Niente agevolazione IMU: non è abitazione principale se vi dimora solo il proprietario, mentre l’altro coniuge risiede altrove.
Se i coniugi hanno residenze diverse potrebbe essere a rischio il beneficio fiscale relativo all’imposta sull’abitazione che, attualmente, prevede per l’IMU l’esenzione dal pagamento. Ma procediamo con ordine.
Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia [1], ripetendo un orientamento già espresso dalla Cassazione, ha stabilito che le agevolazioni fiscali si applicano solo se l’immobile è la dimora abituale della famiglia. Pertanto, nel caso in cui a risiedervi sia solo il coniuge proprietario, mentre l’altro dimori formalmente in un’altra città, l’esenzione non può essere concessa.
La sentenza è stata emessa con riferimento all’ICI (la precedente imposta sulla casa), ma la questione potrebbe essere posta anche rispetto all’IMU.
Il problema si pone per via del fatto che il concetto di abitazione principale – quello al quale sono collegati i benefici fiscali sulla casa – richiede anche quello di “coabitazione” del contribuente con il suo nucleo familiare. La legge [3] infatti precisa che per abitazione principale si intende l’immobile in cui “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. La norma poi precisa che, nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale “si applicano per un solo immobile”.
Dunque non è del tutto impossibile che un Comune contesti la scelta del contribuente che abbia indicato come “abitazione principale” quella in cui risiede solo un coniuge e non quella in cui risiede l’altro coniuge con i figli.
In ogni caso, secondo una circolare ministeriale [1], i coniugi sono legittimati a sdoppiare residenze ed esenzioni solo se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi. Invece, nel caso di residenze nello stesso Comune l’esenzione non può essere sdoppiata in quanto l’abitazione principale dev’essere unica.
Note
[1] CTR Lombardia, sez. Brescia, sent. n. 746/66/2015 del 3.03.2015.
[2] Min. Finanze circolare 3/2012.
[3] Art. 13 co. 2 Dl n. 201/2011.
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