lunedì 30 settembre 2013

Mutui ristrutturazione a lungo termine








Con gli attuali bonus fiscali, molto allettanti, per un privato può essere conveniente stipulare un mutuo per ristrutturazione. Questo perché fino a fine anno la metà del costo sostenuto si può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi con un piano di ammortamento del credito fiscale pari a dieci anni. Per chi non ha la liquidità necessaria può tra l’altro sottoscrivere un finanziamento ipotecario, ovverosia un mutuo con finalità di ristrutturazione.
Tra le proposte presenti attualmente sul mercato c’è quella di Mediolanum con il “Mutuo Riparti Italia”, un finanziamento ipotecario a medio ed a lungo termine che può essere erogato all’inizio, in un un’unica soluzione, oppure con la formula a stato di avanzamento dei lavori.
Queste, in accordo con quanto riportato da Mediolanum attraverso il proprio sito Internet, sono attualmente le condizioni proposte per il Mutuo Riparti Italia: durata da un minimo di 10 ad un massimo di 20 anni, indicizzazione al tasso euribor con scadenza a tre mesi, spese di perizia fisse pari a 200 euro, e spese di istruttoria pari allo 0,40% dell’erogato con un massimo di 600 euro. Queste condizioni sono legate ad una promozione che è in corso e che, salvo proroghe, scadrà il 31 ottobre del 2013.
E per quel che riguarda il mutuo ristrutturazione ricordiamo che tra i bonus fiscali ci sono anche quelli che, all’interno dei lavori di ristrutturazione, prevedono una detrazione al 50% fino a 10 mila euro di spesa per mobili ed elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Il che significa che è possibile ristrutturare ed arredare in questo momento la casa potendo fruire di corpose agevolazioni di Stato.

Crisi di Governo, tutte le incognite per l'immobiliare.

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Crisi di Governo, tutte le incognite per l'immobiliare.

L'incertezza generale dovuta alla crisi di Governo ricade non solo sui mercati, con il prevedibile spread che schizzerà a livelli stratosferici, ma anche su Iva e tassazione immobiliare. Ecco le incognite.

tasseSe per l'iva, ormai, non c'è più niente da fare, dato che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, sembra certo l'aumento di un punto percentuale previsto per domani, per le altre tasse legate all'immobiliare rimaste in sospeso dall'esecutivo in declino si aprono dei punti interrogativi.

  • Seconda rata dell'Imu: se con il Dl Imu il Governo aveva abolito la prima rata di giugno, lo stesso non era accaduto con la seconda rata, per la quale c'era stata solo una promessa di sospensione. Ma le coperture necessarie per finanziare i 2,4 miliardi di euro provenienti dalla tassa sulla prima casa non sono ancora stati trovati; intanto il Dl Imu è rimasto fermo in Parlamento, e se non dovesse essere convertito in legge i proprietari si troverebbero a pagare non solo la seconda rata, ma anche la prima.
  • Service Tax: la nuova tassa era stata solo annunciata, ma doveva essere formulata in tutte le sue parti all'interno della Legge di Stabilità con la quale si doveva determinare, tra le altre cose, l'intero futuro della tassazione sul mattone. In caso di assenza di un'intesa politica la vecchia finanziaria potrebbe slittare, mettendo così in pericolo il comparto dei conti pubblici dello Stato per il 2014.
  • Tares: sono solo 36 le città capoluogo che hanno già deliberato le nuove tariffe sui rifiuti, predisponendo un aumento medio del 23,5%, con una spesa che passerà dai 214 euro di Tarsu e Tia del 2012 ai 281 euro di Tares nel 2013. Secondo i primi calcoli, la Tares porterà quindi nelle casse pubbliche il 30,3% in più di gettito, di cui 1,2 miliardi di euro per pagare i servizi indivisibili dei Comuni.

domenica 29 settembre 2013

mutui, solo il 2,7% dei prestiti per la casa ai giovani precari

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

se le condizioni stabilite dalle banche rendono problematico anche per un lavoratore a tempo indeterminato accendere un mutuo, ancora più difficile è per un giovane precario. secondo un'indagine condotta dal sito mutui.it, infatti, solo il 2,7% dei mutuatari ha un contratto a termine

 

mutui, solo il 2,7% dei prestiti per la casa ai giovani precari

Maggioranze variabili in assemblea per l'ok alla mediazioneCondominio, maggioranze variabili in assemblea per l'ok alla mediazione

 

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivendicazioni rispetto all'uso di una parte comune? Liti fra vicini per la violazione delle regole sul decoro di uno stabile? Contenziosi per la ripartizione delle spese o per la...




Maggioranze variabili in assemblea per l'ok alla mediazioneCondominio, maggioranze variabili in assemblea per l'ok alla mediazione
Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci
Sat, 28 Sep 2013 07:42:01 GMT

Fotovoltaico domestico: casa… a batteria!

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

fotovoltaico domestico

Sembra un’utopia per l’Italia, ma finalmente ci siamo: è pronta una vera e propria rivoluzione del sistema elettrico nazionale, che porterà a una riduzione dei consumi domestici di energia e alla possibilità di un rilancio economica. Stiamo parlando in particolare degli accumuli a batteria dedicati all’energia prodotta grazie alle fonti green da installare nelle abitazioni e nei condomini.

Una nuova definizione di impianti fotovoltaici domestici, dunque, che garantirebbe una maggiore diffusione del concetto di energia domestica autoprodotta, svincolata dalle grandi reti di distribuzione.

In questo modo, sarebbe possibile arrivare a un incremento dell’energia fotovoltaica fino al 70%, con grande sollievo per le tasche dei consumatori italiani e per tutto il sistema elettrico nazionale. Tutte queste stime sono state rese note dall’Anie, l’associazione confindustriale delle aziende elettrotecniche e elettroniche.

Una nuova formula di incentivi per il fotovoltaico

La grande novità sarebbe quella di sostituire la tipologia di incentivi già realizzati nel passato, come il Conto Energia, e sfruttare i 500 milioni di euro di beneficio (secondo le stime di Anie) al sistema elettrico per pacchetti di incentivi che non andrebbero così a gravare sulle casse dello Stato come nel passato.

Tutto questo ruota intorno ai nuovi sistemi di accumulo di energia prodotta attraverso il fotovoltaico: l’industria legata a batterie e inverter è molto fiorente nel nostro paese, e l’idea è quella di estendere gli sgravi fiscali proprio per lo sviluppo di questi sistemi a livello domestico; attualmente, infatti, gli incentivi sono appannaggio degli apparati con maggiore efficienza energetica.

Forme di credito per il fotovoltaico domestico

Un altro sistema per aumentare la diffusione degli accumulatori, attualmente ancora in fase di studio, è quello mutuato da esperienze che hanno avuto successo in paesi come la Germania: si tratta di forme di credito agevolato che garantirebbero la creazione di una nuova filiera industriale sfruttando imprese del settore già presenti sul territorio. A tutto questo è legata anche la previsione di drastico calo dei prezzi delle batterie: secondo le stime degli esperti del settore energetico, il costo di tali dispositivi subirà una riduzione di almeno il 50% durante l’arco dei prossimi 4-5 anni.

Classe energetica elettrodomestici: una guida

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

classi energetiche elettrodomestici

La salvaguardia dell’ambiente passa senza ombra di dubbio dall’attenzione che ogni cittadino mette nell’evitare gli sprechi, soprattutto in casa. Per questo motivo è importante utilizzare innanzitutto elettrodomestici che riducano i consumi energetici. Oltre a dare una mano all’ambiente, comportamenti del genere aiutano anche le famiglie, poiché permettono di risparmiare notevolmente sulle bollette.

Una delle prime mosse da fare è dunque quella di acquistare elettrodomestici a basso consumo, informandosi opportunamente sulla classe energetica di riferimento. Girando per i negozi specializzati, possiamo vedere su lavatrici o altri apparecchi strane sigle: A, A+++, B… a cosa si riferiscono?

Scegliere la classe energetica degli elettrodomestici

In media, ogni famiglia ha almeno 3 elettrodomestici in casa, senza contare i sistemi per produrre acqua calda e per illuminare gli ambienti: tutto questo contribuisce al consumo energetico, ma in particolare sono apparecchi come tv, lavatrice e frigorifero a generare ¼ del dispendio di energia elettrica.

Proprio per questo motivo è opportuno scegliere elettrodomestici appartenenti ad una classe energetica “alta”. Questo significa valutare al momento dell’acquisto il valore di riferimento rispetto alla scala dei valori medi europei: si va dalla lettera A, che sta ad indicare consumi più contenuti, alla lettera G.

Le lettere possono essere accompagnate anche da un sistema basato sui colori: con il rosso si indicano gli elettrodomestici “cattivi”, mentre in verde vengono contrassegnati gli apparecchi con la massima efficienza.

Le classi energetiche +

A partire dal 2010, anche la classe A è stata superata, grazie all’arrivo sul mercato di elettrodomestici ancora più “green”, cui è stata assegnata la classe A+, A++ e A+++. Tanto per capire, un dispositivo A+++ riesce a far risparmiare il 50% di energia elettrica rispetto ad un normale apparecchio di classe energetica A.

Se si decide di acquistare uno di questi elettrodomestici di classe energetica superiore, in sede di lavori di ristrutturazione di un immobile, è possibile farli rientrare nell’ambito delle agevolazioni riservate a questo tipo di interventi, per una spesa massima di 10.000 euro.

Mutui più cari in Italia, la colpa è dello spread.

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Mutui più cari in Italia, la colpa è dello spread.

Chiedere un mutuo in Italia costa circa 84 euro in più che nel resto d'Europa. A fare la stima del differenziale di tasso dei mutui ci hanno pensato Adusbef e Federconsumatori, che denunciano: il vero colpevole rimane lo spread.

500 mutuo-spread-basso-credemIn Italia chi chiede un mutuo di centomila euro a 30 anni deve pagare una rata mensile di 84 euro più alta del mutuatario che vive nel resto d'Europa. Dunque un italiano che chiede un prestito, paga alla banca circa 30.240 euro in più di un cittadino straniero, che scendono a 18.480 euro per un mutuo di vent'anni.

Le associazioni dei consumatori Adusbef e Federconsumatori puntano il dito contro le banche, colpevoli di approfittare dei bassi livelli dell'Euribor e dell'Eurirs (il primo per i tassi variabili e il secondo per i fissi) per imporre spread altissimi sui mutui. A minare la ripresa dell'immobiliare sembra essere quindi lo spread bancario, ossia il ricarico sui tassi di interesse che le banche fanno per garantirsi il guadagno sul finanziamento, che negli ultimi anni è salito fino al 150% rispetto al passato.

Non bastano gli incentivi del Governo, ultimi in ordine di tempo quelli previsti dal DPCM 24 giugno 2013 n. 103 che prevede una soglia del reddito più alta, pari a 40 mila euro, per i giovani under 35 che vogliono comprare la prima casa. Secondo le associazioni, servirebbe un intervento delle autorità monetarie per abbassare gli spread e riportare i tassi di interessi alla media europea. E così, la ripresa dell'immobiliare in Italia potrebbe finalmente diventare realtà..

venerdì 27 settembre 2013

Sospensione mutuo: ne hanno usufruito 3600 famiglie

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Il Fondo casa è appena stato rinnovato e avrà validità anche per il biennio 2014 – 2015 e, se qualcuno si cominciava a domandare quali fossero stati i risultati ottenuti dalla precedente sospensione, ci ha pensato l’Abi a comunicare i dati. Nel corso di validità della precedente sospensione, hanno ususfruito dello stop temporano al pagamento delle rate di mutuo oltre 3.600 nuclei familiari italiani.

Di sicuro il provvedimento del Fondo casa è arrivato in un momento importante ed è stato un aiuto notevole per moltissimi italiani alle prese con eventi gravi come la perdita del posto di lavoro, spesso accaduta a tutti i portatori di reddito della famiglia.

Per questo motivo l’Associazione Bancaria Italiana plaude al rifinanziamento del Fondo, con una cifra pari a ben 40 milioni di euro, inserito nel Decreto Legge sull’ Imu prodotto dal Governo Letta. Era stato durante il tavolo tecnico convocato lo scorso luglio e battezzato Piano Famiglie che l’Abi, assieme alle principali associazioni a difesa del consumatore aveva presentato la richiesta di rinnovo del Piano a Pierpaolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell’ Economia.

Un rifinanziamento quindi di certo atteso e auspicato, ma tutt’altro che scontato viste le condizioni in cui versa l’economia italiana. Come nei 90 giorni del provvedimento precedente, anche in questo caso la sospensione a cui potranno accedere le famiglie, a patto che già non abbiano usufruito del Fondo, è pari a 18 mesi. In caso di autorizzazione rientreranno nel primo fondo e non in quello del biennio 2014-2015 anche le oltre 1.700 pratiche già presentate, ma non ancora analizzate.

Nuovo Catasto con metri quadri e valori

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Se ne parla da mesi, forse anni, ma a quanto pare la riforma del Catasto italiano, vecchio, obsoleto e fonte di gravi disuguaglianze e imprecisioni fiscali, sembra ormai arrivata alle fasi conclusive. A spingere il piede sull’acceleratore di questa riforma è stata la stringente necessità di trasformare la tanto discussa Imu nella tutt’ora alquanto fumosa Service Tax.

Pochi giorni fa la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha concluso il voto degli emendamenti relativi ai primi quattro articoli contenuti nella delega fiscale; di questi il secondo è proprio quello relativo alla riforma del Catasto.

Come noi stessi vi avevamo annunciato qualche tempo fa, va in pensione la classificazione degli immobili in base ai vani di cui sono composti. A questa si sostituirà quella più corretta legata ai metri quadri complessivi dell’unità immobiliare. Il passaggio dal valore calcolato in base ai vani a quello connesso con l’effettiva dimensione dell’immobile, nelle intenzioni del legislatore dovrebbe portare ad una più corretta valorizzazione e, di conseguenza, ad una più equa rimodulazione del prelievo fiscale connesso alla casa. Chi avrà case più grandi, in sintesi, pagherà di più.

A questo punto i tempi dovrebbero essere molto stretti; la commissione prevede di concludere i lavori (e le relative votazioni) entro venerdì 20 settembre in modo tale da poter fare approdare il testo in Aula già a partire da lunedì 23 settembre.

Fino ad ora il clima sembra essere alquanto disteso e, a detta dell’ Onorevole Capezzone del Pdl, il testo è condiviso da tutti. Auspicabilmente, quindi, non dovrebbero ripetersi gli inghippi che, proprio all’ultimo momento, col voto contrario del Pdl, della Lega e di IdV, rispedirono il testo al mittente lo scorso novembre.

Aiuti statali per arredare casa

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

I

l 26 giugno 2012 è entrato in vigore un decreto legge che prevede l’erogazione di finanziamenti statali per chi deve sostenere dei lavori di ristrutturazione in casa. La spesa massima per ricevere gli aiuti sugli arredamenti e gli elettrodomestici  può arrivare a un massimo di 10.000€, di cui può essere finanziato fino al 50%. Di questi giorni è una circolare che chiarisce meglio le prerogative che bisogna possedere per accedere a queste agevolazioni.

Innanzitutto è stato esplicitato l’arco temporale delle spese sostenute, fatto partire proprio dal giorno dell’entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2014. La circolare ha ribadito, inoltre, che possono essere accettati i finanziamenti che coprano solo ed esclusivamente le spese registrate comunque come ristrutturazione o riqualificazione energetica.

Il Decreto Sviluppo rientrava proprio in quelle misure ad hoc per dare sostegno al recupero del patrimonio edilizio dell’Italia e al miglioramento energetico degli edifici. Tale provvedimento è arrivato a finanziare fino al 65% delle spese sia per gli adeguamenti alle nuove norme antisismiche per le zone in forte pericolo che per quelle di riqualificazione energetica degli impianti.

Oltre che per mobili come divani, letti, armadi, cassettiere e poltrone, si può richiedere il bonus anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici che abbiano una classe energetica pari o superiore a quella A+ (A per i forni). Per esempio, se per far fronte all’inverno che arriva si volesse acquistare una stufa elettrica o dotare l’appartamento di pompe di calore, è del tutto legittimo richiedere il bonus statale che coprirebbe fino a metà della spesa.

Edilizia PUP: raddoppiati i termini della proroga

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

building siteI

l Decreto che ha cancellato la prima rata Imu sull’abitazione principale ha anche prorogato le agevolazioni sull’imposta di registro per l’edilizia Pup.
Prorogate le agevolazioni per le imprese del settore dell’edilizia con il Decreto Imu che reca “Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, in base all’art. 6, comma 6 del D.L. n. 102/2013, precisamente quello che ha cancellato l’Imu sulla prima casa e sugli immobili agricoli. Il recente decreto Imu, quindi, concede 11 anni per finire i lavori.

L’edilizia PUP, quella che rientra nei programmi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nell’ambito dei Piani Urbanistici Particolareggiati, prevede l’imposta di registro all’1% (invece della misura ordinaria dell’8%) sull’acquisto dell’immobile ubicato in area compresa in piani urbanistici particolareggiati, a condizione che i lavori vengano completati entro 11 anni.
In sintesi, sono stati allungati di ulteriori 3 anni i termini per la conclusione degli interventi di edilizia residenziale pubblica che rientrino nei Piani Urbanistici Particolareggiati.
Infatti, l’art. 1, comma 25, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) che aveva introdotto l’agevolazione per l’edilizia PUP, prevedeva l’imposta di registro all’1% a condizione che i lavori fossero completati entro cinque anni, poi gli anni erano diventati otto con il D.L. n. 225/2010, che aveva esteso al contempo l’agevolazione agli acquisti effettuati a partire dal 2005, invece che dal 1° gennaio 2008.

Ora con il decreto Imu è arrivata la proroga per altri 3 anni e quindi i lavori possono essere conclusi entro il termine di 11 anni, che corrispondono ai cinque inizialmente previsti dalla Finanziaria 2008 più i sei di proroga sommando quelle del decreto Imu e del D.L. n. 225/2010.

Decreto Imu, molte le richieste di modifica

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Wooden small house. The isolated illustration. 3D image.

Banche, imprese edili e sindacati hanno avanzato alla Camera proposte di cambiamento del decreto.
A margine delle audizioni di ABI (banche), ANCE (costruttori edili) e sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil) in Commissione Bilancio e Finanze della Camera, sono state avanzate alcune proposte di cambiamento al Decreto Imu (Dl 102/2013).
Il relatore Marco Causi ha evidenziato la necessità di incentivare le compravendite immobiliari con interventi che ne stimolino la ripresa e di definire la nuova Service Tax. In particolare sono richieste altre esenzioni ed agevolazioni per gli immobili d’impresa e per quelli destinati alla vendita, nuove forme di prestito ipotecario ed abolizione dell’imposta in base a parametri specifici.
Vediamo, intanto, nello specifico, le modifiche richieste dalle Banche, dalle Imprese edili e dai Sindacati.
Le Banche richiedono quanto segue:

  • Esenzione per immobili invenduti dalle imprese estesa ai fabbricati che un’azienda acquista e ristruttura per poi rivederli. L’attuale formulazione esenta tra l’altro solo gli immobili non locati, mentre si chiede l’esenzione anche se i fabbricati destinati alla vendita sono affittati solo per parte dell’anno.
  • Prestito ipotecario ai proprietari di immobili over 65, per convertire in contanti parte del valore dell’immobile senza perderne la proprietà. In parole semplici, è un prestito garantito dall’immobile.
  • IMU soft per le imprese tramite la deducibilità integrale Ires e Irap sugli immobili strumentali e agevolazioni che riducano l’impatto combinato delle tasse sugli imobili d’impresa e futura Service Tax.

Le imprese edili avanzano proposte con riferimento all’articolo 6 del Decreto, relativo ai mutui casa garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti.
In base ai calcoli dell’ufficio studi ANCE, la misura può incrementare le operazioni di compravendita di 44mila unità, con un beneficio di 8,1 miliardi.
Gli investimenti per nuove costruzioni avrebbero una spinta di 1,3 miliardi con una ricaduta positiva per l’economia pari a 4,4 miliardi grazie alla liquidità della Cdp (che secondo i costruttori si aggirerebbe intorno ai due miliardi di euro) e all’emissione di obbligazioni bancarie garantite dalla stessa Cdp.

La Cgil, dal suo canto, ritiene che l’abolizione dell’acconto Imu sulle prime case, con esclusione di quelle di lusso, produca «iniquità e inefficienza» e richiede l’esenzione solo per chi possiede un unico immobile e all’interno di certi parametri di valore.
La Uil ritiene l’abolizione indiscriminata per tutti e che in questo momento bisogna dare la priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro.
La Cisl ritiene il provvedimento «insufficiente a sostenere la domanda interna» e chiede che la futura Service Tax non renda più oneroso il già pesante fardello fiscale che grava sulle famiglie.

La Riforma del Catasto procede a tappe forzate: cambia l’Imu

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Money's house

Primo sì alla Riforma del Catasto: la Camera ha approvato il nuovo meccanismo di valutazione delle rendite immobiliari.
La Commissione Finanze della Camera ha dato l’ok alla Legge Delega di Riforma Fiscale, che prevede anche la Riforma del Catasto in base all’articolo 2 del Ddl di Delega Fiscale.
Questo provvedimento avrà delle ovvie ripercussioni sul calcolo dell’Imu o meglio della prossima Taser o Service Tax che chiamar si voglia.
La delega al Governo ha lo scopo di stabilire criteri base per un sistema fiscale più equo, trasparente e mirato alla crescita.
In questo contesto s’inserisce, naturalmente, anche la Riforma del Catasto, approvata con 468 sì e nessun contrario.
Ora il testo passa al voto in Senato in seconda lettura e, se dovesse essere confermato alla Camera, all’entrata in vigore della legge il valore catastale degli immobili non sarà più determinato in base al numero dei vani ma in base ai metri quadrati e sarà collegato al valore di mercato dell’immobile stesso mediante una funzione algoritmica da definire.
Il valore degli immobili si avvicinerà, così, il più possibile alla situazione reale del mercato e darà maggiore trasparenza al confronto con tutti i soggetti interessati.
Inoltre vengono stabiliti incentivi ai Comuni con un preciso obiettivo: individuare gli immobili abusivi e la loro corretta classificazione, oltre alla diffusione pubblica delle mappe catastali ricavate dalla sovrapposizione dei rilievi aerei.

Le nuove imposte sugli immobili dal 2014

https://www.facebook.com/casabookimmobiliareFlavioRindoneCaltanissetta

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

20130926 Tassazione immobiliareCambieranno dal prossimo anno le imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle compravendite immobiliari. Tutti i dettagli sulle nuove imposte.
Nuove aliquote per le imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale nelle compravendite: le nuove tasse sugli immobili previste dal Dl 104/2013 comportano modifiche tributarie a decorrere dal primo gennaio 2014.
Di seguito, le nuove imposte e le novità sulle altre operazioni immobiliari.

Nelle compravendite della prima casa l’imposta è ridotta al 2%, ma è aumentata al 9% se l’abitazione è di lusso (A1, A8, A9).
Stessa aliquota (9%), resa unica, per tutti gli altri trasferimenti immobiliari. In nessun caso, comunque, può essere inferiore ai mille euro.
Il decreto esenta dall’imposta di bollo le compravendite di cui sopra, mentre sostituisce le precedenti imposte ipotecaria e catastale con una misura fissa di 50 euro.

Per tutti gli altri atti che fino al 31 gennaio 2013 sono soggetti a imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro, scatta un aumento a 200 euro.
Questa disposizione tocca operazioni che riguardano le imprese (escludendo gli immobili), come i conferimenti nel capitale sociale, gli atti societari, i contratti di comodato di beni immobili, gli atti costitutivi e modificativi di Onlus e associazioni, le associazioni temporanee di impresa.

L‘articolo 26 del Dl modifica l’articolo 10 del Dlgs 23/2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Municipale) sui trasferimenti immobiliari dal primo gennaio 2014.
Si eliminano tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali che riguardano le compravendite immobiliari.

Nota Bene
Le imposte sulle compravendite valgono anche per altre operazioni sugli immobili, come il trasferimento di diritti reali di godimento (compresa la rinuncia), gli espropri, i trasferimenti coattivi.

domenica 22 settembre 2013

L’abolizione dell’Imu fa aumentare l’Irpef

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

20130918 Aumento IrpefMolti Comuni rincarano l’addizionale Irpef per compensare l’abolizione Imu prima casa 2013, imponendo un’aliquota massima senza nessuna esenzione.
Dopo il taglio IMU 2013 per la prima casa, per far quadrare i conti quasi 2mila Comuni italiani hanno deciso di aumentare gli altri tributi locali, cominciando dalle addizionali Irpef.
In 267 Comuni il rincaro è pari al valore massimo consentito: 0,8%, senza esenzioni o progressioni in base al reddito.
Nel 2012 il gettito per l’addizionale Irpef in 6.610 Comuni è stato di 3,65 miliardi (+25% rispetto al 2011).
Il saldo 2013 si prevede più oneroso.

In genere, nei Comuni italiani la prassi è quella di differenziare l’addizionale Irpef in base al reddito.
A Milano, ad Arezzo, Lecco, Reggio Emilia, Pavia e Lucca si applica l’aliquota 0,8% per i redditi superiori ai 75mila euro, mentre per chi guadagna meno c’è l’esenzione per i redditi fino a 15mila euro (nel 2012 era a 33.500); da 15 a 28mila euro 0,77%; fino a 55mila euro 0,78%; da 55 a 75mila euro 0,79%.

A Genova per il 2013 si applica l’aliquota dello 0,8% per tutti con esenzione a 10mila euro.
Nessun rincaro a Bologna, con lo 0,7% e soglia di esenzione a 12mila euro.

Molte grandi città non hanno deliberato ancora per il 2013, ma i livelli di imposizione 2012 erano già molto alti.
Roma, ad esempio, applicava l’aliquota 0,9% con esenzione fino a 8mila euro; Torino lo 0,8% con esenzione fino a 11.200 euro; Napoli lo 0,8% oltre i 75mila euro e progressione per redditi inferiori (fino a 15mila 0,45%) ma senza esenzioni; Palermo lo 0,8% per tutti senza esenzioni; Venezia esenzione fino a 20.100 euro e poi scaglioni con aliquota massimo 0,8% sopra i 75mila euro; Bari 0,8% con esenzione a 15mila euro; Firenze riduzione addizionale Irpef allo 0,2% per tutti i redditi.

a cura di Anna Carbone

L’abolizione dell’Imu fa aumentare l’Irpef
La Redazione
Wed, 18 Sep 2013 08:42:19 GMT

Sulla Tares i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

20130919 Rifiuti TaresIl Dipartimento delle Finanze ha pubblicato alcune precisazioni in merito alle modalità di riscossione della Tares e alla “maggiorazione standard”.
A seguito dell’approvazione del Decreto Imu, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n.9/DF 2013, ha ritenuto di dover chiarire le modalità di riscossione della Tares e della “maggiorazione standard”.
In particolare il Ministero precisa che solo per quest’anno i Comuni possono fissare le date di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anche nel 2014 e che la “maggiorazione standard”, invece, dev’essere versata entro il 16 dicembre 2013.
Per quanto riguarda le rate Tares, la risoluzione del Dipartimento delle Finanze spiega anche che i Comuni possono fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate Tares dovute e accertate contabilmente per l’anno 2013, in base all’art. 5 del D.L. n. 102 del 2013, che ai commi da 1 a 3 “riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011”, in più “tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro i l termine previsto per l a deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013”.

La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato solo per il 2013 viene riservata allo Stato e va versata in un’unica soluzione, poiché l’Erario deve accertare entro l’anno in corso il gettito previsto dall’articolo 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011.
Ecco il motivo per cui è stato fissato l’obbligo di versare la maggiorazione standard entro il 16 dicembre 2013.

Per ulteriori informazioni consultare la Risoluzione 9/DF/2013

a cura di Anna Carbone

Sulla Tares i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze
La Redazione
Thu, 19 Sep 2013 11:04:13 GMT

Rimborso IVA all’estero: stanno per scadere i termini

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

SONY DSCIl 30 settembre è il termine ultimo chiedere il rimborso dell’Iva pagata nel 2012 in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito il soggetto.
Diamo di seguito delle normative in caso di acquisti all’estero fatti dagli operatori economici italiani o di acquisti fatti in Italia dagli operatori comunitari e acquisti fatti in Italia dagli operatori residenti nei Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di reciprocità (Svizzera, Norvegia e Israele).

Modalità e tempistica.
La domanda per il rimborso dell’Iva all’estero dev’essere presentata obbligatoriamente entro il 30 settembre e solo per via telematica.
Per fruire del diritto al rimborso il soggetto passivo deve aver effettuato operazioni che danno diritto alla detrazione nello stato membro in cui è stabilito.
Nel caso di operazioni con parziale diritto alla detrazione, il rimborso spetta in proporzione alla quota detraibile.

In ogni caso è necessario fare riferimento alla normativa del Paese estero.
Infatti, se lo Stato estero esclude la detrazione sull’acquisto di un servizio specifico, l’operatore italiano non potrà mai richiedere il rimborso dell’Iva pagata.
Invece, gli operatori di altri Paesi UE non potranno chiedere il rimborso dell’Iva pagata in Italia per acquisti di beni o servizi indetraibili.
Il rimborso dell’Iva pagata da soggetti passivi italiani in altri stati membri è regolato dall’articolo 38-bis1 del DPR 633/1972.

È obbligatorio presentare l’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate ma indirizzata all’autorità del Paese membro nel quale è stata pagata l’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza telematica, ne controllerà prima la correttezza e poi la inoltrerà allo stato membro, che a sua volta provvederà al rimborso.
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.
Può essere trasmessa direttamente o mediante intermediari e si ritiene valida la data in cui è completata la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il periodo di riferimento dell’istanza non può essere inferiore al trimestre solare né superiore all’anno solare.
L’importo minimo rimborsabile è pari a 50 euro se la richiesta si riferisce all’anno solare, ovvero 400 euro se si riferisce ad un periodo inferiore.

a cura di Anna Carbone

Rimborso IVA all’estero: stanno per scadere i termini
La Redazione
Thu, 19 Sep 2013 12:39:12 GMT

Rateazioni, pignoramenti e ipoteche: tutte le novità

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

contract

Il Dl Fare rivede la disciplina del pagamento dei tributi e dei debiti fiscali per snellire e rendere più equo il fisco verso i contribuenti in difficoltà.
Il Dl Fare ha cambiato le regole per la riscossione dei tributi ed il pagamento dei debiti fiscali, in particolare nell’ambito di rateizzazioni, pignoramenti e ipoteche. Oltre all’impignorabilità per prime case e beni d’impresa, all’estensione della rateazione e all’abolizione dell’aggio a Equitalia.

Per quanto riguarda le rateazioni, il D.L. 69/2013 interviene nell’ambito del pagamento a rate delle cartelle notificate dall’agente di riscossione, in prosecuzione di quanto disposto da Equitalia, che aveva elevato da 20 a 50 mila euro la somma necessaria per la dilazione automatica di pagamento, anche senza la documentazione comprovante la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica.
In questo caso, il Dl Fare ha portato il numero massimo di rate utili per saldare il proprio debito da 72 a 120 sia in prima istanza che in proroga.
Tuttavia, per fruire del beneficio è necessario comprovare la grave situazione di difficoltà economica legata alla crisi internazionale e non alle azioni del contribuente, che deve essere valutata dall’agente incaricato della riscossione. In sintesi, occorre comprovare l’impossibilità di pagare il credito tributario prevedendo un normale piano di rateizzazione e valutare la solvibilità del contribuente allo scopo di approntare un idoneo piano di rateizzazione da approvare.
Per le rateizzazioni in proroga, un’ulteriore dilazione si può ottenere solo una volta e fino a non più di altre 120 rate, a condizione che il contribuente possa dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle comprovate nella prima istanza di dilazione e che il peggioramento non sia imputabile alle proprie responsabilità ma alla crisi economica.
La rateizzazione consente di partecipare a gare d’appalto, un beneficio che però decade se il contribuente non paga 8 rate anche non consecutive. Di conseguenza, il contribuente non può ottenere altre dilazioni del debito, che va riscosso in una sola rata e anche mediante procedure esecutive e cautelari.

Per quanto riguarda i pignoramenti, il Dl ha escluso l’abitazione principale dai beni pignorabili se l’immobile è l’unico di proprietà del contribuente ed è adibito a suo uso abitativo. Ma a determinate condizioni: il contribuente vi deve risiedere anagraficamente, l’importo del credito non dev’essere superiore a 120.000 euro; l’immobile non deve avere ipoteche e se non sono decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che sia avvenuta l’estinzione del debito.

Modificati i limiti di pignorabilità, in base all’art. 515 c.p.c., per professionisti e lavoratori autonomi, per i debitori che abbiano forma societaria e per tutti quelli che svolgono attività con prevalenza di capitale investito sul lavoro.

NOTA

Sono esclusi gli immobili di lusso, classificati in base al D.M. del ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969 e gli immobili di categoria catastale A/8 – ville e A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

I beni strumentali all’esercizio della professione, arte o mestiere sono pignorabili solo se il valore degli altri beni è incongruo rispetto al debito, e comunque nei limiti di 1/5. Possono essere dati in custodia solo al debitore, che può quindi proseguire nella sua attività. La prima vendita all’incanto deve avvenire dopo almeno 300 giorni dal pignoramento, che a sua volta viene annullato dopo 360 giorni passati senza che sia stato effettuato il primo incanto. Il pignoramento esattoriale estende la propria efficacia da 120 a 200 giorni.

Dal 30 settembre 2013, l’agente di riscossione non verrà remunerato più in base all’aggio, ma mediante il rimborso dei costi fissi di gestione derivanti dal bilancio consolidato. Importante ricordare anche che, in base all’art. 10, D.L. 8 aprile 2013, convertito con modif. dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 Equitalia potrà occuparsi della riscossione per gli enti locali fino al 31 dicembre 2013: con la nuova norma la riduzione di competenze riguarderà anche le entrate non tributarie ed, inoltre, è prevista l’istituzione di un consorzio che coadiuverà l’attività di riscossione dei Comuni, anche attraverso le società di Equitalia.

a cura di Anna Carbone

Rateazioni, pignoramenti e ipoteche: tutte le novità
La Redazione
Wed, 11 Sep 2013 09:03:21 GMT

Il nuovo condominio: rendiconto, conto corrente, sito Internet

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Couple and architect looking at planCon la legge di riforma del condominio il legislatore ha voluto aumentare chiarezza e trasparenza sui principi cardine della gestione.
Questa volontà è visibile anche dall’obbligo imposto all’amministratore (art. 1129, comma 7, c.c.) di consentire al singolo condominio di prendere visione nel corso della gestione della documentazione condominiale, così da snellire e facilitare la discussione in assemblea sul rendiconto annuale della gestione: non è un caso infatti che siano diminuite le maggioranze richieste per approvarlo in assemblea.

A tal proposito, il nuovo art.1136 c.c., nel prevedere per la valida costituzione dell’assemblea in seconda convocazione la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio, precisa poi che le delibere, per essere valide, devono essere approvate, oltre che con un numero di voti che rappresenta almeno un terzo del valore dell’edificio, anche dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea.
Stabilendo dunque una maggioranza “di teste” diversa per la costituzione (almeno un terzo dei partecipanti al condominio) e per la validità delle delibere (maggioranza degli intervenuti in assemblea), si è inteso ancor più facilitare l’assunzione delle delibere da parte dei condomini, dando possibilità alla sola maggioranza degli intervenuti in una assemblea in seconda convocazione regolarmente costituita di deliberare favorevolmente anche se il numero delle loro teste non rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio.
Così accade per l’approvazione del rendiconto della gestione, visto che le maggioranze richieste sono proprio quelle previste dal terzo comma dell’art. 1136 c.c.

L’esigenza di trasparenza emerge anche dal nuovo settimo comma dell’art. 1129 c.c. che richiede espressamente che l’amministratore, a pena di revoca dall’incarico, doti il Condominio che gestisce di apposito conto corrente postale o bancario allo stesso intestato, ove far transitare qualsiasi somma ricevuta a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché qualsivoglia pagamento effettuato per conto del Condominio. Gli estratti del conto, contenenti tutti i movimenti bancari, devono essere messi a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta, con possibilità di estrarne eventualmente copia a spese del soggetto richiedente.

Anche il condominio si adegua alle nuove tecnologie e così, se l’assemblea lo delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, ora l’amministratore è obbligato ad attivare un sito internet del condominio per consentire a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all’assemblea di prendere visione, ed eventualmente di estrarne copia digitale, dei documenti che necessitano per scientemente poi deliberare sui vari punti posti all’ordine del giorno dell’assemblea stessa.

Il nuovo legislatore, disponendo che il sito internet dovrà consentire la consultazione dei documenti previsti dalla delibera assembleare (art. 71 ter disp.att.c.c.), ha voluto mettere in condizione chi è chiamato a partecipare all’assemblea per approvare il rendiconto della gestione di potere esaminare tutte la documentazione ad essa inerente: chiarezza e trasparenza, dunque, alla base del nuovo condominio.

Avv. Augusto Cirla-Assocond Conafi

a cura di Anna Carbone

Il nuovo condominio: rendiconto, conto corrente, sito Internet
La Redazione
Mon, 09 Sep 2013 12:30:49 GMT

Risparmio energetico in condominio: come godere del bonus

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

energy_classification_house_3dQuali sono i documenti necessari per godere del bonus 65% in caso di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio.
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non occorre effettuare alcuna comunicazione preventiva.
L’intervento non dev’essere preceduto da alcuna formalità nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
È invece necessario acquisire i seguenti documenti:

  1. l’asseverazione di un tecnico abilitato al fine di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (tale documento, in base a quanto previsto dal Dm 6 agosto 2009, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori);
  2. l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio (non è più richiesto dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, e, a partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale);
  3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari può essere compilata anche dall’utente finale).

La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

a cura di Anna Carbone

Risparmio energetico in condominio: come godere del bonus
La Redazione
Thu, 05 Sep 2013 12:30:18 GMT

Prima casa e acquisto pertinenze: quali i requisiti necessari

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Metal roomPer usufruire dell’agevolazione “prima casa” relativa all’acquisto di box pertinenziali all’abitazione sono necessari dei requisiti specifici.
Diamo conto di quanto precisa l’Agenzia delle entrate relativamente all’acquisto dei box contestualmente a quello della prima casa.

L’acquisto di un immobile da un’impresa di costruzione, se ricorrono le condizioni per usufruire dei benefici prima casa, è assoggettato all’aliquota Iva del 4% (punto 21, tabella A, parte II, DPR 633 n. 1972). L’agevolazione è estesa anche all’acquisto delle pertinenze. Tra queste ultime sono ricomprese, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato (nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, DPR n. 131 del 1986).
Di conseguenza, nel caso in esame, l’aliquota agevolata del 4% troverà applicazione solo per una delle pertinenze, in quanto entrambe appartengono alla stessa categoria catastale come da risoluzione n. 139 del 2007. Per determinare il regime di tassazione della seconda pertinenza, l’Agenzia ha specificato che i fabbricati strumentali per natura, pertinenze di immobili abitativi, acquistano anch’essi natura di immobili abitativi.
Pertanto, ai fini Iva e delle imposte ipocatastali, il secondo box deve essere trattato come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa (circolare n. 12 del 2007), scontando l’aliquota Iva del 10% (n. 127 undecies, tabella A, parte III, DPR n. 633 del 1972); le imposte ipotecaria e catastale sono invece applicate nella misura fissa di 168 euro ciascuna (nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al Decr. Lgs. n. 347 del 1990).

Fonte: Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 139 del 2007

a cura di Anna Carbone

Prima casa e acquisto pertinenze: quali i requisiti necessari
La Redazione
Wed, 04 Sep 2013 10:30:16 GMT

Chi ha diritto al bonus fiscale sugli immobili agevolati

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Ravalement immeuble-05923L’Agenzia delle Entrate precisa a chi spetta la detrazione quando l’immobile agevolato per interventi di ristrutturazione edilizia è oggetto di compravendita
La sorte del diritto a usufruire della detrazione fiscale nell’ipotesi di cessione di un immobile su cui sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione edilizia agevolati è disciplinata in base al momento in cui è stato stipulato l’atto.
Non è regolata, quindi, da una disciplina unica, ma viene decisa caso per caso.

Per le compravendite avvenute prima del 17 settembre 2011, la normativa disponeva il trasferimento all’acquirente persona fisica della parte di detrazione non utilizzata, come da articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
Per i contratti sottoscritti, invece, nel periodo che va dal 17 settembre al 31 dicembre 2011, era lasciata alle parti contraenti la possibilità di decidere se trasferire o meno il diritto al beneficio fiscale in base all’articolo 2, comma 12-bis, del Decreto Legge n. 138 del 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in tal caso e in assenza di accordo tra le parti, le detrazioni residue continuavano a competere all’acquirente, conformemente alla disciplina previgente come da circolare n. 19 del 2012, risposta al quesito 1.6.

Infine, per completezza di analisi, si ricorda che, anche per le compravendite immobiliari datate a partire dal 1° gennaio 2012, l’attuale normativa prevede il trasferimento del diritto a detrarre le rate residue in capo all’acquirente persona fisica, salvo che le parti non si accordino diversamente in osservanza dell’articolo 16-bis, comma 8, del Testo Unico sull’Imposta dei Redditi.

Fonte: Agenzia delle Entrate

a cura di Anna Carbone

Chi ha diritto al bonus fiscale sugli immobili agevolati
La Redazione
Tue, 03 Sep 2013 07:29:46 GMT

Riscossione quote condominiali e ruolo dell’amministratore

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

hign density housingIl condomino è obbligato a contribuire alle spese per i beni comuni e per i servizi svolti nell’interesse di tutti, anche se rinuncia a goderne.
Se non vengono versate le quote di spesa, non si possono pagare i fornitori ed il condominio rischia la paralisi. Scatta allora l’obbligo dell’amministratore di adoperarsi senza indugio per recuperare il credito, anche attraverso le vie giudiziarie. Il singolo condomino deve quindi provvedere al pagamento di quanto dovuto nella misura e nei tempi deliberati dall’assemblea.
Se non lo fa, è tenuto a versare, oltre alla somma capitale dovuta, anche gli interessi nella misura legale oppure in quella maggiore richiesta dal fornitori.

Nel persistere della morosità, la legge concede piena libertà all’amministratore di domandare al giudice del luogo ove è situato l’edificio condominiale l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo (art. 63 disp.att. cod.civ.), ovvero un ordine di pagamento che deve essere osservato anche nel caso in cui il condomino debitore decida di proporvi opposizione.
Il tutto deve essere fatto dall’amministratore entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui il credito si riferisce (art. 1129, comma 9, cod.civ.), termine massimo concessogli per dare inizio alla procedura di recupero del credito, ma nulla gli vieta di agire contro il moroso anche subito dopo la chiusura della gestione, previa approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto della gestione e del preventivo di spesa per quella successiva.

Invece, l’inutile decorso del semestre non fa certamente venire meno il debito contratto dal moroso, ma solo espone l’amministratore al rischio di revoca dall’incarico e alla richiesta di risarcimento dei danni da parte del condominio o dei singoli condomini che restano pregiudicati dal di lui inadempimento.
La previsione di detto termine evita dunque morosità rilevanti che magari si cumulano per più gestioni proprio a causa della negligenza dell’amministratore: il debito del moroso verso il condominio può raggiungere al massimo una semestralità, dopo di che deve scattare il procedimento giudiziario per essere recuperato.
All’amministratore, in sintesi, non è più consentito di “chiudere un occhio” nei confronti di alcun condomino, anche verso quelli la cui situazione patrimoniale appare magari anche solo momentaneamente compromessa.
La regola generale è pertanto quella che l’amministratore, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, deve agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini.

A temperare la rigidità della nuova procedura prevista dalla riforma è però prevista la possibilità per l’assemblea di intervenire, espressamente esonerando l’amministratore dal dare corso ad iniziative dirette al recupero coatto del credito condominiale: può trattarsi quindi di una dispensa da valere per il singolo caso specifico oppure in generale per tutti i condomini, come nel caso in cui si decida di procedere giudizialmente solo verso i morosi al di sopra di un certo importo e si opti invece per mezzi meno severi (plurimi solleciti) nei confronti di quelli con debiti minori.
Nulla viene precisato sulle maggioranze necessarie per deliberare in tal senso, ma è giustificato ritenere che l’assemblea chiamata a deliberare sul rendiconto possa, con la medesima maggioranza del terzo dei millesimi e dei partecipanti al condominio, decidere di esonerare l’amministratore dal ricorrere all’autorità giudiziaria nel termine semestrale previsto dalla legge: ancor più se il conto corrente del condominio non permette neppure di anticipare gli esborsi per procedere al recupero coatto.

Se anche la notifica del decreto ingiuntivo non basta a convincere il moroso ad adempiere ai propri obblighi si deve dare corso alla vera e propria fase esecutiva al fine di meglio tutelare gli interessi dei condomini invece puntuali nei pagamenti: si arriverà quindi a pignorare i beni di proprietà del debitore e a chiederne poi la vendita per soddisfarsi con quanto ricavato. Sotto tale profilo, a seconda dell’entità del debito, conviene aggredire i beni mobili (televisore, tavoli, divani e quant’altro arredi l’unità immobiliare) oppure l’appartamento di proprietà del condomino moroso.
La prima ipotesi va percorsa quando il debito è di minima entità, tenuto presente che spesso il bene mobile viene giudizialmente venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore al suo effettivo valore.
Nel caso invece di morosità elevata è senza dubbio preferibile il pignoramento immobiliare in quanto maggiore è la possibilità di realizzo dalla vendita del bene esecutato, sempre però che questo già non sia gravato da ipoteche in favore magari degli stessi istituti di credito che hanno a suo tempo erogato il mutuo per consentire al debitore di acquistarlo: questi sono infatti titolari di un credito privilegiato e hanno il diritto di essere soddisfatti prima del condominio, con il probabile rischio dunque per quest’ultimo di recuperare poco o nulla.

Avv. Augusto Cirla-Assocond Conafi

A cura di Anna Carbone

Riscossione quote condominiali e ruolo dell’amministratore
La Redazione
Wed, 11 Sep 2013 12:30:27 GMT

L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

20130913  Convocazione assembleaSecondo la legge di riforma del condominio la comunicazione dell’assemblea dev’essere spedita entro cinque giorni dalla data fissata.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Tale precisazione voluta dal nuovo legislatore sembra più che altro dettata dalla volontà di attribuire all’avviso di convocazione il requisito della forma scritta ai soli fini probatori sul suo contenuto e non già del suo ricevimento da parte del destinatario.
Ne è prova il fatto che anche le nuove forme indicate dal legislatore non assicurano di per sé il ricevimento dell’invito, bensì il solo fatto che lo stesso sia stato inviato all’avente diritto. Il che non esclude però che possano essere utilizzati anche altri mezzi idonei a lasciare presuntivamente supporre la conoscenza della convocazione da parte di coloro che devono essere chiamati a partecipare all’assemblea, restando quindi esclusa la sola forma orale della comunicazione.

È vero che l’avviso di convocazione si caratterizza come atto unilaterale recettizio, cioè che acquista efficacia solo se perviene a conoscenza del destinatario e che spetta al condominio l’onere di provare che sia giunto nella sfera di conoscenza del condomino.
Tale prova però continua a potere essere fornita anche con testimoni che confermino, ad esempio, il tempestivo inserimento dell’avviso nella cassetta delle lettere del condomino: ciò sulla semplice presunzione che costui controlli regolarmente la presenza di corrispondenza all’interno della sua cassetta.
Una volta dimostrato che comunque il condomino, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere della convocazione dell’assemblea, il condominio ha esaurito il proprio compito, anche se l’avviso è stato inviato con forme diverse da quelle indicate dalla legge (art. 66 disp. Att. c.c.).

Avv. Augusto Cirla-Assocond Conafi

A cura di Anna Carbone

L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale
La Redazione
Fri, 13 Sep 2013 13:30:52 GMT

L’azione legale nei confronti dei condomini morosi

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

20130918 Azione legaleL’amministratore del condominio è tenuto a comunicare ai creditori non soddisfatti, su semplice loro richiesta, i nominativi dei condomini morosi.
Questo è quanto prevede l’art, 63, 1° comma, disp. att. c.c., affinché si possa tentare di recuperare il credito prima di potere agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti.
Il creditore che vuole soddisfare per via giudiziaria il credito che vanta verso il condominio deve dapprima agire nei confronti del condominio stesso e poi, qualora non ottenga da questi un totale o un parziale ristoro delle proprie ragioni creditorie, indirizzare le richieste nei confronti dei condomini morosi segnalati come tali dall’amministratore e poi, da ultimo, andare a rivalersi sul patrimonio di quei condomini che hanno regolarmente già versato le loro quote.

La comunicazione a carico dell’amministratore deve riguardare non solo i riferimenti anagrafici del condomini non in regola con i pagamenti, ma anche il loro luogo di residenza, il loro stato di famiglia e, ove a conoscenza, anche l’indicazione del conto corrente bancario su cui il moroso opera, atteso che lo scopo della novità introdotta con la riforma è quella di facilitare ai creditori, gravati dal legislatore dell’obbligo di escutere prima i condomini morosi, il soddisfacimento del proprio credito su tutti i beni di costoro, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Viene quindi di nuovo confermato il principio della parziarietà dell’obbligazione già stabilito con l’ormai nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9148/08.
Il dovere di contribuire alla gestione condominiale non determina infatti a carico dei partecipanti al condominio l’insorgenza di un debito solidale verso il terzo creditore per l’intera prestazione in quanto la garanzia che il condomino in regola con i pagamenti offre in favore del moroso costituisce un obbligo sussidiario ed eventuale, contenuto in proporzione della quota di spettanza del moroso, secondo un criterio che può definirsi della doppia parziarietà.

Il condomino diligente garantisce, in buona sostanza, il pagamento di un debito altrui ed una volta adempiuto questo non gradito incombente può rivolgersi in via di regresso verso il condominio in quanto debitore principale oppure verso gli altri singoli condomini: lo può fare per il vero anche in via diretta verso il condomino moroso, con speranze nulle però, perché tale tentativo già è stato infruttuosamente esperito dal terzo creditore tenuto alla sua preventiva escussione. Da tutto ciò emerge evidente il diritto dei condomini di essere tempestivamente informati sulla morosità esistente in condominio e di ottenere dall’amministratore l’elenco di chi, tra i partecipanti, non ha provveduto al regolare pagamento di quanto dovuto, senza che ciò integri alcuna violazione della privacy.
Va da sé che le informazioni devono essere però fornite nel rigoroso rispetto delle finalità che si intendono raggiungere, restando invece vietato ogni altro riferimento che non sia correlato alle attività di gestione e amministrazione delle parti comuni o comunque necessario a determinare entrate o uscite dei condomini: fermo l’obbligo di adottare le opportune cautele per evitare che persone estranee al condominio possano accedere ai dati personali. E così, l’elenco dei condomini morosi non può essere affisso nell’androne dell’edificio o comunque in altro luogo accessibile al pubblico perché l’interesse personale alla riservatezza prevale su quello collettivo alla trasparenza della gestione contabile del condominio (Cass. n.186/11).

La preventiva escussione richiede comunque l’esaurimento effettivo della procedura esecutiva intentata verso i condomini morosi e solo all’esito negativo di essa potrà essere escusso il condomino in regola con i pagamenti. Spetterà dunque al condomino in regola con i pagamenti, ad evitare di essere coinvolto nel pagamento del debito altrui, indicare al creditore del condominio non solo il nominativo di eventuali altri morosi da preventivamente escutere, ma altri beni di costoro ancora non aggrediti.

In ultima analisi però, di fronte all’esito negativo di tutte le azioni contro il condomino moroso e quindi in via sussidiaria, spetterà al condomino adempiente fare fronte al debito altrui, proprio perché il nuovo legislatore gli ha riservato un ruolo di garante verso la posizione di colui che non rispetta l’obbligo di provvedere al versamento dei contributi condominiali e che impedisce in tal modo al condominio di adempire alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri fornitori.

Il creditore, in buona sostanza, ha davanti a sé una vera e propria corsa ad ostacoli dall’esito incerto prima di riuscire a soddisfare il proprio credito: il che lascia supporre che probabilmente, visti anche lunghi tempi della procedura esecutiva ed i relativi costi, rinuncerà ad agire per crediti di importo modesto.

Avv. Augusto Cirla-Assocond Conafi

a cura di Anna Carbone

L’azione legale nei confronti dei condomini morosi
La Redazione
Wed, 18 Sep 2013 12:30:15 GMT

Assicurazione incendio casa: come non mandare in fumo i propri sacrifici!

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Nonostante l’incendio di un’abitazione sia un evento raro, non è tuttavia da escludere il cattivo funzionamento di un impianto o l’esito di un qualsiasi incidente domestico. Inoltre, quando si acquista una casa nuova con un mutuo piuttosto elevato, spesso le banche richiedono la sottoscrizione di un’assicurazione incendio (nota anche come “scoppi e incendi”) che equivale ad una sorta di ulteriore garanzia richiesta dalle banche per erogare il prestito.

Cosa bisogna sapere prima di stipulare un’assicurazione incendio

L’assicurazione incendio per la casa comprende molti aspetti; per esempio bisogna considerare cosa si assicura (gli oggetti, i mobili e quindi il contenuto dell’abitazione), se includere i danni causati da eventi esterni come le calamità naturali o le esplosioni di impianti, valutare se sull’immobile già esiste una polizza “condominiale” e cosa offre quest’ultima rispetto a quella bancaria, considerare l’opportunità di assicurare il cosiddetto “rischio locativo” (per coloro che vivono in affitto.

Il contratto assicurativo

assicurazione incendio casaLa prima regola, pertanto, è fare attenzione al contenuto del contratto: cosa inserire e cosa escludere e molto dipenderà dallo stato della casa, dalla perizia che sarà effettuata con la verifica degli impianti e la valutazione del rischio anche in base alla zona di ubicazione e alla tipologia di immobile.

La seconda regola è dare un valore reale a tutto ciò che si assicura e non una stima approssimativa. Infatti, dal momento che è possibile assicurare l’abitazione nella sua totalità e che l’assicurazione rimborsa la metà del valore è bene valutare gli ori e i preziosi, l’arredamento e altri beni di valore. Occorre, inoltre, sapere che l’assicurazione incendio include eventuali pertinenze quali box, garage o rimessa e spazi adiacenti fino al 10% della superficie assicurata (se questi eccedono del 10% bisognerà accendere una polizza a parte).

Il confronto dei preventivi

Terza regola è consultare diverse agenzie e esaminare diversi preventivi. Anche se la maggior parte delle banche propongono polizze di compagnie assicuratrici convenzionate è nel vostro diritto poter scegliere altre agenzie, l’importante è leggere sempre attentamente le clausole o farsi consigliare da persone di fiducia.

Non è da escludere l’eventualità di assicurare – oltre alla casa – anche le persone che la abitano (anche se in affitto) e che la polizza includa la garanzia “ricorso a terzi”, poiché la fiducia reciproca è importante, ma bisogna avere spirito di collaborazione e fornire necessariamente tutte le informazioni richieste in modo corretto e veritiero.

Ultima regola è non affidarsi a polizze generiche, ma cercare sempre di fare un prospetto “tagliato” su misura per le proprie esigenze, perché ogni situazione è diversa dalle altre.

Quanto costa un’assicurazione del genere?

Riguardo ai costi, ovviamente i premi variano in base alle specifiche. Un premio di una polizza base oscillano tra i 30 e i 60 € annui, garanzie accessorie quali copertura dei danni arrecati ai vicini o perdita dell’arredamento non sono pretese dalla banca e se richieste vanno ad incrementare il premio.

Cosa fare in presenza di un’assicurazione condominiale?

È sempre più frequente imbattersi in appartamenti che sono già coperti da assicurazioni di tipo condominiale, ma questo non è sufficiente per “accontentare” la banca o l’istituto di credito che eroga il prestito per l’acquisto della casa. Un’eccezione potrebbe essere rappresentata dalla presenza nell’assicurazione condominiale di una clausola o un vincolo a favore della banca, ma questa è una condizione che, invece, non è accettata dagli altri condomini. Questo comporta la sottoscrizione di una polizza parallela che in caso di danno – indennizzabile una sola volta – il vantaggio è delle compagnie assicurative che si divideranno l’onere del risarcimento.

Quindi, in presenza di una polizza condominiale si raccomanda di leggere le garanzie che offre e se sono già sufficientemente adeguate alle proprie esigenze, sarà opportuno stipularne una parallela con la banca – per poter ottenere il mutuo – che sia il meno costosa possibile, riducendo i rischi assicurati al minimo indispensabile.

Da cosa ci assicuriamo nel dettaglio

Oltre al pericolo di incendi domestici, l’assicurazione di questo tipo copre da tutta una serie di eventi che andiamo ad elencare:

  • esplosione, implosione e scoppio;
  • fulmini;
  • fumo, gas e vapori fuoriusciti in seguito ad un guasto degli impianti di riscaldamento presenti nel fabbricato, oppure dovuti a incendi avvenuti nell’area di 20 metri dagli oggetti assicurati;
  • scariche di corrente;
  • rottura e guasto di ascensori e montacarichi;
  • urto di veicoli stradali di proprietari diversi;
  • eventi atmosferici di particolare intenstità;
  • caduta di aeromobili, meteoriti e velivoli spaziali;
  • boato sonico provocato da aeromobili nel superamento del muro del suono.

Assicurazione incendio casa: come non mandare in fumo i propri sacrifici!
Enrico Mainero
Fri, 02 Aug 2013 07:54:20 GMT

Ristrutturazione della casa: da dove cominciare?

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

Quando si decide di ristrutturare la casa è importante avere le idee chiare su cosa fare e come fare, sui costi e sui tempi. Sia che si decida per il “fai-da-te”, sia che ci si affidi ad un’impresa specializzata è, inoltre, importante sapere che alcuni costi sono deducibili sulla dichiarazione dei redditi (legge 449/1997).

Per definire il progetto occorre sapere che tipo di intervento si desidera eseguire e se questo richiede un permesso per costruire oppure rientra nelle piccole opere di manutenzione. Infine, bisogna valutare bene i preventivi, vagliarne molti e informarsi: spesso per l’edilizia non vale la regola delle proposte più convenienti, ma è sempre meglio puntare prima sulla qualità e poi trovare un buon compromesso tra questa e il prezzo.

Come impostare un piano per la ristrutturazione della casa

Per “ristrutturazione” si intendono gli interventi di edilizia che interessano un edificio in modo parziale o totale, sia all’interno che all’esterno.

Prima di iniziare i lavori è bene scattare diverse fotografie degli ambienti e delle parti che si desidera ristrutturare, in modo tale da visionare e puntualizzare gli interventi specifici. Ancor prima di scattare le foto, bisogna aver bene chiara la distinzione tra tre categorie di “ristrutturazione”:

  • manutenzione ordinaria o piccole opere;
  • manutenzione straordinaria di piccole opere;
  • ristrutturazione grandi opere.

Questa distinzione è utile perché comporta due conseguenze pratiche:

- per le piccole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non è necessaria la concessione edilizia e quindi non occorre versare alcuna imposta comunale;

- per le grandi opere è prevista la concessione edilizia e di conseguenza il versamento di oneri proporzionati alla superficie e all’edificio da ristrutturare.

Interventi di piccole opere senza concessione edilizia

ristrutturazione casaNella voce “piccole opere” rientrano quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si limitano ad alcune parti dell’edificio o per restituire funzionalità allo stesso purché non modifichino l’aspetto esterno e l’ingombro. La maggior parte degli interventi di opere edilizie minori effettuati in Italia rientrano in questa tipologia. Per questi lavori non è prevista la domanda al Comune per ottenere la concessione, l’importante è che il proprietario sia responsabile della regolarità dei lavori soprattutto in conformità ai sistemi di sicurezza e igiene e che i lavori di impiantistica (luce, gas, elettricità) siano svolti da professionisti certificati. Fatture e certificati sono importanti ai fini della deducibilità fiscale.

Nello specifico, vediamo quali sono gli interventi di “piccole opere” rientranti nella tipologia della manutenzione ordinaria.

  • all’interno del fabbricato, edificio, appartamento: riparazioni e rinforzo delle strutture, murature e coperture; riparazione e sostituzione di finiture interne; installazione di doppi serramenti o cancellati di sicurezza; installazione o spostamento di pareti mobili purché si mantengano i rapporti di illuminazione e areazione previsti per legge.
  • all’esterno del fabbricato: rifacimento del tetto, grondaie e pluviali anche con materiali diversi dagli originali purché non modifichino le caratteristiche tecniche delle coperture; ristrutturazione delle facciate (mantenendo gli stessi colori, volumi e caratteristiche precedenti); sostituzione o riparazione di infissi, serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrate di ingresso, grate alle finestre; manutenzione del verde; realizzazione di posti auto a livello del terreno.

Tra le piccole opere di manutenzione straordinaria che non richiedono permessi edilizi si annoverano gli interventi di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti della struttura di una costruzione, quali muri di sostegno, solai, architravi. Benché non sia richiesta la concessione, per realizzare questi interventi di manutenzione straordinaria è necessario comunicare al Comune l’inizio dell’attività unitamente al progetto. Se entro 90 giorni non vi è risposta, la domanda si ritiene accettata, anche se il cosiddetto “silenzio-assenso” non da’ alcuna garanzia di fattibilità delle opere che devono comunque rientrare nei termini previsti dal Regolamento edilizio e dal piano regolatore comunale. È importante dunque farsi seguire da un progettista.

Le piccole opere di manutenzione straordinaria comprendono, dunque:

  • interventi su strutture portanti;
  • realizzazione di servizi igienici e impiantistica;
  • opere che modificano l’assetto distributivo degli spazi;
  • interventi sulle facciate dell’edificio;
  • interventi sulle aree o strutture di pertinenza o al servizio dell’edificio (portineria, creazione di giardini, cortili, gestione del verde).

È importante ribadire che per rientrare nella categoria di “piccole opere”, i lavori di manutenzione straordinaria non devono comportare la realizzazione di un edificio ex-novo o completamente diverso per forma, aspetto e uso dal precedente.

Interventi di ristrutturazione con grandi opere

Quando la ristrutturazione comporta un cambiamento radicale e sostanziale dell’edificio sia all’interno che all’esterno con conseguente cambio di destinazione d’uso o cambiamento estetico e di dimensioni o addirittura ricostruzione dello stabile è necessario ottenere il permesso di costruire così come se si stesse realizzando una nuova costruzione. È pertanto necessario presentare domanda al Comune di pertinenza e versare un contributo per l’ottenimento della concessione.

Si considerano “grandi opere”.

  • la costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento di quelli già esistenti (cambiandone i volumi e l’aspetto);
  • la messa in posa di case mobili e prefabbricati;
  • la realizzazione di parcheggi non di pertinenza (vale a dire, posti auto attigui all’edificio, ma che possono essere anche venduti liberamente e che non rientrano nelle pertinenze).

Richiedere un mutuo per la ristrutturazione

Anche in caso di ristrutturazioni è possibile chiedere un mutuo. Le banche richiedono di allegare alla richiesta formale anche i seguenti documenti a seconda dell’intervento previsto:

  • per la manutenzione ordinaria serve solo il “preventivo di spesa” redatto dall’impresa di ristrutturazione o rilasciato da un professionista accreditato/abilitato;
  • per la manutenzione straordinaria occorre presentare oltre al “preventivo di spesa” anche il progetto edilizio unitamente alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, oppure alla denuncia di inizio attività;
  • per la ristrutturazione con grandi opere bisogna presentare il “preventivo di spesa”, la concessione edilizia e la ricevuta del versamento degli oneri comunali.

Ristrutturazione della casa: da dove cominciare?
Enrico Mainero
Tue, 30 Jul 2013 09:55:22 GMT

Incentivi per la ristrutturazione edilizia: tutte le informazioni!

https://www.facebook.com/casabookimmobiliare

http://casabookimmobiliare.blogspot.it/

www.casabook-immobiliare.com

La legge vigente in materia di agevolazioni fiscali sulla casa è la 449/1997 e successivi emendamenti: questa norma prevede la detrazione di determinate spese e dunque una serie di incentivi per la ristrutturazione e manutenzione, dall’imposta sul reddito per un importo pari al 19% degli oneri (interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione). In caso di lavori di ristrutturazione è possibile detrarre dall’Irpef lorda il 36% delle spese sostenute. Con gli ultimi interventi legislativi la percentuale di spesa detraibile è passata al 50% e prorogata fino al 31 dicembre 2013 (D.L. 63/2013).

Condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni

La detrazione è ottenibile a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 €.

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre il 36% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, conservazione, opere di sicurezza, per risparmio energetico e rimozione di barriere architettoniche. Nel 2012, è stato introdotto – con il Decreto Crescita e Sviluppo – un “bonus” Irpef al 50% valido per i lavori di ristrutturazioni e recupero edilizio effettuati tra il 26 giugno del 2012 e il 30 giugno del 2013. Allo scadere dei termini – salvo ulteriori proroghe – si ripristina l’aliquota del 36%.

L’agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 dicembre del singolo anno e su un ammontare complessivo di spesa inferiore ai 48.000 € per ogni unità immobiliare (96.000 € per i lavori effettuati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013).

Nel caso in cui i lavori sono realizzati a cavallo di due anni, ossia sono una prosecuzione di interventi cominciati l’anno precedente, bisogna mettere in conto quanto già speso nell’anno prima ai fini della determinazione del limite massimo di 48.000 € (o 96.000€).

La detrazione può avvenire il 10 anni per chi ha meno di 75 anni, 5 anni se il beneficiario ha un’età compresa tra i 75 e 80 anni, 3 anni se il beneficiario ha più di 80 anni. I periodi abbreviati valgono al compimento degli anni ed è possibile usufruirne anche negli anni successivi ai lavori.

I beneficiari dell’agevolazione

Hanno diritto a questa serie di incentivi relativi alla ristrutturazione le seguenti categorie di persone:

- i proprietari o titolari dei diritti reali sugli immobili e che effettuano i lavori e ne sostengono le spese;

- inquilini e comodatari;

- nudo proprietario;

- soci di cooperative divise e indivise;

- soci di società semplici;

- imprenditori individuali ma solo per gli immobili che inclusi nella dicitura di immobili strumentali o merce;

- familiari del proprietario (coniugi, parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, conviventi) purché abbiano sostenuto direttamente le spese, e le fatture e i bonifici siano intestati a loro.

L’agevolazione spetta anche nel caso di abitazioni comunali che sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che ne beneficia.

Conviventi e comodatari possono usufruire delle agevolazioni se rivestono le suddette condizioni al momento dell’invio della comunicazione di inizio dei lavori.

Le agevolazioni e le detrazioni sono concesse per chi fa eseguire i lavori da un’impresa edilizia, ma anche chi esegue i lavori in proprio è un avente diritto alla detrazione, ma solo per le spese di acquisto dei materiali utilizzati e sempre se in possesso delle fatture e delle ricevute di bonifico attestanti le spese.

In caso di vendita, successione o donazione di un immobile ristrutturato, il diritto a proseguire con la detrazione delle rate non ancora godute passa al nuovo proprietario, se persona fisica, salvo accordo diverso preso tra le parti e specificato con atto notarile.

Riduzione IVA per lavori di ristrutturazione

Tra le agevolazioni è prevista la riduzione dell’IVA al 10% per i lavori di ristrutturazione, l’acquisto dei materiali utilizzati ed eventuali beni cosiddetti “significativi” (e costosi) quali ascensori, caldaie, sanitari, infissi, impianti di sicurezza, impianti di condizionamento e simili.

Per i beni significativi, l’aliquota IVA al 10% si applica solo per la spesa relativa al costo della manodopera, mentre per la restante parte si applica l’aliquota standard (21%).

Incentivi per la ristrutturazione edilizia: tutte le informazioni!
Enrico Mainero
Thu, 01 Aug 2013 14:46:31 GMT