Possesso clandestino: niente usucapione anche dopo 20 anni.
Non scatta l’usucapione, neanche dopo venti anni, se il soggetto ha preso possesso del bene in modo nascosto e clandestino. La precisazione, peraltro abbastanza chiara già nella stessa norma del codice civile, proviene da una sentenza della Cassazione di ieri [1].
Il termine per far scattare l’usucapione decorre solo in presenza di un atto o un comportamento manifesto da parte del possessore. In buona sostanza ai fini dell’usucapione è necessario, oltre al decorso del tempo, il requisito della pubblicità del possesso.
L’usucapione altro non è che un modo di acquistare la proprietà di un bene altrui senza bisogno di un atto di vendita, una donazione o qualsiasi altro accordo tra le parti: è sufficiente impossessarsi del bene in questione, con la piena consapevolezza da parte del titolare, e quindi farlo pubblicamente. Infatti, per la nostra legge, chi possiede una cosa altrui, e la usa come se ne fosse il proprietario, diventa a tutti gli effetti, dopo 20 anni, il nuovo titolare.
Dunque, oltre al decorso del tempo, è importante che il comportamento del possessore, che si appropria del bene e lo usa come se fosse il proprio, non avvenga segretamente, ma in pubblico.