sabato 27 giugno 2015

Come scaricare le spese dell’affitto nel 730 (anche precompilato)

 

Per la denuncia dei redditi quest’anno è a disposizione di 20 milioni di lavoratori dipendenti e pensionati il modello 730 precompilato. Con il codice PIN che rilascia l’INPS o le credenziali per accedere a Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi direttamente on line dal sito dell’Agenzia delle entrate si può accedere in un’area riservata in cui visualizzare il proprio 730. Si dice precompilato perché esso contiene alcuni dati già in possesso del Fisco (ad quelli relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). Altri dati invece vanno inseriti dal contribuente, tra cui le spese che danno diritto alle detrazioni fiscali come le spese di affitto.

In questi casi occorre compilare il quadro E del 730, diviso in varie sezioni. È dedicata proprio agli inquilini che possono scaricare il canone di locazione nella denuncia dei redditi la sezione V del 730, sia precompilato sia ordinario. Prima di entrare nel merito della compilazione della dichiarazione dei redditi, è doveroso specificare quali siano queste detrazioni fiscali per i canoni di locazione che variano a seconda degli inquilini e del reddito percepito.

In primo luogo abbiamo i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431). Questi inquilini hanno diritto ad una detrazione fiscale pari a:

  • 300 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • 150 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non va oltre i 30.987,41 euro.

Chi invece ha stipulato contratti di locazione a canone convenzionale (sono quei contratti che sono stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori in cui si stabilisce la misura massima del canone di locazione), la detrazione fiscali è pari a:

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Possono beneficiare di detrazioni fiscali anche gli inquilini giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. La detrazione fiscale è temporanea in quanto spetta solo per i primi tre anni dalla stipula del contratto di locazione. Così ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2013 la detrazione può essere fruita anche per il 2014 e il 2015. Lo sconto fiscale ha misura pari a 991,60 euro a condizione che il reddito complessivo del giovane inquilino non superi i 15.493,71 euro.

Infine tra le categorie di inquilini che hanno diritto alle detrazioni fiscali troviamo anche coloro che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Come nelle altre fattispecie, anche in questa la detrazione fiscale è rapportata al reddito del contribuente-inquilino e come tale ha misura pari a:

  • 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
  • 450 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Per poter beneficiare di queste detrazioni occorre indicare le spese sostenute nel 730. Abbiamo detto che da quest’anno è possibile avvalersi del 730 precompilato il cui uso però, è bene sottolinearlo, non è obbligatorio e come tale si può continuare a usare la dichiarazione dei redditi ordinaria, avvalendosi dell’assistenza di un Caf o del proprio consulente. Le istruzioni per l’uno e per l’altro sono identiche. In entrambi i casi occorre compilare la sezione V del quadro E per le detrazioni dei canoni di locazione.

Così chi sceglie di usare il 730 precompilato, una volta eseguito l’accesso dal sito dell’Agenzia delle Entrate, potrà inserire le spese che danno diritto alle detrazioni fiscali seguendo il percorso: “Modifica il 730 e invia” – Quadro E – Sezione V.

Apparirà una schermata (come nell’immagine che segue) in cui andranno inserite alcune informazioni importanti al fine di fruire della detrazione.

Nel primo rigo E71 “Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale”, sia per il 730 ordinario che precompilato si devono indicare:

  • alla colonna 1 “Tipologia”: i codici che corrispondono a diverse detrazioni (codice “1” per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo; codice “2” per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti a regime convenzionale; codice “3” per gli inquilini con età compresa tra 20 e 30 anni; codice “4” per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale)
  • alla colonna 2 “Giorni”: il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale
  • alla colonna 3 “Percentuale”: la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare 50. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato 100.

L’altro rigo E72 è invece dedicato ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro e stipulano contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale che sono situate nel nuovo Comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria Regione.

Questa detrazione fiscale può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.

Sia per chi sceglie di usare il 730 precompilato che chi invece continua a usare il modello ordinario, le spese di affitto sostenute per motivi di lavoro da cui si possono ottenere gli sconti fiscali, vanno indicate al rigo E72 in cui vanno specificati:

  • nella colonna 1 “N. giorni”: il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale
  • nella colonna 2 “Percentuale”: la percentuale di detrazione spettante.

Rientrano nel novero delle spese di affitto scaricabili nel 730 anche quelle sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza, ad almeno 100 chilometri di distanza.

Le spese di affitto vanno indicate nella sezione I, dove i righi E8-E12 sono dedicati alle altre spese che il contribuente può portare in detrazione.

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Nell’immagine il rigo E8 come appare nel 730 precompilato.

Per fruire della detrazione per canoni di locazione per studenti universitari fuori sede andrà indicato il codice spesa “18” e l’importo dell’affitto pagato che non può superare i 2.633 euro.