mercoledì 13 gennaio 2016

Tassa sui rifiuti, casi di esonero, sconti e riduzioni: ipotesi ed adempimenti da effettuare per godere delle agevolazioni.

 

Tari come ottenere esenzioni e riduzioni

Tassa sui rifiuti, casi di esonero, sconti e riduzioni: ipotesi ed adempimenti da effettuare per godere delle agevolazioni.

La Tari, cioè la Tassa sui rifiuti, è una delle tre componenti della Iuc (Imposta Unica Comunale), che sostituisce le vecchie Tares, Tarsu e Tia: il tributo serve a coprire i costi del servizio di igiene urbana. Purtroppo, oltre a risultare piuttosto salato nella generalità dei casi, non è uguale per tutti i Comuni, ed accade non di rado che, per determinate categorie, le tariffe pagate risultino sproporzionate rispetto al servizio fruito.

Tari: dove si paga di meno, e dove di più

Poiché è il singolo Comune a deliberare in merito alle tariffe del servizio, possono sussistere differenze molto consistenti, non solo in base ai componenti del nucleo familiare o della tipologia di utenza, domestica e non domestica, ma anche da città a città. Così, Cagliari detiene il triste primato della Tari più cara d’Italia, con ben 450 euro in media a famiglia, seguita da Napoli, con 436 euro in media, Reggio Calabria, con 431 euro, Venezia, 334 euro, Milano, 331 euro, Genova, 330 euro, Roma, 318 euro e Bari, 308 euro. Va molto meglio, invece, per i Comuni meno cari d’Italia, Ascoli Piceno in testa, con 160 euro in media a famiglia, a Isernia e Belluno, con 161 euro, a Novara e a Vibo Valentia, con 167 euro.

Preoccupa il fatto, poi, che il blocco dei tributi locali, fortemente voluto nella Legge di Stabilità 2016, non interessi la Tari: pertanto, nel 2016 saranno possibili ulteriori aumenti.

Tari: come funziona

Il tributo si compone di una parte fissa, corrispondente al costo del servizio, determinata secondo la superficie dell’abitazione, o dell’immobile, e da una parte variabile, che deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti. Qui viene il primo “punto dolente”: poiché risulta molto complicato, se non impossibile, conteggiare la totalità della spazzatura prodotta in una famiglia, la quantità di rifiuti è determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Ci sono, però, molti altri parametri che possono determinare delle variazioni più che rilevanti nella produzione di rifiuti, oltre al numero degli abitanti di un’unità immobiliare: ad esempio, l’occupazione dell’immobile per una sola parte dell’anno, il riciclo in proprio di materiali, il compostaggio degli scarti organici, l’indisponibilità dei locali a causa di una ristrutturazione.

Fortunatamente, la normativa generale sulla Tari prevede alcuni casi di esenzione e di riduzione, mentre altre ipotesi sono previste dai regolamenti dei singoli comuni. Vediamo assieme le principali ipotesi nelle quali è possibile ottenere esenzioni, riduzioni o sconti, e gli adempimenti necessari per accedervi.

Tari: quando non si paga

La normativa sulla Tari esclude totalmente dalla tassa i locali e le aree inutilizzabili, poiché, dato che non possono essere fruiti in alcun modo, non possono nemmeno produrre rifiuti.

L’inutilizzabilità dell’immobile deve essere tuttavia verificabile oggettivamente: ad esempio, un locale senza collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure inagibile o inabitabile, sarà esente dall’imposta, mentre un locale in cui sussistono gli allacciamenti è tassabile, anche se di fatto è inutilizzato, totalmente o per la maggior parte dell’anno.

La normativa sulla Tari esclude in modo esplicito, poi, i seguenti immobili, aree e locali dal pagamento dell’imposta:

locali e aree condominiali, cioè le parti del condominio che non sono utilizzate in via esclusiva (come l’androne e le scale di un palazzo);

– aree e locali non suscettibili di produrre spazzatura in modo autonomo, come cantine, sottotetti, terrazze e balconi;

– locali non suscettibili di produrre rifiuti per la sussistenza di situazioni particolari;

aree pertinenziali scoperte di locali soggetti al tributo, o accessorie a tali locali (ad eccezione delle aree scoperte operative).

Non solo la generale normativa sulla Tari può prevedere delle esenzioni, ma anche le disposizioni dei singoli Comuni. Ad esempio, possono essere esentati:

– le aree verdi;

– i locali e le aree in cui sono prodotti rifiuti speciali che vengono smaltiti dai proprietari a proprie spese, in maniera conforme alle specifiche normative vigenti;

– gli immobili in ristrutturazione, per il periodo nel quale non sono abitati o occupati;

– le abitazioni che si trovano interamente in ristrutturazione, per un periodo di almeno 2 mesi;

– le centrali termiche ed i locali riservati a impianti e macchinari, come il vano ascensore o la cabina elettrica;

– i locali appartenenti a strutture sanitarie o mediche, sia pubbliche che private;

– le aree ed i locali destinati a impianti ginnici e sportivi, scuole di danza, ma solo per gli spazi adibiti in modo esclusivo all’esercizio dell’attività sportiva.

Quando un immobile si trova in affitto, in comodato, o comunque occupato per meno di 6 mesi durante l’anno solare, è tenuto a pagare la Tari solo il proprietario, l’usufruttuario, o chi possiede il diritto d’uso, d’abitazione o di superficie.

Tari: riduzioni e sconti

Oltre ai casi in cui si è esentati dalla Tari, esistono altre ipotesi, nelle quali è possibile fruire di agevolazioni e sconti. Ecco quali sono:

sconto del 10% per compostaggio: per chi ricicla gli scarti organici, facendo uso dei contenitori per la creazione del compost, molti comuni prevedono una riduzione dell’imposta sui rifiuti sino al 10%;

tessera a punti: diversi Comuni prevedono l’accumulo di punti, mediante una tessera magnetica, che danno diritto a sconti sulla Tari; i punti si ottengono conferendo rifiuti ai punti di riciclo comunali: i rifiuti vengono pesati, ed a seconda del peso e del materiale conferito viene assegnato un determinato punteggio, caricato nella tessera;

mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: nel caso in cui il ritiro dei rifiuti non sia fruibile, il cittadino ha il diritto di pagare una tariffa massima non superiore al 20% di quella integrale;

– esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento: anche qualora siano commesse rilevanti violazioni nell’effettuazione del servizio, sia della normativa generale, che di quella comunale, il contribuente dovrà pagare una tariffa non più alta del 20% della tariffa piena;

interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbia causato una situazione dannosa o pericolosa per l’ambiente e le persone, riconosciuta dall’autorità sanitaria: anche in quest’ipotesi, non si potrà imporre al contribuente una tariffa più elevata del 20% di quella intera;

punto di raccolta lontano dalla zona servita: laddove il punto in cui conferire i rifiuti sia collocato in una posizione non agevole rispetto all’unità immobiliare, il contribuente avrà diritto a una tariffa ridotta, pari ad un massimo del 40% rispetto a quella integrale.

Ulteriori riduzioni ed agevolazioni possono essere poi contemplate nelle situazioni seguenti:

– abitazioni occupate da una sola persona;

case vacanza: si tratta di abitazioni che restano a disposizione per la maggior parte dell’anno, soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale;

immobili ad uso ricorrente: si tratta di locali ed aree scoperte soggetti ad un utilizzo periodico non continuativo ma ciclico, che può essere, ad esempio, stagionale;

– immobili occupati da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, per oltre sei mesi all’anno;

fabbricati rurali ad uso abitativo;

– immobili detenuti da Onlus ed enti assimilabili;

locali di culto;

locali commerciali la cui attività esercitata ha subito una forte riduzione a causa dell’apertura di cantieri pubblici;

– nuclei familiari in condizioni disagiate;

– situazioni di grave disagio per l’utenza;

– contribuenti che smaltiscono una parte dei rifiuti in proprio, conformemente alla normativa, oppure che abbiano realizzato interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti (per verificare la spettanza della riduzione, però, il Comune effettuerà un’istruttoria tecnica, con la quale si escluda la preesistente obbligatorietà dell’azione del contribuente).

Sconti e riduzioni, inoltre, possono essere concessi qualora rispondano a un criterio di perequazione nell’applicazione del tributo.

Tari: come richiedere l’esenzione o la riduzione

Ogni singolo Comune prevede, a seconda delle motivazioni, degli specifici moduli di domanda per richiedere esenzioni, sconti o riduzioni, disponibili all’interno del sito web dell’Ente.

È comunque possibile utilizzare un modello di domanda standardizzato, che alleghiamo qui sotto.

La domanda, unitamente alla copia di un proprio documento d’identità, può essere inviata tramite posta elettronica certificata, raccomandata, oppure consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del proprio Comune.


Modulo per richiesta riduzione/esenzione Tari

Il_sottoscritto……………………………Nato a …………………….(……..) il……/……/……… C.F……………………………

Residente a………………………… Via………………… n°…………

Indirizzo e-mail/PEC…………………….

In qualità di proprietario dell’immobile ad uso abitativo/commerciale sito in: Via……………………………………………… n°……………….…pal/sc/ed…………….…….int…………… Foglio…………………………….….Particella……………… subalterno……………… Mq……….…

consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del Tributo e che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la decadenza del beneficio eventualmente ottenuto

dichiara

– che l’immobile è privo di suppellettili, mobili e di allacciamento a tutti i servizi di rete;

– che l’immobile è a disposizione, non occupato di fatto, non ceduto a terzi in comodato o in locazione;

– altro…………;

Per i casi sopraindicati il sottoscritto dichiara di non voler cedere i locali in locazione o in comodato, e che è a conoscenza che l’applicazione della riduzione/esenzione avrà validità dalla effettiva data di variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui all’Articolo 28, comma 1 e 2 del vigente Regolamento Tari, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo all’evento. Pertanto

chiede

L’applicazione delle esenzioni (Art.__, comma __, lettera__) – riduzioni (Art.__, comma __, lettera__), così come stabilito dal Regolamento Comunale Tari vigente (Delibera Consiglio Comunale n° ___ del ________). Data…………………………………………………

Firma………………………..…………….……..…

Documento…………………………………..……

L’Impiegato…………………………………….