Sono divorziata, la casa è al 50%. Per il calcolo della Tasi, qual è la
rendita catastale di riferimento? Va considerata al 50%? L’assegnazione
dell’immobile cambia la ripartizione?
È tenuto a versare la Tasi il contribuente che ha il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione
principale. In caso di possesso condiviso tra più soggetti, ognuno è
tenuto in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
pertanto, se uno dei proprietari non versa la propria quota, il Comune
ne può chiedere il pagamento agli altri proprietari. Per gli immobili
abitativi, la base imponibile si determina, come per l'Imu, rivalutando
la rendita catastale del 5% e applicando il moltiplicatore 160. In caso
di comproprietà (ad esempio, al 50% tra marito e moglie), la rendita
catastale cui fare riferimento per il calcolo dell'imposta è quella
risultante al Catasto, presa per intero; l'imposta dovuta va poi
rapportata alla quota e ai mesi di possesso. In caso di divorzio, si
applica lo stesso principio dettato per l'Imu: il coniuge assegnatario è
titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di
possesso, è il solo che paga il tributo con l'aliquota (e l'eventuale
detrazione) prevista per l'abitazione principale (dipartimento delle
Finanze, faq del 4 giugno 2014).