domenica 12 gennaio 2014

IUC TASI e TARI dal 2014-MODELLO F 24 e codici tributo: il punto sulla nuova legge

Chi paga la nuova IUC nelle sue varie componenti? Come cambia l'IMU prime case e altri immobili? A chi spetta pagare la TASI sui servizi comunali e la TARI sui rifiuti: chiarimenti e scadenze.





La nuova tassazione su casa e rifiuti introdotta dalla Legge di Stabilità è contenuta nelle service tax denominata IUC (Imposta Unica Comunale), che di fatto ingloba l’IMU sulla prima casa e accorpa le imposte su spazzatura e servizi municipali connessi: mentre ancora infuria il dibattito sulle aliquote 2014, facciamo il punto della situazione sulle nuove norme e tasse introdotte dai commi da 639 a 700 dell’articolo unico della manovra economica.

IUC

La nuova IUC si basa su due presupposti impositivi. Il primo è il possesso di immobili, loro natura e valore e si traduce nell’imposta municipale propria di natura patrimoniale (IMU) e dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali eccetto per gli immobili classificati come di lusso, ovvero quelli che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, mentre per quanto riguarda le seconde case si pagherà l’aliquota stabilita da ogni comune che dovrà rispettare sempre il tetto massimo del 10,6 per mille. Date di scadenza per le due rate IMU del 2014 sono il 16 giugno e il 16 dicembre del 2014. Ma c’è anche un’altra data da tenere in considerazione; parliamo del 24 gennaio, quando i contribuenti interessati saranno chiamati a versare il pagamento della Mini IMU.

Questa tassa riguarda i proprietari dell’abitazione principale di quei comuni che abbiano stabilito un’aliquota maggiore di quella standard. Il versamento, in questo caso, andrà effettuato tramite l’utilizzo del modello F24 telematico o tramite bollettino postale, utilizzando specifici codici tributo come: “3912” per l’IMU su abitazione principale e relative pertinenze, “3913” per l’IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale e “3914” per l’IMU per terreni – Comune.
Tratto da: WebMasterPoint.org

Proprio l’IMU non dovrà essere pagata per le prime case, eccetto per gli immobili classificati come di lusso, ovvero quelli che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, mentre per quanto riguarda le seconde case si pagherà l’aliquota stabilita da ogni comune che dovrà rispettare sempre il tetto massimo del 10,6 per mille. Date di scadenza per le due rate IMU del 2014 sono il 16 giugno e il 16 dicembre del 2014. Ma c’è anche un’altra data da tenere in considerazione; parliamo del 24 gennaio, quando i contribuenti interessati saranno chiamati a versare il pagamento della Mini IMU. Questa tassa riguarda i proprietari dell’abitazione principale di quei comuni che abbiano stabilito ...

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Tratto da: WebMasterPoint.org

Proprio l’IMU non dovrà essere pagata per le prime case, eccetto per gli immobili classificati come di lusso, ovvero quelli che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, mentre per quanto riguarda le seconde case si pagherà l’aliquota stabilita da ogni comune che dovrà rispettare sempre il tetto massimo del 10,6 per mille. Date di scadenza per le due rate IMU del 2014 sono il 16 giugno e il 16 dicembre del 2014. Ma c’è anche un’altra data da tenere in considerazione; parliamo del 24 gennaio, quando i contribuenti interessati saranno chiamati a versare il pagamento della Mini IMU. Questa tassa riguarda i proprietari dell’abitazione principale di quei comuni che abbiano stabilito ...

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Tratto da: WebMasterPoint.org

Proprio l’IMU non dovrà essere pagata per le prime case, eccetto per gli immobili classificati come di lusso, ovvero quelli che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, mentre per quanto riguarda le seconde case si pagherà l’aliquota stabilita da ogni comune che dovrà rispettare sempre il tetto massimo del 10,6 per mille. Date di scadenza per le due rate IMU del 2014 sono il 16 giugno e il 16 dicembre del 2014. Ma c’è anche un’altra data da tenere in considerazione; parliamo del 24 gennaio, quando i contribuenti interessati saranno chiamati a versare il pagamento della Mini IMU. Questa tassa riguarda i proprietari dell’abitazione principale di quei comuni che abbiano stabilito ...

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 Il secondo è l’erogazione e fruizione di servizi comunali, che si traduce in una componente articolata in: tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore  o utilizzatore dell’immobile;  tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore, per finanziare raccolta e smaltimento rifiuti.

TASI

L’aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti della precedente IMU (1,06%). La Tasi di paga su tutti gli immobili, anche su prime case, aree scoperte o edificabili. Sono invece escluse le aree scoperte  pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Se un immobile è di proprietà di più persone, tutte sono tenute in solido al pagamento della Tasi. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
La base imponibile è la stessa dell’IMU (articolo 13 del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011. L’aliquota base è pari allo 0,1%, il comune può ridurla fino all’azzeramento oppure alzarla fino allo 0,25%. Attenzione: è in corso un dibattito con i Comuni al termine del quale il Governo, prevedibilmente entro metà gennaio, cambierà le regole sulle aliquote TASI alzando il possibile tetto massimo.

TARI

La nuova tassa sui rifiuti si paga su locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti produttrici di rifiuti urbani. Anche qui, escluse aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per l’applicazione della Tari, si considera la superficie dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune può anche  considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie  catastale. Per le unità immobiliari non iscritte al catasto, si considera la superficie calpestabile. Il Comune determina la tariffa in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti (le regole sono quelle fissate dal Dpr 158/1999), oppure applicando il principio del “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, quindi in base a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti. Tecnicamente, in questo secondo caso, moltiplica il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. La tariffa prevede riduzioni per la raccolta differenziata per le utenze domestiche.
Un apposito regolamento, sun proposta del ministero dell’Ambiente, di concerto con l’Economia e sentita la Conferenza Stato Città, entro sei mesi dalla legge di Stabilità (quindi, entro fine giugno) stabilirà criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti.

Le regole nei Comuni

In entrambi i casi, dunque, come per l’IMU, per sapere esattamente quanto pagare il contribuente deve aspettare la delibera comunale, che dovrà contenere:
  • per la TARI:  criteri di determinazione delle tariffe, classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, disciplina delle riduzioni tariffarie, eventuali riduzioni ed esenzioni anche in base alla capacità contributiva della famiglia, individuazione delle categorie di rifiuti speciali esentate dalla TARI.
  • Per la TASI: disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, individuazione e costi dei servizi indivisibili.

Quando e come si paga

I Comuni decidono numero di rate e scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con uno o più decreti attuativi saranno decise le modalità di versamento.



Modello F24: tutti i codici tributo IMU, TARES e non solo

Tutti i codici tributo da utilizzare per i versamenti tramite modello F24 per ravvedimenti e imposte sugli immobili (IMU, TARES, ICI, e altri tributi Comunali).

In vista dell’adempimento della mini IMU – che attende il 24 gennaio 2014 i proprietari di prime case e relative pertinenze, di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola e di fabbricati rurali strumentali – uno dei dubbi più frequenti riguarda i codici tributo da utilizzare nel modello F24.
Vediamo quindi di ricapitolare i vari codici da utilizzare per i versamenti di imposte a debito tramite modello F24 relativamente ai ravvedimenti operosi e alle varie imposte sugli immobili (IMU, ICI, e altri tributi Comunali), ricordando che è in scadenza anche la maggiorazione TARES.

IMU

  • 3912 IMU – imposta munic.propria su abitaz.princ.e rel.pertinen.a.13,c.7dl201/11-Comune
  • 3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale-Comune
  • 3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – Comune
  • 3915 IMU – imposta municipale propria per i terreni – Stato
  • 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune
  • 3917 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Stato
  • 3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune
  • 3919 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Stato
  • 3923 IMU – imposta municipale propria-interessi da accertamento – Comune
  • 3924 IMU – imposta municipale propria-sanzioni da accertamento – Comune
  • 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato
  • 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune

TARES

  • 3944 TARES – tributo Comunale su rifiuti e servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
  • 3945 TARES – tributo Comunale su rifiuti e servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – interessi
  • 3946 TARES – tributo Comunale su rifiuti e servizi –- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – sanzioni
  • 3950 TARES tariffa – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
  • 3951 TARES tariffa – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – interessi
  • 3952 TARES tariffa – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – sanzioni
  • 3955 TARES maggiorazione – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
  • 3956 TARES maggiorazione – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. interessi
  • 3957 TARES maggiorazione – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.

Altri tributi locali

  • 3910 altri tributi locali oblazione per la definizione degli illeciti edilizi – art. 32, comma 32, d. l. 30/09/2003, n. 269

ICI

  • 3906 imposta Comunale sugli immobili – interessi
  • 3907 ICI imposta Comunale sugli immobili – sanzioni
  • 3940 ICI imposta Comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale
  • 3941 ICI imposta Comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
  • 3942 ICI imposta Comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
  • 3943 ICI imposta Comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

TARSU

  • 3920 TARSU/Tariffa tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani – tariffa gestione rifiuti urbani
  • 3921 TARSU/Tariffa tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani – tariffa gestione rif. urbani-interessi
  • 3922 TARSU/Tariffa tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani – tariffa gestione rif. urbani-sanzioni

Imposta di scopo

  • 3926 imposta di scopo imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – risoluzione n. 156 del 16 aprile 2008
  • 3927 imposta di scopo imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – interessi – risoluzione n. 156 del 16 aprile 2008
  • 3928 imposta di scopo imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – sanzioni – risoluzione n. 156 del 16 aprile 2008

TOSAP/COSAP

Per la tassa/canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche:
  • 3931 TOSAP/COSAP tassa/canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP)
  • 3932 TOSAP/COSAP tassa/canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP)
  • 3933 TOSAP/COSAP tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP) – interessi
  • 3934 TOSAP/COSAP tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP) – sanzioni

Contributo di soggiorno

  • 3936 contributo di soggiorno roma capitale – contributo di soggiorno – art. 14, c.16, lett. e) dl. n. 78/2010
  • 3937 contributo di soggiorno roma capitale – contributo di soggiorno-art. 14,c.16,let e) dl.n.78/2010-interessi
  • 3938 contributo di soggiorno roma capitale-contributo di soggiorno- art. 14,c.16, let.e dl.n 78/2010-sanzioni