”, va indicato invece l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento, quindi il 2014 per l’acconto di ottobre. 

Altra ipotesi di errore che può commettere il contribuente riguarda proprio la compilazione del modello F24. Ad esempio non è stata barrata la casella “acc” che si riferisce all’acconto o sono stati indicati codici tributo diversi o ancora un diverso codice fiscale. Che cosa fare? Niente paura: se l’importo versato è comunque corretto non ci saranno conseguenze, ma si deve sempre avvisare l’ufficio tributi del proprio Comune dell’errore commesso.

Fondo di solidarietà: sospensione del mutuo per chi perde il lavoro

 

fondo-solidarieta-mutuo-casa Il Fondo di Solidarietà per la sospensione del mutuo, si rivolge a quelle persone che si trovano in difficoltà dopo aver perso il lavoro. Un ottimo strumento istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n.244 del 24/12/2007 e poi rifinanziato dal Decreto “Salva Italia”.

Chi può fare richiesta del Fondo di Solidarietà
  • Tutti coloro che sono titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, non superiore a 250.000 euro e possessori di indicatore ISEE non superiore a  30.000 euro. Ciò è valido anche per un mutuo cointestato. E’ sufficiente che le condizioni sopra indicate siano valide almeno per una sola persona.
  • Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno;
  • Al momento della domanda il ritardo del pagamento delle rate non deve essere superiore a 90 giorni;
  • In caso di morte di colui che ha contratto il mutuo la domanda può essere effettuata dal cointestatario, oppure da un erede subentrato (devono sussistere le stesse condizioni elencate nel primo punto).
Chi può accedere ai benefici del Fondo
  • Coloro che hanno perso un rapporto di lavoro subordinato (anche in caso di dimissioni per giusta causa);
  • Coloro che hanno perso un rapporto di lavoro parasubordinato;
  • Coloro che si trovano in condizione di handicap grave e quindi non sono autosufficienti.
Come procedere con la domanda di sospensione

La domanda di sospensione deve essere effettuata direttamente presso la Banca, portando con sé:

  • Gli appositi moduli scaricabili sul sito dt.tesoro.it/pdf-sospensione-mutuo
  • Un documento di identità;
  • La documentazione certificante l’ISEE;
  • La documentazione che attesta la cessazione del rapporto di lavoro (anche in caso di dimissioni per giusta causa);
  • La documentazione di condizioni di non autosufficienza o grave handicap.

Dopodiché la Banca invierà l’istanza al CONSAP , che verificando il materiale arrivato, procederà entro 15 giorni, al nulla osta per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Nel caso la domanda non venga accettata sarà cura del CONSAP motivare la scelta fatta e farla comunicare dalla Banca all’interessato. Il Fondo ha permesso alla fine del 2012 la sospensione di circa 6.000 mutui.

Legge di Stabilità 2015, proroga del bonus casa ma solo per un anno. Slitta la tassa unica.

 

Legge di Stabilità 2015, proroga del bonus casa ma solo per un anno. Slitta la tassa unica.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il testo della Legge di Stabilità per il 2015, una manovra finanziaria da 36 miliardi con qualche novità anche per il settore del mattone, anche se non c'è traccia della misura prospettata nelle scorse settimane sulla riforma della tassazione immobiliare con l'accorpamento di Imu e Tasi.

abiStock 000046489032LargeArriva la nuova Legge di Stabilità, tutta incentrata sull'abbassamento delle tasse per le imprese e le famiglie e sulla lotta all'evasione fiscale. Poche le novità contenute in questa manovra per il settore immobiliare.

Viene prorogato il bonus casa, ma solo fino al 31 dicembre 2015 e non per il prossimo triennio, come invece era stato annunciato precedentemente. Gli interventi di ristrutturazione godranno quindi ancora per un anno di una detrazione del 50%, mentre per quelli di riqualificazione energetica lo sconto è del 65%. Il vice ministro dell'economia Morando, intervenuto al Verona Efficiency Summit nei giorni scorsi, ha spiegato: "Le detrazioni ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico saranno disponibili anche il prossimo anno, con gli stessi livelli. Dubito che sia utile renderle permanenti perché in tempi di crisi sono uno strumento per aiutare il settore edilizio e delle energie rinnovabili: dare l'idea che si possono rimandare ad anni successivi è controproducente". Il ministro Lupi aveva però già affermato che "il successo ottenuto dalla manovra, da cui derivano i pochi risultati positivi di movimento del pil, aveva convinto tutti"; è probabile quindi che la proroga degli incentivi fino al 2017 venga integrata al testo durante una delle fasi dell'iter parlamentare. Rimane incerto invece il destino del bonus mobili, presente nella Legge di Stabilità 2014 e quindi valido, al momento, solo fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Anche l'annunciata riforma della tassazione immobiliare ha subito uno slittamento: nel testo discusso al Consiglio dei Ministri non c'è infatti traccia dell'accorpamento di Imu e Tasi in un unico tributo, come non c'è traccia dell'introduzione delle attesissime detrazioni Tasi pari a quelle che erano state introdotte con l'Imu (200 euro di base, più 50 euro per ogni figlio a carico). In questo caso, probabilmente, il Governo sta ancora lavorando per mettere a punto la versione definitiva della tassa unica, la cui progettazione contiene non poche criticità, ma c'è da credere che la misura arriverà con la prossima delega fiscale.

mercoledì 15 ottobre 2014

Ristrutturazione balconi e bonus mobili


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Il mio condominio ha deliberato la ristrutturazione di facciata e balconi. Le spese per i balconi sono di competenza dei proprietari. Sono detraibili? Se sì, è possibile usufruire del bonus mobili?
Eugenio Perrone
Per fruire del "bonus ristrutturazioni", è necessario che i lavori consistano nel rifacimento dei balconi con altri aventi caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti. Perchè sia agevolabile anche l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'unità immobiliare oggetto di interventi edilizi, occorre che si tratti di lavori di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, oppure di interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi. Per fruire del "bonus arredi", non è richiesto che ci sia collegamento fra i beni acquistati e l’ambiente ristrutturato, ma è sufficiente il collegamento con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso (circolare 29/E del 2013).

Tasi e comodato d'uso gratuito


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In caso di immobile di proprietà del padre, dato in uso gratuito al figlio che lo utilizza come abitazione principale, chi deve pagare la Tasi?
Lucia Conserva
La Tassa sui servizi indivisibili, istituita dalla legge di stabilità 2014, riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione pubblica (articolo 1, comma 669 e seguenti della legge 147/2013). Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili. Per i contratti di durata superiore a sei mesi nell’arco dell’anno solare, va ripartita tra proprietario e occupante (inquilino o comodatario), senza vincolo di solidarietà. L'occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo, stabilita con regolamento comunale; in assenza di decisione sulle quote di ripartizione, deve pagare il 10% dell’imposta.

Tasi: chi paga in caso di divorzio

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Sono divorziata, la casa è al 50%. Per il calcolo della Tasi, qual è la rendita catastale di riferimento? Va considerata al 50%? L’assegnazione dell’immobile cambia la ripartizione?
Patrizia Del Seppia
È tenuto a versare la Tasi il contribuente che ha il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale. In caso di possesso condiviso tra più soggetti, ognuno è tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; pertanto, se uno dei proprietari non versa la propria quota, il Comune ne può chiedere il pagamento agli altri proprietari. Per gli immobili abitativi, la base imponibile si determina, come per l'Imu, rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando il moltiplicatore 160. In caso di comproprietà (ad esempio, al 50% tra marito e moglie), la rendita catastale cui fare riferimento per il calcolo dell'imposta è quella risultante al Catasto, presa per intero; l'imposta dovuta va poi rapportata alla quota e ai mesi di possesso. In caso di divorzio, si applica lo stesso principio dettato per l'Imu: il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso, è il solo che paga il tributo con l'aliquota (e l'eventuale detrazione) prevista per l'abitazione principale (dipartimento delle Finanze, faq del 4 giugno 2014).

Ristrutturare casa e pertinenze: limite massimo detraibile


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Ho compiuto nel 2013 degli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti sia la mia casa che le pertinenze della stessa. Come si calcola il limite massimo detraibile?
Claudio S.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione, riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori, non può superare i 96.000 euro. Per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull’abitazione e sulle pertinenze, anche se accatastate separatamente, tale limite deve essere considerato unitariamente. Non è quindi possibile computare un autonomo tetto massimo di spesa per gli interventi relativi alle pertinenze (risoluzioni 124/E del 2007 e 181/E del 2008).

lunedì 13 ottobre 2014

Anche gli inquilini guadagnano!

Invece dei soliti conti in tasca ai proprietari, proviamo a capire come pagare un canone di locazione possa essere persino conveniente per alcuni particolari contribuenti.

In presenza di determinate condizioni, infatti, gli inquilini possono usufruire di detrazioni fiscali, sulla propria dichiarazione dei redditi, in proporzione al loro reddito complessivo.
Nello specifico sono cinque le categorie di contribuenti "inquilini" che possono usufruire di questi benefici fiscali:
1. tutti i titolari di contratti di locazione a "3 + 2 a canone concordato", quelli stipulati a norma degli articoli 2 (comma 3) e 4 (comma 2 e 3) della Legge 431/98, di immobili utilizzati come abitazione principale;
2. i lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro (indipendentemente dal tipo di contratto di cui si è titolari);
3. le famiglie di studenti universitari
4. tutti i titolari di contratti di locazione "4 anni + 4 a canone libero" utilizzati come abitazione principale;
5. i giovani conduttori che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
1. DETRAZIONE IRPEF PER I CONTRATTI 3 + 2 A CANONE CONCORDATO
Gli intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto ad una detrazione dall'Irpef a condizione che:
  •  il contratto di locazione sia un contratto 3 + 2 a canone concordato, stipulato sulla base degli accordi locali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale;
  •  il contratto non sia stipulato con enti pubblici (per esempio quelli stipulati con gli Istituti case popolari);
  •  il reddito complessivo dell'intestatario del contratto non superi complessivamente i 30.987,41 euro.
La detrazione a cui si ha diritto è pari a:
  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro, la detrazione non spetta.
La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno in cui l'immobile è stato effettivamente utilizzato come abitazione principale e va ripartita, in caso di cointestazione del contratto di locazione, tra i vari contraenti e rapportata al reddito di ciascuno di essi.
2. DETRAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
Dal 2001 il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione per un immobile utilizzato come abitazione principale, può usufruire di una detrazione pari a:
  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
Se il reddito complessivo supera 30.987,41 euro, la detrazione non spetta.
La detrazione compete a condizione che:
  •  il lavoratore trasferisca la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza da quello precedente e comunque al di fuori della propria regione di provenienza;
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta di detrazione;
  • il lavoratore sia intestatario di un canone di locazione (qualsiasi tipologia) per l'immobile nel quale ha trasferito la residenza.
Si ha diritto a questa detrazione nei primi per i primi tre anni in cui si trasferisce la residenza. Per esempio un lavoratore che ha trasferito la sua residenza nel 2012, può richiedere la detrazione per i periodi d'imposta relativi agli anni 2012, 2013 e 2014.
La detrazione va sempre rapportata al numero di giorni in cui si è utilizzato l'immobile come abitazione principale e suddivisa tra eventuali cointestari dello stesso contratto.
Questo beneficio fiscale non spetta per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ad esempio i redditi derivanti dalle borse di studio).
Le due agevolazioni non sono mai cumulabili, il contribuente dovrà semplicemente scegliere la detrazione a lui più conveniente.
È possibile, comunque, beneficiare di entrambe le detrazioni nel caso, ad esempio, di un lavoratore dipendente, già titolare di un contratto a canone concordato per un immobile utilizzato come abitazione principale, che trasferisca la propria residenza per ragioni di lavoro, stipulando un nuovo contratto di locazione, anche a canone libero. In questo caso il contribuente potrà usufruire di entrambe le detrazioni proporzionalmente ai giorni dell'anno di utilizzo dei due immobili.
3. DETRAZIONI PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
La finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità, per le famiglie con studenti universitari, di usufruire di detrazioni sull'IRPEF.
Nello specifico la detrazione compete nel caso in cui:
  • nel nucleo familiare ci sia un conduttore che ha stipulato un contratto per studenti universitari fuori sede;
  • la detrazione spetta nella misura del 19% dell'Irpef dovuta e per un importo comunque non superiore a 500,27 euro.
4. DETRAZIONE IRPEF PER I CONTRATTI 4 + 4 A CANONE LIBERO
Infine, gli inquilini titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998
La detrazione a cui si ha diritto è pari a:
  • 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
5. DETRAZIONE PER GIOVANI INQUILINI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA
Per effetto della finanziaria 148/2011 i giovani conduttori (ribattezzati bamboccioni per l'occasione) che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, possono usufruire della detrazione qualora:
  • prendano in locazione un'abitazione diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge:
  • abbiano un'età compresa tra i 20 e i 30 anni
La detrazione a cui si ha diritto è pari a:
  •  991,60euro  se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
Si ha diritto a questa detrazione nei primi per i primi tre anni in cui si trasferisce la residenza.

sabato 11 ottobre 2014

tasi immobili inagibili, inabitabili e storici: si paga la metà come per l'imu?

 

 

la tasi 2014 sugli immobili storici, inagibili o inabitabili è un'ulteriore fonte di grattacapo per i contribuenti. la normativa infatti non è esplicita nel riconoscere un'agevolazione, ma secondo l'interpretazione del mef bisogna applicare le stesse agevolazioni dell'imu. i proprietari dovranno quindi calcolare l'imposta sulla metà della base imponibile

nonostante nella legge di stabilità non sia riconosciuto questo beneficio fiscale, secondo il ministero dell'economia e delle finanze i titolari di case inagibili, inabitali o di interesse storico-artistico possono calcolare il tributo sul 50% della base imponibile, determinata con le stesse modalità usate per l'imposta municipale unica. il principio in base al quale si ritiene questo è che, se la base imponibile è la stessa, non c'è ragione per dubitare che anche le agevolazioni siano le stesse

un'interpretazione che in realtà rappresenta una forzatura del dato normativo, perché quando il legislatura ha voluto riconoscere un'agevolazione l'ha fatto espressamente. e c'è anche da sottolineare che le agevolazion della tasi non sono le stesse dell'imu

accertamento dell'inagibilità e inabilità
l'inagibilità o inabilità dell'immobile deve essere accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare l'idonea documentazione alla dichiarazione. in alternativa, il proprietario può presentare una dichiarazione sostituitiva. se l'inagibilità costituisce un "fatto o una circostanza nota e conosciuta", il titolare non è tenuto ad apportare tale documentazione, in virtù dei principi dello statuto dei diritti del contribuente

le condizioni per ottenere l'agevolazione non sono più determinate dal comune, che però deve accertare lo stato di precarietà dell'immobile. l'istanza per richiedere il beneficio deve essere inoltrata nel momento in cui il fabbricato è inagibile o inabitabile, per consentire all'ente di verificare la dichiarazione. il beneficio se concesso vale solo per il periodo dell'anno in cui sussiste lo stato di inagibilità dell'immobile

affitto, 8 strumenti a disposizione del locatore per difendersi contro inquilini morosi e danni agli immobili

 

 

possedere una seconda casa sfitta spesso si traduce in un vero e proprio salasso per i proprietari. ma la voglia di affittare si scontra  con la paura di non trovare un inquilino che paghi con puntualità il canone pattuito o che arrechi eventuali danni agli immobili. sebbene la normativa attuale tuteli in particolar modo il conduttore, ci sono otto strumenti di cui dispone il proprietario per proteggersi dalle brutte sorprese

1) affidarsi ai servizi di un'agenzia immobiliare - esistono validi professionisti nel mercato capaci di assistere il locatore durante il processo di ricerca di un inquilino e durante il rapporto di locazione. in questo caso al locatore il pagamento di una provvigione che di norma si attesta intorno al 10% del canone annuale

2) scegliere tra le varie tipologie di contratto - occorre sempre precisare quale tipo di rapporto di locazione si vuol porre in essere. la scelta generalmente è tra il contratto a canone libero- 4+4- o quello a canone concordato - 3+2- che usufruisce di un regime di tassazione agevolata, questo tipo di locazione può essere stipulata solo nei comuni ad alta tensione abitativa o colpiti da calamità naturali, e solo in presenza di specifiche intese tra associazioni dei proprietari e degli inquilini
esistono poi anche le locazioni per finalità turistiche, di carattere temporaneo, che godono di molta libertà sia per quanto riguarda la misura che la durata del canone

3) stipulare una polizza assicurativa - per tutelarsi contro eventuali mancati pagamenti, danni agli immobili o pretese da parte dei terzi, si possono stipulare delle polizze assicurative o formule di "affitto garantito"

4) risoluzione del contratto per morosità - in caso di mancato pagamento da parte del conduttore, il locatore può ricorrere alle vie legali per risolvere il contratto. l'articolo 5 della legge 392/1978 prevede che la risoluzione possa avvenire solo in presenza di due presupposti
- è necessario che la morosità per cnaoni o per oneri accessorio sia superiore almeno a due mensilità di canone
- la morosità deve protarsi per il periodo superiore ai 20 giorni concessi al conduttore per pagare
anche davanti al giudice l'inquilino ha la facoltà di pagare i canoni non corrisposti più gli interessi e le spese legali che il giudice liquida in suo danno, oppure chiedendo un ulteriore termine non superiore a 90 giorni entro il quale provvedere all'integrale pagamento
anche in presenza di un'esplecita clausola di risoluzione in caso di inadempimento, la procedura prevista dalle legge è inderogabile. altra storia per i contratti stipulati per esigenze turistiche, dove in presenza di una clausola risolutiva espressa, il mancato pagamento leggittima il locatore a considerare risolto il contratto

5) ritardato pagamento - se l'inquilino non rispetta abitualmente i termini di pagamento, la legge concede all'inquilino 20 giorni di tempo per versare il corrispettivo della locazione, decorsi i quali scatta l'inadempimento. solo dopo questo periodo di tempo, il proprietario può assumere le iniziative più opportune

6) recesso anticipato - l'inquilino può esercitare il recesso anticipato del contratto con sei mesi di preavviso rispetto alla data prevista nel contratto. fino a tale termine l'inquilno è tenuto al pagamento dei canoni

7) presenza di vizi nell'immobile - quando l'immobile presenta dei vizi che ne riducano in parte o totalmente l'idoneità, l'inquilino non ha il diritto di ridurre il canone o di sospenderne il pagamento. può solo richiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, con discrezionalità lasciata al giudice

8) modalità di pagamento - il conduttore può corrispondere il canone dovuto con diverse modalità di pagamento che devono essere, anche se tacitamente, accettate dal locatore. in casi particolari l'affitto può essere corrisposto da una terza persona, ma in questo caso è facoltà del locatore rifiutare pagamenti corrisposti da terzi qualora ciò possa creare confusione sulla titolarità del rapporto locatizio

tasi, come si compila il modello f24 per il pagamento di ottobre

 

 

è già cominciato il conto alla rovescia per il pagamento della prima rata della tasi in quei comuni che hanno pubblicato le aliquote a settembre. esattamente come a giugno il versamento dovrà avvenire tramite bollettino postale, o con modello f24. ecco una semplice guida per la compilazione

una volta calcolato 'importo da versare, il pagamento dell'imposta sui servizi indivisibili dovrà essere versato utilizzato il bollettino postale- reperibile in qualsiasi ufficio- o il modello f24. l'unica novità rispetto al pagamento di giugno, è che per i pagamenti  dai 1000 euro si potrà utilizzare solo il modello telematico

nella "sezione imu e altri tributi locali" in corrispondenza della colonna "importi a debito versati" bisogna indicare

- nello spazio "codice ente/codice comune: il codice catastale del comune dove sono situtati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
- nello spazio "ravv", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento
- nello spazio "acc" barrare se il pagamento si riferisce all'acconto
- nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. se si sceglie l'opzione in un'unica soluzione bisogna barrare entrambre le caselle
- nello spazio "numero di immobili" bisogna indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
- nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cu si riferisce il pagamento. nel caso si sia barrato lo spazio "ravv" indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata

per il pagamento della tasi bisognerà inserire i seguenti codici tributo

  • 3958” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.”
  • “3959” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.
  • 3960” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.
  • “3961” denominato “tasi – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif.”

in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta. tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo

  • “3962” denominato “tasi - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif. – interessi”
  • “3963” denominato “tasi - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, l. n. 147/2013 e succ. modif. – sanzioni