Benefici prima casa: in presenza di usufruttuario e nudo proprietario chi deve prendere la residenza?
Si torna a parlare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e lo si fa prendendo spunto da un chiarimento offerto all’Associazione dei geometri fiscalisti (Agefis).
Il quesito posto è il seguente: “Viene acquistato un appartamento non di lusso con i benefici prima casa con madre usufruttuaria e figlio nudo proprietario. Entrambi sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il riconoscimento del regime agevolativo. Quale dei due è tenuto a prendere la residenza entro 18 mesi?”. Vediamo cosa è stato risposto.
- che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con i benefici in oggetto.
La residenza nell’immobile è necessaria solo ai fini della detrazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) di una quota degli interessi versati dal contribuente all’Istituto di credito da cui è stato concesso l’eventuale mutuo per l’acquisto. Questa, però, può essere detratto solo dal nudo proprietario.
Il quesito posto è il seguente: “Viene acquistato un appartamento non di lusso con i benefici prima casa con madre usufruttuaria e figlio nudo proprietario. Entrambi sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il riconoscimento del regime agevolativo. Quale dei due è tenuto a prendere la residenza entro 18 mesi?”. Vediamo cosa è stato risposto.
Le condizioni per fruire delle agevolazioni di acquisto della prima casa
Ai fini della possibilità di fruire delle agevolazioni di acquisto della prima casa devono ricorrere, in sintesi, le seguenti condizioni:- che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con i benefici in oggetto.
Residenza anagrafica richiesta da entrambi i titolari della proprietà
Non è invece richiesta l’utilizzazione diretta dell’appartamento, ma solo la residenza nel territorio del Comune nel quale si trova l’immobile. Per non perdere le agevolazioni la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile in parola dovrà essere però richiesta da entrambi i titolari della proprietà, nudo proprietario e usufruttuaria, in quanto hanno usufruito entrambi del regime agevolativo.La residenza nell’immobile è necessaria solo ai fini della detrazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) di una quota degli interessi versati dal contribuente all’Istituto di credito da cui è stato concesso l’eventuale mutuo per l’acquisto. Questa, però, può essere detratto solo dal nudo proprietario.