Con l’arrivo dell’estate è tempo di pensare a come rendere più fresca la propria casa, riparandola dal sole. Installando schermature solari, si usufruisce, fino al 31 dicembre, della detrazione fiscale, il cosiddetto ecobonus al 65%. Dal 1 gennaio di quest’anno infatti è stata estesa anche alle schermature solari la detrazione fiscale del 65% prevista per lavori di riqualificazione energetica degli immobili.
A fornire una guida completa sulla novità introdotta dalla legge di stabilità 2015 è stata Federlegno, in collaborazione con Assotende, che pubblica on line un vademecum intitolato “Ecobonus e schermature solari”.In primo luogo occorre chiarire cosa siano queste schermature solari. La legge parla espressamente di schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo n. 311 del 2006, ossia “i sistemi che, applicati all’interno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”. A fornire maggiori chiarimenti, in merito a cosa debba intendersi per schermatura solare, è stata l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, secondo cui le schermature solari devono avere specifiche caratteristiche. Queste infatti devono essere a protezione di una superficie vetrata e devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Inoltre possono essere interne, esterne o integrate ai vetri, mobili e mai fisse, nonché tecniche, escludendo quindi le tende decorative.
In sostanza rientrano nelle schermature solari esterne che possono fruire della detrazione fiscale tende da sole, capottine mobili, tende a veranda e a rullo, pergole con schermo in tessuto, skylight esterni e anche zanzariere.
Anche le chiusure esterne come veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, (tranne le tende decorative) sono comprese nell’elenco dei prodotti la cui installazione e posa in opera permette di fruire degli sconti fiscali.Una differenza importante tra le schermature esterne non combinate con le vetrate e le chiusure esterne oscuranti, ai fini della fruizione dell’ecobonus, è che mentre le prime non sono detraibili se poste con orientamento a Nord, per le chiusure sono considerati validi tutti gli orientamenti. Le tende da sole, a veranda, veneziane, tapparelle e zanzariere che si intende installare, per poter fruire dell’ecobonus al 65% fino al 31 dicembre, devono pur sempre conseguire una prestazione energetica, che viene espressa con il cosiddetto fattore Gtot o fattore solare. Le schermature solari possono collocarsi infatti in varie classi energetiche, da 0 a 4, basate ognuna sul cosiddetto fattore Gtot, che misura la percentuale di energia solare che penetra in una stanza, attraverso lo schermo e la vetrata. La Legge tuttavia non suggerisce una classe minima entro cui deve collocarsi la schermatura per poter fruire dell’agevolazione fiscale. Anzi, è concesso anche indicare al momento della compilazione della scheda descrittiva sul sito Enea, passo fondamentale per poter beneficiare dell’ecobonus al 65%, all’interno del campo relativo al risparmio energetico stimato, anche il valore “zero” che ad esempio può essere attributo alla zanzariera.
Soffermandoci sugli aspetti prettamente fiscali, l’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’Irpef dovuta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 65% delle spese sostenute per l’installazione e la messa in opera delle schermature solari, per un importo massimo di 60mila euro. Per poter godere della detrazione occorre chiedere al rivenditore-installatore:
- una tenda e/o schermature solare, con marcatura CE ( con costo prodotto e della posa in opera)
- la fattura con l’indicazione del nome del prodotto,
- la dichiarazione che lo stesso sia conforme alla normativa prevista (EN 13561, EN 13659, EN 13120)
- l’unità di misura e i metri quadri della schermatura
- il fattore solare.
L’acquisto deve essere fatto, come altre tipologie di interventi ammessi alla detrazione al 65%, con bonifico bancario e/o postale contenente specifici elementi come il codice fiscale di chi beneficia della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA dell’operatore, la normativa di riferimento (Legge n. 296 del 2006 e seguenti).
Tutti i documenti vanno conservati ed esibiti, al momento della denuncia dei redditi, al proprio commercialista o CAF.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per completare la procedura di fruizione del bonus al 65%, occorre collegarsi sul sito di Enea ( http://finanziaria2015.enea.it/index.asp), e inviare on line una serie di dati relativi alla tipologia di schermature installata (interna, esterna, integrata) e superficie della stessa espressa in metri quadri, la superficie finestrata protetta in mq, il materiale della schermatura (tessuto, legno, metallo, pvc e altro) e la classe della schermatura, il valore Gtot che può essere, ricordiamolo, tra 0 (come per le zanzariere) e 4.