Il 16 ottobre è l’ultimo giorno utile per pagare l’acconto Tasi in tutti quei Comuni che hanno adottato le relative delibere entro settembre. A pagare il tributo sono coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, l’immobile, quindi proprietari ma anche affittuari. Proprio in merito ai soggetti che devono pagare il tributo comunale introdotto con la IUC, possono esserci situazioni al limite che possono generare confusione. Si pensi ai coniugi separati o alla casa concessa in comodato d’uso gratuito ad un parente o ancora all’affitto parziale. Chi paga la Tasi?
Partendo dalla locazione, si è ribadito che il tributo comunale sui servizi indivisibili deve essere pagato anche dagli inquilini, sempre che lo preveda la delibera del Comune che stabilisce pure la quota a carico dell’affittuario, tra il 10 e il 30% dell’importo totale. Se il Comune prevede che a pagare debbano essere anche coloro che vivono in affitto, ci sono casi particolari. Ad esempio quello in cui la locazione è parziale, come l’affitto di singole stanze. Paga l’inquilino o il proprietario? In tal caso, l’inquilino deve pagare la sua quota con la stessa aliquota prevista per il proprietario. Nel caso invece di immobile locato interamente ma a più persone, questi sono obbligati in solido a pagare la loro quota. Nel caso di una casa vacanza invece, quando cioè la locazione non supera i 6 mesi all’anno, a pagare totalmente la Tasi è solo il proprietario.
Possiamo avere anche il caso del proprietario defunto. In questo caso a pagare sono gli eredi, tenuti a versare il tributo solidalmente o in base alle quote di possesso.
Se due coniugi sono separati, quello a cui è assegnato il diritto di abitazione e quindi la casa coniugale, deve pagare il tributo, potendo però fruire dell’eventuale detrazione prevista dal Comune di residenza per l’abitazione principale.
Nel caso del genitore che concede l’immobile in comodato d’uso gratuito al figlio che lo utilizza come abitazione principale, chi deve pagare? Il tributo, come dice la legge, deve essere versato da chi occupa o detiene a qualunque titolo l’immobile. Quindi non solo l’inquilino, ma anche il comodatario, nell’esempio il figlio. Si rimanda però alla delibera del singolo Comune che decide in merito, stabilendo anche la quota a carico dell’uno (inquilino o comodatario) e dell’altro (proprietario).
Infine nel caso del condominio, come per l’IMU, anche per la Tasi è l’amministratore il soggetto tenuto al versamento dell’imposta per i locali di uso comune dotati di rendita catastale (ad esempio il locale dove si svolgono le riunioni condominiali), recuperando le somme dai comproprietari.