venerdì 15 maggio 2015

Interessi, usura e anatocismo: calcolo anche con la consulenza preventiva

 

Interessi usura e anatocismo calcolo anche con la consulenza preventiva

Banche: la CTP conciliativa anche per calcolare i rapporti di dare e avere con l’istituto di credito.

Se stai pensando di fare una causa contro la tua banca per le classiche contestazioni come anatocismo, usura o commissioni non dovute, e tuttavia vorresti tentare, come ultima soluzione, di far ragionare l’avversario, magari attraverso un percorso conciliativo che ti consenta, in tempi celeri, di ottenere la restituzione delle somme o il ricalcolo degli interessi, c’è un sistema che puoi utilizzare, introdotto nel 2005 dal codice di procedura civile [1] e stranamente disprezzato dagli avvocati: si chiama consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

In buona sostanza, il tribunale – su ricorso della parte interessata (che, in questo caso, è il correntista) – nomina un perito che accerta, dal punto di vista tecnico (ossia, del ramo della sua scienza), chi dei due soggetti in lite abbia ragione e in che misura; quindi, prima di depositare la propria perizia in tribunale (all’esito della quale il ricorrente potrà decidere, poi, se intraprendere la causa ordinaria o meno), tenta una conciliazione tra le parti, al fine di trovare un bonario componimento.

Se l’accordo viene raggiunto le parti avranno risparmiato tempi, costi e soprattutto, avranno trovato una soluzione soddisfacente per entrambe.

A confermare la possibilità del ricorso, in materia di contestazioni contro la banca, alla consulenza tecnica preventiva è stato il tribunale di Monza con una recente ordinanza [2]. La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – scrive il giudice nel provvedimento di estremo interesse – può applicarsi anche nell’ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti ritenuti illegittimi (dagli interessi usurari a quelli anatocistici, dalle commissioni di massimo scoperto alle valute fittizie, ecc.).

Se vuoi avere maggiori informazioni su tale procedura leggi l’approfondimento “Consulenza tecnica preventiva: procedura, opportunità, vantaggi e svantaggi”.

Lo scopo della procedura, dunque, non è solo quello di uno strumento per decongestionare le aule dei tribunali ed evitare inutili contenziosi, ma – anche nell’interesse delle stesse parti – agevolare gli accordi fuori dal tribunale. Non a caso, tale domanda può essere proposta anche se non sussistono le classiche condizioni richieste per i provvedimenti cautelari (il pericolo di compromissione irrimediabile dell’interesse fatto valere e l’apparente esistenza del diritto del ricorrente [3]).

Come dicevamo in apertura, questo procedimento non ha trovato un’ampia diffusione anche se la sua utilità è innegabile. Peraltro, in caso di accordo, il verbale costituisce titolo esecutivo, ossia ha la stessa forza ed efficacia di una sentenza del giudice. Invece, se l’accordo non riesce, ciascuna parte può decidere di intraprendere la causa ordinaria, chiedendo che la perizia già redatta sia acquisita agli atti (e così fungerà da CTU, consulenza tecnica d’ufficio).

Non solo per il tribunale di Monza, ma anche per quello di Como [4] la consulenza tecnica d’ufficio preventiva a fini conciliativi può essere utilizzata nei rapporti bancari.

Note

[1] Art. 696-bis cod. proc. civ.

[2] Trib. Monza, ord. del 13.03.2015. Anche Trib. Monza ord. del 21.01.2015.

[3] Cosiddetti Periculum in mora e fumus boni iuris condizioni di cui all’art. 696, comma 1, cod. proc. civ.

[4] Trib. Como, ord. del 10.02.2015.

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