domenica 21 giugno 2015

Tasi e Imu illegittime, quando non si deve pagare

 

Esenzione Imu per le due abitazioni dei coniugi solo se in Comuni diversi

Le imposte comunali sulla casa (Imu, Tasi) diventano illegittime quando il carico tributario supera certi limiti.

Le componenti della Iuc (imposta unica comunale), ovvero Imu, Tasi e Tari, non sono mai risultate, com’è ovvio, particolarmente gradite, poiché hanno innalzato eccessivamente la pressione fiscale sui contribuenti, facendo sì che una normalissima abitazione familiare, nella pratica, si trasformi in un bene di lusso.

In particolare, l’Imu, Imposta Municipale Unica, abolita, tranne che per determinate categorie d’immobili, per la prima casa, sostituisce la vecchia Ici: la sua soppressione per le abitazioni principali, tuttavia, non fa gioire, perché si è comunque tenuti a pagare la Tasi, che precedentemente non esisteva (si tratta di un tributo inerente ai servizi indivisibili, come illuminazione e strade), oltre alla Tari, che sostituisce, innalzandola, la vecchia tassa sui rifiuti.

Quello che molti però non sanno è che esistono dei vincoli, imposti da una circolare del Dipartimento delle Finanze [1], che vietano che la Tasi, sommata all’Imu, crei un carico tributario più pesante di quello della vecchia Imu ,così come quantificato al dicembre 2013(pari al 10,6 per mille); inoltre, stabiliscono, per il 2014 e il 2015, che l’aliquota massima Tasi non possa superare il 2,5 per mille, e che la maggiorazione comunale non possa andare oltre lo 0,8 per mille.

Per verificare se vi sia il superamento dei limiti, si devono, innanzitutto, dividere gli immobili in due gruppi:

immobili soggetti sia ad Imu che a Tasi:

in questo caso, l’aliquota massima complessiva è:

— il 10,6 per mille, nella generalità delle ipotesi;

— il 6 per mille, per le abitazioni principali ( l’Imu non è stata abolita per le categorie A71, A78 ed A79);

–l’1 per mille, per i fabbricati rurali strumentali.

Immobili soggetti solo a Tasi: in questo caso, l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.

Se il Comune decide di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, può utilizzarla per aumentare uno dei due limiti, oppure la può distribuire tra di essi.

Nel dettaglio, se si è deciso di aumentare solo il primo limite, la somma di Imu e Tasi, per la prima casa, non può superare il 6,8 per mille, e, per gli altri immobili, l’11,4 per mille; l’aliquota Tasi dovrà allora essere inferiore o uguale al 2,5 per mille, per le abitazioni principali al di fuori delle categorie lusso, come illustra la seguente tabella:

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Tasi e Imu illegittime, quando non si deve pagare
Noemi Secci
Wed, 17 Jun 2015 06:34:17 GMT