Tempo di 730 e di spese che possono essere scaricate nella dichiarazione dei redditi. Tra queste vi sono, oltre alle spese sanitarie, per le attività sportive dei figli e per l’istruzione, anche i canoni di locazione per chi vive in affitto. Gli inquilini di un immobile in locazione adibito ad abitazione principale hanno diritto infatti a uno sconto fiscale che corrisponde alla detrazione dall’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura variabile a seconda del reddito percepito. Esistono diverse situazioni in cui si può fruire della detrazione per gli affitti. Vediamo quali sono.
In primo luogo, gli inquilini titolari di un contratto di locazione immobiliare fruiscono di uno sconto pari a:
- 300 euro se dichiarano redditi fino a 15.493,71 euro
- 150 euro per i redditi superiori a 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro
Fruiscono della detrazione in oggetto anche gli inquilini di alloggi popolari. In tal caso il recente Piano casa 2014 ha aumentato questa detrazione, arrivando a:
- 900 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro
- 450 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro
Tali aumenti però sono a tempo, da quest’anno, il 2014, fino al 2016.
Anche i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che siano titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono fruire della detrazione fiscale. I requisiti richiesti per fruirne riguardano in primo luogo il reddito dichiarato che deve essere pari o inferiore a 15.493,71 euro, l’immobile in locazione non deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori e il contratto di locazione non deve essere stato stipulato prima del 2007. Per quanto riguarda il requisito anagrafico (età compresa tra i 20 e i 30 anni), è sufficiente che sia rispettato anche solo per una parte del periodo d’imposta per il quale si intende richiedere la detrazione. In tal caso lo sconto fiscale è pari a 991,60 euro per i primi tre anni.
In linea generale, la detrazione per i canoni di locazione spetta all’inquilino intestatario del contratto di affitto. Se vi sono più intestatari, ognuno di essi può fruirne nella percentuale che gli spetta, ma esse vanno ripartite e non sono tra loro cumulabili. Se poi la detrazione fosse superiore all’imposta dovuta, la parte eccedente può essere portata in compensazione per il pagamento dell’IRPEF dell’anno successivo oppure si può chiedere il rimborso.
Per quanto riguarda la compilazione del modello 730/2014, la detrazione va indicata nel quadro E, sezione V “detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione”. In particolare al rigo E71 intitolato “Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale”.
Nella colonna 1 “Tipologia” va indicato il codice relativo alla tipologia di detrazione che si intende fruire, ossia:
- codice ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale: da utilizzare per quei i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431);
- codice ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale: da utilizzare per quei contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998), come i contratti a canone concordato.
- codice ‘3’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale: da utilizzare per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
Nella colonna 2 “n. giorni” va indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale. Infine nella colonna 3 “percentuale”, va indicata la percentuale di detrazione spettante. Esempio: se vi sono due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale, la percentuale da indicare per ognuno è 50; 100 se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona.
La detrazione per canoni di locazione si applica anche ai lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro. In questi casi è d’obbligo trasferire la residenza nel comune di lavoro, o in un comune limitrofo, nei tre anni precedenti alla richiesta di detrazione. La nuova residenza deve comunque trovarsi in una regione diversa da quella del comune di provenienza e a non meno di 100 km di distanza da questo. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2012, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014.
Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo. Lo sconto fiscale ammonta a:
- 991, 60 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro
- 495,80 euro per i redditi superiori a 15.493,71 euro a ma comunque inferiori a 30.987,41 euro.
Nel modello 730/2014, è il Rigo E72 quello dedicato alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Nella colonna 1 “n. giorni”, va indicato il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale, mentre nella colonna 2 “percentuale”, va indicata la percentuale di detrazione spettante ( 50 se sono cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale due contribuenti, 100 se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona).
Un’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta per i contratti stipulati a studenti universitari fuori sede, ossia quelli iscritti al corso di laurea di un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km dal comune di provenienza e comunque in una provincia diversa. La stipula di tali contratti, che possono essere intestati anche ai genitori che sostengono le spese di affitto, permette di fruire della detrazione dall’Irpef, nella misura del 19%.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello 730/2014, la detrazione in oggetto deve essere indicata nel quadro E “Oneri e spese”, al rigo E12 “Altre spese”.
Nella colonna “Codice spesa” va indicato il codice ‘18’ che individua proprio le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione. Nell’altra colonna va indicato l’importo massimo di spesa che non può superare i 2.633 euro.