Quando e come è possibile ottenere la restituzione di un appartamento concesso in comodato.
Soprattutto in ambito familiare (ma non esclusivamente) è assai frequente che per le diverse esigenze di un parente – sovente i figli – si conceda in prestito gratuito un immobile dando modo al congiunto o ai congiunti di poter disporre gratuitamente di un domicilio. Si configura in tal modo quello che dal punto di vista legale è un contratto di comodato disciplinato dalla legge [1] con poche, sintetiche ma chiare disposizioni.
Limitandoci al comodato di beni immobili, questo tipo di rapporto (altrimenti detto di prestito gratuito) pone i maggiori problemi nel momento in cui il comodante (cioè colui che ha concesso l’immobile in prestito gratuito) richiedE al comodatario (cioè il soggetto al quale il bene è stato concesso) la restituzione dell’immobile. A tal riguardo la legge [2] chiarisce che se non è stato stabilito dalle parti un termine per la durata del comodato (e se questo non risulta nemmeno dall’uso a cui la cosa deve essere destinata), il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
La norma, quindi, stabilisce innanzitutto che le parti possono stabilire una durata prestabilita al rapporto di comodato. Ed allora, scaduto il termine convenuto, il comodatario è tenuto a restituire il bene al comodante.
Al contrario, se le parti non hanno stabilito un termine, allora la restituzione del bene (nel nostro caso dell’immobile) deve avvenire quando il comodante la richieda.
Si tenga presente, però, che anche nel caso in cui le parti non abbiano espressamente stabilito un termine di durata, il comodato non può considerarsi a tempo indeterminato se la durata risulta dall’uso al quale la cosa deve essere destinata.
In questa ipotesi la legge stabilisce che la restituzione debba avvenire non appena si sia esaurito l’uso a cui il bene è destinato (tale norma si applica anche al comodato di beni immobili [3]: si pensi, ad esempio, al comodato di un immobile sito in una città universitaria destinato ad alloggiare uno studente proprio in considerazione dei suoi studi universitari).
Qualora, invece, un termine di durata non sia stato previsto, né possa desumersi dalla limitazione dell’uso dell’immobile stabilita d’intesa tra le parti o dalla professione del comodatario ecc., allora il contratto dovrà intendersi a tempo indeterminato e, quindi, il comodatario sarà tenuto alla restituzione nel momento in cui il comodante l’avrà richiesta.
Se la restituzione avviene senza problemi, il rapporto si chiude, ma si consiglia, comunque, di dare atto della restituzione redigendo un verbale (sottoscritto da ambedue le parti) in cui si accerterà non solo l’avvenuta riconsegna dell’immobile, ma anche lo stato in cui il medesimo sarà stato restituito.
Altrimenti se la restituzione, sebbene richiesta, non sia eseguita spontaneamente, occorrerà adire il Tribunale (previo tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad uno degli organismi privati istituiti a questo scopo) per ottenere la condanna del comodatario alla restituzione del bene previo accertamento della scadenza del contratto (e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno per il ritardo nella restituzione).
[1] Artt. 1803 e seguenti cod. civ.
[2] Art. 1810 cod. civ.
[3] Cass.., sent. n. 5907 dell’11.03.2011.