Ormai ci siamo; è tempo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma questa volta alcune regole cambiano. Un interessante articolo apparso su Mutui.it a firma di Floriana Liuni chiarisce quali siano le detrazioni e deduzioni confermate e quali quelle non più applicabili per il 730 o il modello unico relativo ai redditi del 2014. Vediamoli assieme chiarendo fin da subito che è importante verificare che anche il trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova dichiarazione precompilata sia stata fatta in modo corretto e, se così non fosse, si proceda a compilarla in modo esatto.
Se continuano ad essere detraibili gli interessi passivi legati al mutuo acceso per l’acquisto di un immobile, sempre comunque nella misura del 19% fino ad un massimo di 4.000 euro e purché sia abitazione principale, non sono invece più detraibili né deducibili gli interessi legati ai mutui accesi dopo il 1997 se connessi ad un finanziamento acceso per comprare una seconda casa che però, se acquistata con un mutuo precedente a quella data, gode ancora nelle detrazioni fino ad una cifra massima pari a 2.065 euro.
Un altro tipo di detrazione non possibile è quella legata alla cessione del quinto dello stipendo o all’apertura di altri generi di finanziamenti che siano legati ad un immobile non registrato come prima casa. Anche le spese legate alle ristrutturazioni cambiano; non sono più detraibili gli interessi passivi legati a mutui per costruzione o ristrutturazione se accesi dopo il 1998, ma si può comunque beneficiare di altre agevolazioni fiscali stabilite dal Governo.
Buone notizie invece per chi è in affitto o ha un figlio che studia fuori sede. I canoni di locazione sono scaricabili, così come, nella misura ormai nota del 19%, le spese di affitto per gli studenti che frequentano un istituto in una città diversa da quella in cui risiedono.