domenica 6 ottobre 2013

L’Iva agevolata al 10% sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria e straordinaria






L’Iva agevolata al 10% sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sui beni e anche prestazioni professionali nel rispetto di alcune condizioni che potete leggere di seguito.
L’Iva agevolata si applica solo nel caso in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati nell’ambito di un contratto di appalto eccetto alcuni casi. Non vi spaventate perché quello che firmate in genere con la ditta è proprio un contratto di appalto anche se molti di voi non lo sanno, e per paura di sbagliare non richiedono i benefici fiscali.
In questo articolo potete leggere dell’Iva agevolata sui lavori di manutenzione ordinaria estraordinariamentre se siete interessate ad altre tipologie potete leggere l’articolo dedicato all’Iva agevolata sulla ristrutturazione edilizia, andando sulle prole in celeste.
Iva agevolata sui beni oggetti di lavori di manutenzione
Come anticipato sopra l’Iva agevolata del 10% sui lavori di ristrutturazione per manutenzione ordinaria e straordinaria si applica anche ai materiali impiegati in tali lavori sempreché siano forniti dalla stessa ditta e non da terzi. Non si applica l’Iva al 10% nemmeno per quelli acquistati direttamente dal proprietario/committente, per cui se andate ad acquistare dei materiali non potrete richiedere voi direttamente l’applicazione dell’Iva agevolata del 10%
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Dovete quindi capire cosa sono i beni significativi che devono essere scomputati dal limite di importo oggetto dell’agevolazione Iva. La parte eccedente deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria del 20%.
Per approfondire cosa debba intendersi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potete leggere l’articolo appositamente dedicato andando sulle parole scritte in celeste, cioè i link ad altri articoli in questo blog ;-)
Cosa sono i beni significativi?
Parliamo di beni appositamente descritti dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1999 quali ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.
L’Iva agevolata del 10% anche sulle prestazioni professionali
Anche le fatture che sono pagate ai professionisti che svolgono prestazioni professionali nell’ambito del contratti di appalto potranno essere oggetto di Iva agevolata da applicare questa volta solo al proprietario/committente. Immaginatevi la ditta che si serve di terzi per delle prestazioni più o meno specifiche (ma anche un semplice idraulico). Questi dovranno fatturare alla vostra ditta con applicazione dell’Iva ordinaria (per intenderci il 21% o il 23% e successivamente la vostra ditta rifatturerà a voi con applicazione dell’Iva al 10%.
Si deve trattare di beni residenziali
Ulteriore condizione per fruire della detrazione è che il bene oggetto di ristrutturazione deve essere un immobile classificato al catasto come residenziale per cui parliamo del gruppo A (eccetto gli A10 uso ufficio).
Se invece parliamo di opere di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione si applicherà sì l’agevolazione fiscale prevista che consiste nell’applicazione dell’Iva al 10% anche all’acquisto di beni purchè finiti da intendersi nel senso di beni dotati di autonoma utilità e che possono essere separati dal cespite casa. Stiamo parlando dei sanitari, degli infissi, porte, caldaie, ecc.
Sono escluse invece le materie prime ed i semilavorati che dovranno essere forniti dalla ditta.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione fiscale Iva spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta.
Vi invito a conitnuare la lettura leggendo l’approfondimento sull’ Iva al 10% e al 4%.
I contributi di voi lettori: per quanto riguarda il laminato rientra nel discorso iva al 10% dovunque lo si compri, basta avere sempre al seguito tutta la documentazione (autocertificazione, autorizzazione del Comune, che per la C.I.A. consiste nella copia della domanda presentata riportante il nr. di protocollo.
“Cercherò di chiarire alcuni punti, limitandomi ai soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (cosi come previsto dal DPR 380 aggiornato con L. 73/2010): – IVA – Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza), l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Serve comunicare al Comune, con CIA o CIL (senza relazione tecnica), l’inizio dei lavori di manutenzione ordinaria, senza richiedere alcun titolo abilitativo; in molti Comuni non c’è l’obbligo di comunicazione. In caso di CIL in manutenzione straordinaria bisogna integrare la relazione tecnica di un geom./ing./arch. Cambia l’applicazione dell’IVA agevolata per gli interventi di ristrutturazione e di restauro conservativo. – 50% – Per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle unità immobiliari residenziali (comprese le pertinenze) e sugli edifici residenziali ed i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni degli edifici. Serve comunicare al Comune, con CIL (con relazione tecnica), l’inizio dei lavori in manutenzione straordinaria. – 55% – In linea di principio vale quello detto per il 50%, anche se è estesa a qualsiasi unità immobiliare anche non residenziale purchè già esistenti e climatizzate (tranne per i pannelli solari). Questo è quanto spero di essere stato chiaro, Grazie mille.
Esempi:
I lavori di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate a Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare per cui la manutenzione ordinaria e straordinaria (per intenderci quelli che nel 2013 sono stati oggetto di agevolazione fiscale ecobonus, su immobili residenziali potrà beneficiare dell’aliquota ridotta mentre per le cessioni di beni, si dovrà provare ulteriormente che la fornitura dei materiali avviene nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (ad esempio, infissi, caldaie), l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.