Per un errore dovuto a distrazione, ho effettuato un bonifico per il pagamento di una fattura relativa a lavori finalizzati al risparmio energetico indicando nella causale lavori per ristrutturazioni edilizie.
Avendo compiuto questo errore rischio di perdere la detrazione fiscale nella misura del 65%?
La domanda, in sostanza, ricalca il dubbio di un iscritto al nostro forum.
Entriamo nel merito della questione. Le leggi vigenti, com'è noto, consentono di usufruire di una detrazione fiscale sull'imposta lorda entro determinati limiti di spesa e nella percentuale:
a) del 50% nel caso di interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, ecc.);
b) del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.
Le leggi e i successivi decreti di attuazione specificano modi, condizioni e termini di fruizione del beneficio fiscale.
Quanto ai pagamenti. Nelle guide dell'agenzia delle entrate si legge che “al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all'8% (era pari al 4% prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015)” (si veda http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf lo stesso vale per la riqualificazione energetica).
In sostanza a differenza di altri pagamenti non è il sostituto d'imposta ad effettuare la ritenuta d'acconto ma è l'istituto di credito tramite il quale si effettua il pagamento a dover intervenire in tal senso.
In questo contesto, poi, bisogna fare riferimento agli adempimenti connessi allo specifico beneficio fiscale del quale si intende fruire. Così, ad esempio, per gli interventi volti alla riqualificazione energetica la legge stabilisce che entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere all'Enea sia la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, sia la scheda informativa riguardante gli interventi realizzati utilizzando i modelli all'uopo predisposti.
Nel pieno rispetto di tutte le condizioni e gli adempimenti imposti dalla legge, il mero errore nell'indicazione della causale del bonifico di pagamento della fattura risulta ininfluente ai fini della fruibilità della detrazione di riferimento.
In tal senso s'è espressa l'agenzia delle entrare in una propria circolare, nella quale si legge che "nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% (oggi 8% n.d.A.), si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione" (circolare Agenzia delle entrate 11/E 21 maggio 2014,