nel 2014 non è più valida l'esenzione imu per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iap) introdotta per la seconda rata dell'imposta nel 2013. a differenza delle abitazioni e dei locali commerciali, la base per calcolare l'imposta unica municipale è il reddito dominicale moltiplicato per un coefficiente diverso a seconda si tratti di un terreno coltivato direttamente o non
per calcolare l'imu per i terreni agricoli è necessario partire dal reddito dominicale- elaborato dai comuni in base alle tariffe d'estimo- che deve essere rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda si tratti di un terreno coltivato direttamente (75) o non coltivato direttamente (125)
l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n 210 stabilisce che "per i terreni agricoli il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135"
sempre il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che "per i terreni agricoli, non cheé per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75"
al valore catastale cosi ottenuto deve essere applicata l'aliquota decisa dal comune. l'aliquota base è del 7,6 per mille
la distinzione tra terreno coltivato direttamente e terreno non coltivato direttamente è necessaria per usufruire di alcune agevolazioni previste da nuovi emendamenti al testo originale approvati ad aprile 2012. oltre ad un moltiplicatore catastale ridotto, i primi sono esenti dall'imu fino ad un valore catastale di 6000 euro (compresi) e godono di una riduzione progressiva d'imposta per scaglioni fino a 32.000 euro, soglia a partire della quale l'imu si paga per intero
agevolazioni
scaglione
riduzioneda 0 fino a 6000 euro compresi
100%da 6000 a 15.500 euro compresi
70%da 15.5000 a 25.500 euro compresi
50%da 25.5000 fino a 32.000 compresi
25%il calcolo dell'imu su ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9. per quanto riguarda il versamento con il modello f24 la regola è diversa. trattandosi di un tributo locale, l'importo da versare per ciascuna tipologia di immobile si ottiene arrotondando all'euro superiore o inferiore