Con il provvedimento 34411 del 10 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al modello 730/2014 per la dichiarazione dei redditi 2014: chi ha pagato la cosiddetta mini-Imu a gennaio sulle prime abitazioni non dovrà versare Irpef e addizionali per il relativo immobile.
In sede di dichiarazione dei redditi non pagheranno Irpef e addizionali le prime abitazioni che hanno versato la mini-Imu a gennaio. Le istruzioni arrivano dall'Agenzia delle Entrate che, con il provvedimento 34411 del 10 marzo 2014, ha chiarito le diverse casistiche riguardanti i proprietari di immobili che non hanno pagato l'Imu sulla prima casa nel 2013, effettuando il conguaglio in un'unica soluzione a gennaio 2014 durante il cosiddetto venerdì nero.
Ecco nel dettaglio i punti che sono stati chiariti:
- Imu non pagata: il reddito delle prime abitazioni e relative pertinenze che hanno usufruito dell'abolizione Imu 2013 senza dover versare la mini-Imu concorre alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef, godendo però di una deduzione pari al totale della rendita catastale.
- Imu pagata: gli immobili di lusso (categoria A1, A8 e A9) che hanno dovuto pagare l'Imu benchè risultanti come prima abitazione, non devono pagare l'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, pertanto non beneficiano neppure della relativa deduzione.
- Mini-Imu pagata: gli immobili soggetti alla mini-Imu di gennaio non pagano né Irpef né addizionali e dunque, non concorrendo all'imponibile, non godono neppure delle relative deduzioni.
Nel 730/2014 sarà necessario indicare il codice 2 nella colonna 12 del quadro B (redditi da fabbricati) dedicata ai casi particolari Imu. Alla voce Imu dovuta per il 2013 è necessario riportare anche l'importo della mini-Imu.