giovedì 11 giugno 2015

Anatocismo sugli interessi della banca: il punto della situazione

 

Banche abolito anatocismo niente piu interessi su interessi

Il divieto esiste già dal 2014 e ora vale anche per l’anatocismo con cadenza annuale.

La questione dell’anatocismo che le banche hanno applicato per anni, e continuano illegittimamente ad applicare, sui conti correnti, prosciugandoli, ha conosciuto, negli ultimi due anni, un importante inversione di tendenza. È necessario, quindi, fare il punto della situazione perché mai come ora si può dire che la pratica di calcolare la percentuale degli interessi, non solo sul capitale finanziato, ma anche sugli interessi già maturati in precedenza (moltiplicandone quindi gli importi a tutto vantaggio della banca) è definitivamente illegittima e fuorilegge.

Cos’è l’anatocismo?

Per effetto dell’anatocismo, gli interessi scaduti si aggiungono al capitale, originando, così, ulteriori interessi. Per questo si parla anche di “capitalizzazione degli interessi”, in quanto gli interessi producono altri interessi.

In mancanza di usi normativi contrari, però, l’anatocismo è illegittimo perché così stabilito dal codice civile. In ambito bancario la Cassazione ha ritenuto che tali usi non sussistano, ma ne aveva salvato, in passato, la legittimità tutte le volte in cui la capitalizzazione degli interessi avesse riguardato non solo gli interessi passivi (quelli debitori), ma anche quelli attivi (cioè a favore del correntista).

Cosa è successo il 1° gennaio 2014? Il Governo contro l’anatocismo

La legge di Stabilità per il 2014 aveva dichiarato definitivamente abolito l’anatocismo bancario. Tuttavia aveva subordinato l’attuazione di questa norma all’emanazione di una delibera attuativa del CICR (il Comitato interministeriale di credito e risparmio). Neanche a dirlo, questa delibera non è mai intervenuta.

Cosa è successo il 25 marzo 2015? Il tribunale di Milano contro l’anatocismo

Il Tribunale di Milano ha ritenuto l’anatocismo fuorilegge già a partire dal 1° gennaio 2014, nonostante la delibera del CICR non sia stata emanata. E questo perché, secondo i giudici del capoluogo lombardo, la norma è già sufficientemente chiara e specifica da non necessitare di ulteriori dettagli per poter essere applicata ai correntisti (leggi “Anatocismo vietato per legge”).

La decisione è suonata come uno scossone per il mondo bancario: inevitabili le prime richieste di rimborso da parte dei correntisti (leggi “Al via le azioni per recuperare l’anatocismo”).

Cosa è successo il 6 maggio 2015? La Cassazione contro l’anatocismo

A rincarare la dose è stata anche la Cassazione che ha stabilito, neanche un mese dopo, che l’anatocismo sarebbe illegittimo non solo quando applicato trimestralmente, ma anche annualmente: una decisione storica, perché in controtendenza rispetto a quanto essa stessa aveva in precedenza affermato (leggi: “Stop anatocismo anche annuale dal 2014”).

Abbiamo quindi spiegato, in una precedente guida, cosa deve fare il correntista e cosa deve richiedere al giudice, con quali documenti (leggi: “Come recuperare gli interessi dalla banca”).

Cosa è successo il 7 maggio 2015? Di nuovo la Cassazione contro l’anatocismo

Non paga di quanto aveva fatto solo un giorno prima, la Cassazione ha poi chiarito che la nullità dell’anatocismo – ivi compreso quello calcolato su base annuale – può essere rilevata d’ufficio, ossia direttamente dal giudice, a prescindere da eventuali eccezioni di parte. Il che ha riaperto le porte a una serie di giudizi già consumati in primo grado per i quali, quindi, in appello (salvo decorrenza dei termini) i calcoli potrebbero essere ulteriormente rivisti in favore del cliente (leggi: “Anatocismo annuale: lo rileva il giudice”).

Com’è oggi?

Dunque, oggi, dalla miscela di norme e sentenze che si sono susseguite dopo il 2014, è legittimo affermare che l’anatocismo è definitivamente fuorilegge: a prescindere dall’emanazione dei regolamenti di attuazione del CICR, a prescindere che si tratti di capitalizzazione trimestrale o annuale.

Tale convincimento era apparso già chiaro all’indomani della legge di stabilità per il 2014.

Infatti, si preannunciava che le Banche avrebbero dovuto modificare, una volta per tutte, le loro procedure di calcolo degli interessi in modo tale da evitare qualsiasi forma di anatocismo.

Nella vigente norma del testo unico bancario si prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Ma, secondo i giudici di Milano, al di là della mancata adozione della relativa delibera da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il sistema bancario dovrà restituire, a tutti i correntisti, gli interessi addebitati in modo illegittimo a fare data dal 1° gennaio 2014.

Insomma, da oggi le banche saranno chiamate a una contabilità molto più attenta del conto corrente e della restituzione del finanziamento, in modo da non confondere la restituzione degli interessi con quella del capitale, evitando che i primi si cumulino ancora al secondo.