Col nuovo provvedimento lo Stato, a determinate condizioni,
garantirà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la ristrutturazione
e il miglioramento dell'efficienza energetica. Accesso prioritario per
giovani coppie, single con figli e under 35. Il provvedimento del Ministero. Con il nuovo intervento normativo lo Stato garantisce:
Fondo da 600 milioni di euro in tre anni. Il fondo, dotato di 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016), sarà gestito dalla Consap e potrà essere rimpinguato da regioni ed enti locali su base volontaria.
In particolare, la lettera c) del comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che presso il Ministero dell'economia e delle finanze venga istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari che opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto art. 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
Garanzia del 50% della quota capitale. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Norme per attivare il fondo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
Funzionamento del fondo. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale, secondo il decreto, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di lusso. Inoltre il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili.
Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo potranno essere effettuate da banche e intermediari finanziari in base a un protocollo tra il Tesoro e l'Associazione bancaria italiana (Abi) che disciplini le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo, gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari della misura di garanzia, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo.
Link testo del Decreto 31 luglio 2014 - Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa»
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-29&atto.codiceRedazionale=14A07328&elenco30giorni=false
- sui mutui per l'acquisto della prima casa;
- per la ristrutturazione e il miglioramento dell'efficienza energetica.
- per prestiti che non superino i 250mila euro coprirà fino al 50% dell'importo.
- l'accesso a tale aiuto sarà prioritario per giovani coppie, single con figli e under 35.
Fondo da 600 milioni di euro in tre anni. Il fondo, dotato di 600 milioni di euro per tre anni (dal 2014 al 2016), sarà gestito dalla Consap e potrà essere rimpinguato da regioni ed enti locali su base volontaria.
In particolare, la lettera c) del comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che presso il Ministero dell'economia e delle finanze venga istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari che opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto art. 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
Garanzia del 50% della quota capitale. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Norme per attivare il fondo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
Funzionamento del fondo. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale, secondo il decreto, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere caratteristiche di lusso. Inoltre il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili.
Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo potranno essere effettuate da banche e intermediari finanziari in base a un protocollo tra il Tesoro e l'Associazione bancaria italiana (Abi) che disciplini le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo, gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari della misura di garanzia, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo.
Link testo del Decreto 31 luglio 2014 - Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa»
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-29&atto.codiceRedazionale=14A07328&elenco30giorni=false