Risparmio energetico e pannelli solari: autorizzazioni e maggioranze dell’assemblea condominiale.
Le recenti norme di favore hanno dato un forte impulso all’installazione, anche in ambito condominiale, di pannelli fotovoltaici. L’iniziativa è finalizzata al risparmio energetico ed è sostenuta da una serie di agevolazioni fiscali. Ecco allora che diventa indispensabile sapere come installare tali strutture quando si abita in un edificio condominiale, onde non incorrere in violazioni di legge che disciplinano la vita del condominio.
La legge [1] permette anche al singolo condomino di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quindi principalmente impianti fotovoltaici, ma non soltanto) sulle parti comuni condominiali (quindi, essenzialmente, su tetti e lastrici solari) anche se siano destinati a servire soltanto la singola unità immobiliare di proprietà esclusiva del condomino installatore.
La legge specifica che, se per effettuare i lavori di installazione di questi impianti è necessario procedere a lavori che modifichino la struttura materiale delle parti comuni interessate (cioè dei tetti o dei lastrici solari), il condomino installatore è obbligato a darne comunicazione all’amministratore condominiale, indicando in dettaglio quali lavori sarà necessario eseguire e con quali modalità dovranno essere realizzati.
A questo punto l’assemblea condominiale potrà (è quindi una semplice facoltà dell’assemblea che potrà anche non intervenire affatto) o imporre al condomino esecutore modalità alternative per l’esecuzione dei lavori di installazione dei pannelli oppure richiedergli adeguate misure volte a salvaguardare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dello stabile.
L’assemblea condominiale potrà anche, su richiesta avanzata dagli interessati (cioè dai condomini che ne ravvisino la necessità), stabilire come regolare l’uso del lastrico solare (o delle diverse parti comuni) sul quale l’impianto di energia rinnovabile sarà realizzato, tenendo conto delle altre forme di uso già in atto sul lastrico o sulle altre parti comuni interessate dai lavori di installazione dei pannelli.
A tal fine è necessario raggiungere la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore millesimale del complesso condominiale [2].
Con la stessa maggioranza l’assemblea potrà inoltre imporre al condomino che intende installare l’impianto di versare idonea somma a titolo di cauzione per eventuali danni che le parti comuni dovessero subire a seguito della effettuazione dei lavori.
Infine, l’assemblea potrebbe anche dettare specifiche regole per la manutenzione del lastrico o della diversa parte comune su cui i pannelli fotovoltaici saranno installati, alle quali specifiche regole occorrerà riferirsi qualora si dovesse provvedere alla manutenzione del lastrico o del tetto successivamente alla installazione dell’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (pannello fotovoltaico o altro).
Basta la Scia
Per installare i pannelli fotovoltaici sul terrazzo di casa di casa basta la Scia. Lo ha stabilito di recente il Consiglio di Stato [3]: il permesso di costruire non serve perché la segnalazione di inizio attività risulta sufficiente anche per le pertinenze dei fabbricati. La Scia è più che sufficiente, ma a patto che i pannelli siano montati sul pergolato di legno: le linee guida che disciplinano l’installazione degli impianti energetici, infatti, prevedono che la segnalazione di inizio attività basta e avanza per le opere realizzate sulle pertinenze degli edifici. E dunque anche per i pergolati.
Note
[1] Art. 1122 bis del cod. civ.
[2] Art. 1136, 5° comma, cod. civ.
[3] Cons. St. sent. n. 2134/15.
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