mercoledì 15 ottobre 2014

Tasi: chi paga in caso di divorzio

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Sono divorziata, la casa è al 50%. Per il calcolo della Tasi, qual è la rendita catastale di riferimento? Va considerata al 50%? L’assegnazione dell’immobile cambia la ripartizione?
Patrizia Del Seppia
È tenuto a versare la Tasi il contribuente che ha il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale. In caso di possesso condiviso tra più soggetti, ognuno è tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; pertanto, se uno dei proprietari non versa la propria quota, il Comune ne può chiedere il pagamento agli altri proprietari. Per gli immobili abitativi, la base imponibile si determina, come per l'Imu, rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando il moltiplicatore 160. In caso di comproprietà (ad esempio, al 50% tra marito e moglie), la rendita catastale cui fare riferimento per il calcolo dell'imposta è quella risultante al Catasto, presa per intero; l'imposta dovuta va poi rapportata alla quota e ai mesi di possesso. In caso di divorzio, si applica lo stesso principio dettato per l'Imu: il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso, è il solo che paga il tributo con l'aliquota (e l'eventuale detrazione) prevista per l'abitazione principale (dipartimento delle Finanze, faq del 4 giugno 2014).