venerdì 1 maggio 2015

Comprare casa: le regole per i conviventi

 

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In Italia ci sono sempre più convivenze. Ovvero l’unione di due persone non legate dal vincolo del matrimonio, ma da un rapporto d’amore. A livello giuridico però ci sono ben poche tutele per coloro che decidono di passare un periodo, o l’intera vita con un partner, che non sia riconosciuto da un atto legale. Per cui, anche per l’acquisto di una casa e per la successione dei beni, esistono delle sostanziali differenze.

L’acquisto congiunto

La mancanza di una disciplina organica crea spesso una situazione di precarietà tra coloro che convivono. Tanto che per far sì che l’abitazione possa essere intestata ad entrambi bisogna procedere con un acquisto congiunto, firmando insieme l’atto di compravendita della casa. Non esiste infatti tra i conviventi il regime di comunione legale dei beni, che per marito e moglie scatta in automatico, in mancanza di altre scelte specifiche.

Qualora solo uno dei due conviventi abbia un reddito bisogna ricordare che non può vedere applicata la norma fiscale, che permette quando uno è a carico dell’altro, di “scaricare la quota di detrazione fiscale spettante ad entrambi in relazione al mutuo contratto per l’abitazione principale”. Per usufruire di questa detrazione è quindi necessario che solamente uno dei due contragga il mutuo e sia l’unico soggetto che deve un rimborso alla banca, anche se poi la casa viene acquistata da entrambi.

Nessuna tutela per la successione legittima

A differenza dei coniugi uniti dal matrimonio i conviventi non hanno nessuna tutela a livello giuridico per la successione legittima in caso di morte di uno dei due. E mentre tra marito e moglie il testamento è un’opzione, per coloro che convivono è l’unico atto che permette di non lasciare il partner privo di qualsiasi tutela. Infatti secondo la legge, chi resta non ha nessun diritto nemmeno sulla casa, destinata a residenza comune. Qualora invece il proprio compagno abbia avuto dall’altro partner una devoluzione ereditaria non può nemmeno usufruire di agevolazioni fiscali. Si applica infatti l’aliquota prevista tra soggetti non legati da vincolo parentale (8%).