Attraverso una circolare del mese di aprile l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i casi in cui è possibile raddoppiare il bonus sulle ristrutturazioni edilizie e ottenere maggiori detrazioni. Oltre a spiegare cosa succede in caso di decesso del beneficiario della detrazione e cosa resta agli eredi degli immobili.
Bonus mobili in caso di decesso
In caso di decesso del beneficiario che sta usufruendo della detrazione del 50% sull’acquisto di mobili, o di grandi elettrodomestici, da utilizzare per arredare stabili che sono stati interessati ad interventi di ristrutturazione edilizia, la parte di bonus non utilizzata non può essere trasferita agli eredi.
Bonus ristrutturazioni per gli eredi
Dopo la morte del beneficiario della detrazione, se l’erede detiene direttamente l’immobile e lo concede in seguito in comodato o in affitto, non può beneficiare delle rate di detrazione negli anni in cui l’edificio non è stato detenuto direttamente da lui. Nel momento in cui invece ottiene di nuovo la detenzione del bene può beneficiare delle rati restanti.
Il bonus sulla ristrutturazione edilizia raddoppia
Si può usufruire di una detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, fino ad un massimo di 48.000 euro. Mentre per quelle effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 la detrazione è del 50% fino ad un massimo di 96.000 euro. Infine per tutte le spese che si sosterranno dal 1° gennaio 2016 si usufruirà di una detrazione del 50% fino ad un massimo di 48.000 euro.
Così per l’utilizzo di un ulteriore bonus di 48.000 euro, con la circolare n.17/E dell’Agenzia delle Entrate, inerente ad un altro intervento di ristrutturazione, si chiarisce che questo è possibile quando è autonomo da quello precedente. E ciò si stabilisce in base agli elementi che vengono riscontrati nei singoli casi e agli adempimenti amministrativi riguardanti l’attività edilizia (inizio lavori, collaudo e dichiarazione fine lavori).
Beneficiario della detrazione e ordinante del pagamento
Le spese per le detrazioni devono essere effettuate dal contribuente che le detrae, ma chi esegue il bonifico può indicare nella causale anche il codice fiscale di un soggetto terzo, nominandolo così beneficiario. La detrazione però può essere fruita solo dal soggetto indicato come beneficiario nella causale e non da colui che ha effettuato il pagamento.