venerdì 17 ottobre 2014

Fondo di solidarietà: sospensione del mutuo per chi perde il lavoro

 

fondo-solidarieta-mutuo-casa Il Fondo di Solidarietà per la sospensione del mutuo, si rivolge a quelle persone che si trovano in difficoltà dopo aver perso il lavoro. Un ottimo strumento istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n.244 del 24/12/2007 e poi rifinanziato dal Decreto “Salva Italia”.

Chi può fare richiesta del Fondo di Solidarietà
  • Tutti coloro che sono titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, non superiore a 250.000 euro e possessori di indicatore ISEE non superiore a  30.000 euro. Ciò è valido anche per un mutuo cointestato. E’ sufficiente che le condizioni sopra indicate siano valide almeno per una sola persona.
  • Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno;
  • Al momento della domanda il ritardo del pagamento delle rate non deve essere superiore a 90 giorni;
  • In caso di morte di colui che ha contratto il mutuo la domanda può essere effettuata dal cointestatario, oppure da un erede subentrato (devono sussistere le stesse condizioni elencate nel primo punto).
Chi può accedere ai benefici del Fondo
  • Coloro che hanno perso un rapporto di lavoro subordinato (anche in caso di dimissioni per giusta causa);
  • Coloro che hanno perso un rapporto di lavoro parasubordinato;
  • Coloro che si trovano in condizione di handicap grave e quindi non sono autosufficienti.
Come procedere con la domanda di sospensione

La domanda di sospensione deve essere effettuata direttamente presso la Banca, portando con sé:

  • Gli appositi moduli scaricabili sul sito dt.tesoro.it/pdf-sospensione-mutuo
  • Un documento di identità;
  • La documentazione certificante l’ISEE;
  • La documentazione che attesta la cessazione del rapporto di lavoro (anche in caso di dimissioni per giusta causa);
  • La documentazione di condizioni di non autosufficienza o grave handicap.

Dopodiché la Banca invierà l’istanza al CONSAP , che verificando il materiale arrivato, procederà entro 15 giorni, al nulla osta per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Nel caso la domanda non venga accettata sarà cura del CONSAP motivare la scelta fatta e farla comunicare dalla Banca all’interessato. Il Fondo ha permesso alla fine del 2012 la sospensione di circa 6.000 mutui.