in caso di separazione di due coniugi che abbiano acceso un mutuo di cui entrambi siano intestatari, si apre il problema della detrazione degli interessi passivi. per sapere chi dei due coniugi può detrarre e soprattutto in quale percentuale è intervenuta l'agenzia delle entrate
la circolare n20/e del 13 maggio 2011 dell'agenzia delle entrate è intervenuta per sanare un vuoto normativo. essa stabilisce che in caso di separazione di coniugi, che siano entrambi compropretatari e cointestatari del mutuo, gli interessi passivi possono essere portati in detrazione integralmente dal coniuge che, a seguito di separazione, sia divenuto proprietario esclusivo dell'immobile e si sia accollato le rate residue del mutuo (cd accollo interno)
perché ciò avvenga è necessario che
- l'accollo deve essere formalizzato in un atto pubblico (come, ad esempio, l'atto di trasferimento di un immobile) o in una scrittura privata autenticata
- le quitanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall'attestazione che l'intero onore è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all'ex coniuge