domenica 7 febbraio 2016

Caldaia: per l’omessa manutenzione responsabile il padrone di casa

Caldaia: per l’omessa manutenzione responsabile il padrone di casa

 


Il locatore è tenuto a garantire il buon funzionamento dello scaldabagno, diversamente risponde per le esalazioni di monossido di carbonio.

Chi dà in affitto una casa ben farebbe prima ad effettuare la manutenzione e tutte le verifiche necessarie a garantire che la caldaia sia in buono stato di funzionamento. Se così non dovesse essere, egli risponderebbe di omicidio colposo e lesioni personali qualora abbia provocato la morte dell’inquilino per intossicazione da monossido di carbonio. Secondo, infatti, una sentenza di poche ore fa della Cassazione [1], è personalmente responsabile il locatore che non fa la manutenzione allo scaldabagno vecchio.

La Corte Suprema ha così condannato una donna, proprietaria di un immobile dato in locazione, colpevole dei reati previsti di omicidio colposo e lesioni personali [2] perché, per negligenza e inosservanza di norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici, non aveva adeguato, su indicazione dell’amministratore, l’impianto malfunzionante, cagionando la morte degli inquilini e provocando un’intossicazione agli altri condomini.
Il locatore – si legge in sentenza – deve consegnare al conduttore l’immobile oggetto del contratto di affitto in buono stato di manutenzione. Con esso, ovviamente, devono essere in buono stato di manutenzione tutti gli impianti, specie quelli particolarmente pericolosi come quello elettrico, del gas o, appunto, la caldaia.

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Nel caso di specie, l’imputato si era difeso sostenendo che l’incidente si era verificato per colpa dell’occlusione della canna fumaria, sicché anche nel caso di impianto efficiente, l’evento tragico si sarebbe comunque verificato. Non è di questo avviso la Cassazione secondo cui l’occlusione della canna fumaria “che pure ha contribuito in maniera sensibile alla produzione dell’evento, non avrebbe potuto cagionarlo se lo scaldabagno non avesse, a monte, esalato monossido di carbonio in percentuali così elevate da saturare l’aria nel giro di poche decine di minuti, come hanno ampiamente dimostrato le prove tecniche effettuate dai consulenti prima e dopo la sommaria pulizia dell’apparecchio”.

 

La sentenza

LA MASSIMA

Commette omicidio colposo e lesioni personali il locatore che non effettua la manutenzione allo scaldabagno vecchio su indicazione dell’amministratore condominiale, provocando, così, la morte dell’inquilino e l’intossicazione da monossido di carbonio degli altri condomini.

[1] Cass. sent. n. 4451/16 del 3.02.2016.

[2] Previsti dagli articoli 589 e 590 cod. pen.