L'alterazione del decoro può riguardare anche una facciata interna di un edificio e può essere realizzata anche con una veranda priva di autorizzazione.
La causa giunta all'esame della Cassazione, riguarda l'azione instaurata dinanzi al Tribunale ad opera di alcuni condomini per l'accertamento:
-della natura condominiale di un cortile occupato dai convenuti;
-della lesione del decoro architettonico in seguito alla realizzazione di una veranda non autorizzata, nonché per la condanna dei convenuti alla rimozione di una intelaiatura metallica che permette la collocazione di tende da sole sul muro comune.
La sentenza di primo grado si conclude con l'accertamento della natura condominiale del cortile, e con la condanna dei convenuti alla rimozione del supporto delle tende da sole.
I convenuti impugnano la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'appello che, invece, conferma la sentenza di primo grado condannando i convenuti al pagamento delle spese riguardanti due gradi di giudizio, inoltre la stessa sentenza ha confermato il rigetto della domanda riguardante l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio da parte dei convenuti.
I convenuti che contestano la proprietà esclusiva del cortile, ricorrono in Cassazione sostenendo che la sentenza emessa dalla Corte d'appello non aveva tenuto conto del fatto che tale cortile è destinato al loro uso trattandosi di spazio circostante l'appartamento di loro proprietà che è l'unico ad avervi accesso, puntualizzando che la servitù di veduta che esercitano i condomini degli appartamenti al piano terra su tale cortile, non può essere considerato elemento utile dal quale dedurre la natura condominiale del medesimo cortile.
Secondo la Cassazione tale motivo di ricorso è infondato, a tal osserva che la sentenza di secondo grado aveva correttamente valutato tale aspetto limitandosi ad interpretare l'atto di compravendita dell'immobile dei convenuti dal quale si evinceva che il cortile in questione non figurava fra le pertinenze del loro appartamento.
Fra l'altro, precisa ancora la Cassazione la natura condominiale del cortile si evince anche dal principio sancito dall'art. 1117 del codice civile norma che considera parti comuni i cortili salvo che il contrario non risulti da un titolo.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa al fatto se la veranda non autorizzata possa ledere il decoro architettonico anche se non è posta sulla facciata principale dell'edificio, la sentenza cassa la pronuncia di secondo grado che aveva radicalmente escluso che le verande interne possano alterare il decoro architettonico di un edificio condividendo, in tal modo, la valutazione effettuata dal giudice di primo grado.
A tal riguardo precisa la Cassazione rileva che per stabilire se una veranda collocata nella facciata posteriore di un edificio alteri il decoro architettonico “ il giudice di merito ha il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata esterna o interna che sia … di talchè non costituisce motivazione appagante limitarsi a rilevare che trattasi di facciata interna”
In pratica per stabilire se una veranda collocata sulla facciata interna di un edificio compromette il decoro architettonico occorre tener conto anche di precedenti pronunce di legittimità che hanno già chiarito il concetto di decoro architettonico precisando che “ ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico” (Cass. 18350/2013; Cass. 10350/2011; Cass. 27551/2005).