Mancano dieci giorni alla prima scadenza per il pagamento degli acconti Imu e Tasi prevista per il 16 giugno, almeno per alcuni Comuni, e il Dipartimento delle Finanze chiarisce alcuni dubbi dei contribuenti sulla corretta applicazione del calcolo per i tributi. Ecco cosa prevede la normativa nei casi di suddivisione dell'imposta tra proprietari e inquilini in affitto.
Come si ripartisce la Tasi nel caso in cui l'immobile sia affittato? Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per la suddivisione dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si deve pagare? E ancora, in caso di mancato versamento della propria quota della tassa sui servizi indivisibili da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? A queste e altre domande hanno cercato di dare risposta le Faq pubblicate dal Dipartimento delle Finanze a proposito di Imu e Tasi. Ecco cosa prevede la normativa se la casa è affittata.
- Ripartizione della Tasi per immobili in affitto: il comma 681 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevede che il proprietario e l'inquilino siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in particolare l'inquilino dovrà corrispondere la Tasi nella misura compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base a una percentuale stabilita da delibera comunale, calcolata applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte dell'imposta sarà versata dal proprietario. Rimane facoltà dell'amministrazione comunale prevedere particolari detrazioni a favore dell'inquilino, che verranno dichiarate ancora una volta nella delibera sulla Tasi. COME FARE I CALCOLI.(VEDI SECONDO ARTICOLO)
- Se il Comune non indica la percentuale: nel caso in cui il Comune, nella delibera, non abbia indicato la percentuale per la ripartizione della Tasi tra proprietario e inquilino, quest'ultimo deve versare l'imposta nella misura minima del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico dell'occupante dell'immobile debba essere espressamente deliberata dal Comune stesso.
- Il proprietario non risponde per l'inquilino: se l'inquilino non paga la propria parte di Tasi, il proprietario non è responsabile del mancato versamento. Infatti il comma 671 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 introduce la responsabilità solidale solo tra due comproprietari o tra due inquilini, e non tra proprietari e inquilini, che rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
- Abitazione parzialmente affittata: a una prima lettura sembra che in caso di abitazione principale parzialmente locata, ad esempio se viene affittata una sola camera, l'imposta complessiva debba essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune, andando ad applicare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e non quella sulle seconde case. Ma scorrendo le Faq si legge anche che "in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento Tasi ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante". Rimane così il dubbio sull'interpretazione nell'ipotesi di un'abitazione parzialmente affittata, anche se ci sembra preferibile la seconda spiegazione, dal momento che l'aliquota Tasi per la prima abitazione è generalmente più alta rispetto a quella per le seconde case (che deve tenere conto anche dell'Imu), quindi l'eventuale inquilino che abbia affittato una sola camera andrebbe a pagare una cifra più alta. Senza contare che sborserebbe la quota per un intero immobile, e non per la sola porzione effettivamente affittata.
ART "2:Calcolo Tasi: quanto costa ad un proprietario ed al suo inquilino. La guida pratica per fare i conti.
Dopo il tormentone Ici e quello Imu, è il momento della "Tasi – mania". Innanzitutto se il rinvio della scadenza per i tanti comuni che non hanno ancora deliberato può lasciare a molti cittadini il tempo di godersi la bella stagione, ci sono anche un po' di cittadini, invece, che possono iniziare a fare i calcoli e cominciare a tradurre in numeri i fiumi di parole che si sono versati sull'argomento. Facciamo quindi un esempio concreto aiutando un nostro lettore a fare i calcoli.
Salve
Avrei bisogno di aiuto per provare a fare un po' di chiarezza in una materia che mi sembra sempre più difficile e complicata. So che il mio comune, Pesaro, ha deliberato le aliquote della Tasi. Io ho un appartamento, in centro, affittato con un contratto 3 +2 da ormai 4 anni. Anche l'inquilino mi chiede quanto deve pagare.. ma io sono un po' in difficoltà! Potreste aiutarmi? La rendita catastale del mio immobile è di 715,26 euro. Devo pagare solo la Tasi, o anche Imu e Iuc?
Grazie!
Contribuente disperato.
Carissimo "contribuente disperato",
comprendiamo bene il suo smarrimento, se può rassicurarla credo sia uno stato d'animo condiviso dalla maggior parte, professionisti e non, che devono fare i calcoli con questi tributi.
Innanzitutto partirei dal rifare chiarezza sulla definizione della IUC. Questa sigla riassume i tre tributi che gravano sul possesso dell'immobile, ovvero:
• IMU: introdotta dal 2012, è un'imposta che grava sul proprietario, le cui aliquote vengono deliberare dal comune di anno in anno e partono, per le seconde case, da un'aliquota di base del 7,6‰, che può essere aumentata o ridotta fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; arrivando ad un minimo di 4,6‰ ed un massimo di 10,6‰;
• TASI: è la novità del 2014; è destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività, come manutenzione del manto stradale, pubblica illuminazione, eccetera. Questa tassa grava sia sui proprietari che sugli inquilini (escluso il caso di contratto inferiore a sei mesi, per il quale il tributo è dovuto solo dal proprietario). Gli inquilini possono pagare tra il 10 e 30 per cento dell'importo complessivo, secondo quanto decide il comune. L'aliquota base in questo caso è dell'1‰, che può arrivare al 2,5‰ solo per il 2014. La somma, però, di Imu + Tasi non può superare la soglia massima del 10,6‰; soglia innalzata al 11,4‰ solo per il 2014.
• TARI: è la tassa dei rifiuti, ha sostituito la Tares solo come sigla, mentre rimane un'imposta dovuta da chi occupa l'immobile e quindi nel caso di immobile concesso in affitto dagli inquilini (fanno eccezione sempre i contratti brevi per i quali anche la Tari viene pagata dal proprietario).
Passando ai calcoli, effettivamente il comune di Pesaro è uno di quelli che ha già deliberato le aliquote per Imu e Tasi e pertanto possiamo fare i calcoli insieme al nostro contribuente.
Partiamo dal calcolo della base imponibile su cui andremo ad applicare le aliquote stabilite dal Comune di Pesaro con delibere n° 27 del 10/03/2014 e n° 41 del 31/03/2014.
Base imponibile: 715,26 (rendita catastale) + 5% (rivalutata)*160 (coefficiente previsto per immobili abitativi) = 120.163,68 euro
IMU: il comune di Pesaro prevede un'aliquota agevolata dello 0,57% per i proprietari che hanno stipulato un contratto a canone concordato (l'inquilino deve usarlo come abitazione principale). Quindi il nostro "contribuente disperato" verserà di Imu 685 euro. Le modalità di versamento dell'Imu rimangono quelle del 50% al 16 giugno ed il restante 50% al 16 dicembre.
TASI: il comune di Pesaro ha scelto per il 2014 di deliberare l'aliquota dell'1,9 per mille. La base di calcolo rimane quella prevista per l'imu, e quindi nell'esempio 120.163,68 euro.
La Tasi dovuta è di 228 euro; tale cifra è al 70% a carico del proprietario (160 euro) e il 30% a carico dell'inquilino (68 euro).
Concludendo, entro il 16 giugno il nostro contribuente dovrà pagare 343 euro di Imu (50%) più 114 di Tasi; di cui 34 euro da richiedere al suo inquilino.
Possiamo anche precisare che in realtà la maggior parte dei comuni che hanno deliberato le aliquote Tasi hanno previsto l'applicazione di tale tributo solo nei confronti di particolari immobili, come quelli utilizzati come abitazioni principali o strumentali all'attività agricola; ma non per quelli regolarmente affittati, sui quali continua a gravare "solo" l'Imu.