mercoledì 13 maggio 2015

Agevolazione prima casa anche in caso di donazione

 

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Restano i benefici fiscali a chi, entro 12 mesi dalla vendita della prima casa, ne riceve una seconda in donazione.

I contribuenti che, dopo aver venduto la “prima casa” acquistata con i benefici fiscali, anziché acquistarne un’altra entro i successivi 12 mesi, la riceveranno invece in donazione (ossia a titolo gratuito), non perderanno le agevolazioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una recente risoluzione [1] facendo così dietrofront su quello che, in passato, era stato il suo stesso parere [2].

Ricordiamo che i benefici sull’acquisto prima casa (tassazione agevolata, ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva, nonché delle imposte ipocatastali) comportano l’obbligo di non rivendere l’immobile nei 5 anni successivi o, in caso di vendita dello stesso, l’obbligo di acquistarne un secondo (ove trasferire la propria residenza) entro i 12 mesi successivi. È proprio su tale obbligo di riacquisto della nuova casa che è intervenuto il chiarimento dell’amministrazione finanziaria. La legge, infatti, non chiarisce a quale titolo debba avvenire il secondo acquisto: ossia se a titolo oneroso (compravendita) o gratuito (donazione). Stante, dunque, il silenzio, va ricompreso sia l’uno che l’altro caso.

L’Agenzia delle Entrate non fa che recepire un orientamento già manifestato, in passato, dalla Cassazione. I giudici di legittimità avevano testualmente sancito che non deve essere revocata l’agevolazione per l’acquisto della prima casa laddove, in caso di cessione prima dei 5 anni dell’abitazione principale, l’acquisto entro un anno dalla predetta alienazione avvenga a titolo gratuito e non oneroso [3].

Al contrario, chi entro i 12 mesi dalla vendita della prima casa non ne acquista una seconda o non ne ottiene in donazione un’altra, è tenuto a pagare le imposte ordinarie, gli interessi e una sanzione del 30%.

In pratica

Non perde i benefici fiscali ottenuti sull’acquisto prima casa il contribuente che, pur vendendo detto immobile prima di 5 anni, non ne compra un secondo entro 12 mesi ma – nello stesso termine – lo ottenga in donazione. Infatti, per mantenere l’agevolazione è necessario che il contribuente ponga in essere, entro 1 anno, un atto, a titolo oneroso o gratuito, cui consegua l’acquisizione del diritto di proprietà dell’abitazione.

Note

[1] Ag. Entrate risoluzione n. 49/E dell’11.05.2015.

[2] Cfr. Ag. Entrate, circolare 6 del 26 gennaio 2001, la risoluzione 125/E del 3 aprile 2008 e la circolare 18 del 29 maggio 2013.

[3] Cass. sent. n. 16077/2013. Cass. sent. n. 5689/2014.