Invece dei soliti conti in tasca ai proprietari, proviamo a
capire come pagare un canone di locazione possa essere persino
conveniente per alcuni particolari contribuenti.
In presenza di determinate condizioni, infatti, gli inquilini possono usufruire di detrazioni fiscali, sulla propria dichiarazione dei redditi, in proporzione al loro reddito complessivo.
Nello specifico sono cinque le categorie di contribuenti "inquilini" che possono usufruire di questi benefici fiscali:
1. tutti i titolari di contratti di locazione a "3 + 2 a canone concordato", quelli stipulati a norma degli articoli 2 (comma 3) e 4 (comma 2 e 3) della Legge 431/98, di immobili utilizzati come abitazione principale;
2. i lavoratori dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro (indipendentemente dal tipo di contratto di cui si è titolari);
3. le famiglie di studenti universitari
4. tutti i titolari di contratti di locazione "4 anni + 4 a canone libero" utilizzati come abitazione principale;
5. i giovani conduttori che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.
1. DETRAZIONE IRPEF PER I CONTRATTI 3 + 2 A CANONE CONCORDATO
Gli intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto ad una detrazione dall'Irpef a condizione che:
- il contratto di locazione sia un contratto 3 + 2 a canone concordato, stipulato sulla base degli accordi locali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale;
- il contratto non sia stipulato con enti pubblici (per esempio quelli stipulati con gli Istituti case popolari);
- il reddito complessivo dell'intestatario del contratto non superi complessivamente i 30.987,41 euro.
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell'anno in cui l'immobile è stato effettivamente utilizzato come abitazione principale e va ripartita, in caso di cointestazione del contratto di locazione, tra i vari contraenti e rapportata al reddito di ciascuno di essi.
2. DETRAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO
Dal 2001 il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione per un immobile utilizzato come abitazione principale, può usufruire di una detrazione pari a:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
La detrazione compete a condizione che:
- il lavoratore trasferisca la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza da quello precedente e comunque al di fuori della propria regione di provenienza;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta di detrazione;
- il lavoratore sia intestatario di un canone di locazione (qualsiasi tipologia) per l'immobile nel quale ha trasferito la residenza.
La detrazione va sempre rapportata al numero di giorni in cui si è utilizzato l'immobile come abitazione principale e suddivisa tra eventuali cointestari dello stesso contratto.
Questo beneficio fiscale non spetta per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ad esempio i redditi derivanti dalle borse di studio).
Le due agevolazioni non sono mai cumulabili, il contribuente dovrà semplicemente scegliere la detrazione a lui più conveniente.
È possibile, comunque, beneficiare di entrambe le detrazioni nel caso, ad esempio, di un lavoratore dipendente, già titolare di un contratto a canone concordato per un immobile utilizzato come abitazione principale, che trasferisca la propria residenza per ragioni di lavoro, stipulando un nuovo contratto di locazione, anche a canone libero. In questo caso il contribuente potrà usufruire di entrambe le detrazioni proporzionalmente ai giorni dell'anno di utilizzo dei due immobili.
3. DETRAZIONI PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE
La finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità, per le famiglie con studenti universitari, di usufruire di detrazioni sull'IRPEF.
Nello specifico la detrazione compete nel caso in cui:
- nel nucleo familiare ci sia un conduttore che ha stipulato un contratto per studenti universitari fuori sede;
- la detrazione spetta nella misura del 19% dell'Irpef dovuta e per un importo comunque non superiore a 500,27 euro.
Infine, gli inquilini titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998
La detrazione a cui si ha diritto è pari a:
- 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma comunque inferiore a 30.987,41 euro.
Per effetto della finanziaria 148/2011 i giovani conduttori (ribattezzati bamboccioni per l'occasione) che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, possono usufruire della detrazione qualora:
- prendano in locazione un'abitazione diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge:
- abbiano un'età compresa tra i 20 e i 30 anni
- 991,60euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.