Come gli alberi di alto fusto, distanza minima a tre metri: la funzione non è quella di tutelare la privacy.
Non sono solo gli alberi ad alto fusto (con tronco superiore ai tre metri) a dover stare a una distanza di almeno 3 metri dal confine della proprietà altrui (pena, in caso contrario, l’obbligo di rimuovere o arretrare gli arbusti, così da non creare disagio al fondo adiacente); ciò vale anche per le siepi, la cui funzione propria non è – contrariamente a quanto si crede – quella di tutelare la privacy.
Non solo. Anche in presenza di un dislivello tra i due terreni, l’obbligo di mantenere la distanza “di sicurezza” resta inalterato. Dunque, anche in presenza di andamento irregolare del terreno, gli alberi, indipendentemente dal fatto che siano nella parte discendente, vanno arretrati o ridotti a tre metri.
Lo ha precisato la Cassazione in una recente sentenza [1].
Il chiarimento è molto più importante di quanto non possa sembrare. Non pochi, infatti, sono i proprietari di immobili che, per delimitare il proprio terreno e creare un limite visivo dalla proprietà altrui confinante, piantano siepi sul confine. Questo fenomeno è particolarmente ricorrente nei condomini orizzontali, nelle villette a schiera, nelle case al mare, nei residence, anche quando, per via della vicinanza degli immobili e del poco spazio esistente tra di essi, non è possibile rispettare i tre metri minimi. Insomma, la siepe viene utilizzata come sistema per tutelare la propria riservatezza e ad essa si ricorre proprio sulla base di tale giustificazione, a prescindere da qualsiasi calcolo sulla distanza delle due abitazioni.
Invece, secondo la Suprema Corte, questo comportamento è illegittimo. Inutile sostenere che questo tipo di barriere sono necessarie per tutelare la propria privacy: per i giudici supremi, infatti, le siepi non hanno nulla a che fare con la tutela della riservatezza. O meglio, non è questa la loro funzione tipica e principale. La ragione per cui le norme del codice civile impongono una distanza degli alberi dal confine è quella di impedire l’invasione del terreno altrui sia dalle radici che dai rami; quindi, la tutela della privacy delle persone del fondo ove esiste la siepe è solo un’esigenza secondaria, ma che per la legge non rileva affatto.
Infine, l’andamento del terreno non lineare (cioè su più livelli) è del tutto ininfluente sulle regole delle distanze dal confine: sostiene la Corte che se la legge avesse voluto dare rilievo al dislivello dei terreni lo avrebbe fatto così come lo ha fatto con riferimento alle distanze tra costruzioni.Note
[1] Cass. sent. n. 3232 del 18.02.2015.