Da quest’anno l’IMU è dovuta solo sulle abitazioni principali di lusso e di pregio (iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e sulle seconde case. L’acconto è scaduto il 16 giugno 2014 e per chi non avesse rispettato questa scadenza, è possibile pagare anche dopo con sanzioni e interessi, in misura diversa a seconda dei giorni di ritardo. Vale il principio per cui prima si paga e minore è la sanzione.
Viene in aiuto del contribuente in questo caso l’istituto del ravvedimento operoso che permette di pagare le imposte dovute anche dopo la scadenza, insieme a sanzioni e interessi. Il ravvedimento può essere di tre tipi: “ravvedimento sprint” se l’imposta è pagata entro 14 giorni dalla scadenza fissata, quindi dal 17 ed entro il 30 giugno 2014, pagando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; “ravvedimento breve” se l’imposta è pagata dal 15esimo fino al 30esimo giorno successivo alla scadenza (dal 1° al 16 luglio 2014), la sanzione è pari al 3%; “ravvedimento lungo” in caso di pagamento entro un anno dalla scadenza fissata (entro il 16 giugno 2015), con la sanzione al 3,75%.
Alle sanzioni si applicano sempre gli interessi legali all’1% annuo.Se il pagamento in ritardo avviene ancora dopo, oltre un anno e fino a 3, la sanzione sale al 5%. Se dalle attività di controllo che effettua l’ufficio delle imposte emerge che il contribuente non ha pagato l’imposta, la sanzione che si applica è del 30%.
Per mettersi in regola con il pagamento, l’interessato deve pagare spontaneamente l’imposta con le sanzioni e gli interessi, prima che il Fisco si accorga del mancato o tardivo pagamento e non lo contesti al contribuente. Il pagamento avviene sempre utilizzando il modello F24, barrando in questo caso la casella “Ravv”. I codici tributo da usare sono:
- “3912” – denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
- “3913” – denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3915” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- “3916” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3917” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
- “3918” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” – denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”.