Quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti è concessa un’agevolazione fiscale
consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).
,
approvata dal Consiglio dei ministri due giorni fa, invece, sembrerebbe
che la detrazione del 65% per il risparmio energetico non terminerebbe
il 31 dicembre, con prolungamento al 30 giugno 2014 per i condomini, ma
resterebbe sino al 31 dicembre 2014, per poi scendere al 50% nel 2015.
Di conseguenza, anche se con la detrazione diminuita al 50 per cento,
la proroga a tutto il 2015 consentirebbe la programmazione di interventi
anche di un certo rilievo. Per i condomini le detrazioni si applicano
anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di
cui si compone il singolo condominio. La detrazione del 65% sarebbe
prorogata sulle spese sostenute sino al 30 giugno 2015 e quella del 50%
per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. Per cui,
il termine per la definizione di misure e incentivi selettivi di
carattere strutturale per risparmio energetico, recupero edilizio e
misure di sicurezza sembrerebbe rimandato al 31 dicembre 2015.
Tutti
i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito
d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di
intervento.
Contrariamente non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di
costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute
per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.
Occorre ricordare che in ogni caso, i benefici per la riqualificazione
energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza e che la
detrazione deve essere ripartita in
Il presupposto necessario per beneficiare della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti
di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o
professionale). Con l’esclusione, dunque, degli edifici di nuova
costruzione. Gli interventi ammessi per fruire dell’agevolazione
fiscale, individuate nel
il valore massimo della detrazione fiscale è di € 100.000.
il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro così come per gli interventi di
il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
La detrazione d’imposta in oggetto non è cumulabile con la detrazione
fiscale prevista per il recupero del patrimonio edilizio (
).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrano sia nelle
agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste
per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, infatti, per le
stesse spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale. Dal
, inoltre, la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi comunitari, regionali o locali.
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Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico previste dalla nuova Legge di stabilità.
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Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico previste dalla nuova Legge di stabilità.
17/10/2013 Dott.ssa Maria Adele Venneri
In attesa del verdetto dell’Unione Europea diamo un sguardo alle principali novità.
Quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti è concessa un’agevolazione fiscale
consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).
In che misura si può detrarre? Nel corso del 2013 le percentuali sono state fissate in:
55% delle spese
sostenute fino al 5 giugno 2013
65% delle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per interventi sulle singole unità immobiliari
65% delle spese
dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato
sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le
unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Dal 1° gennaio 2014 - per i condomini dal 1° luglio 2014 -
l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del
36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Nel testo della bozza del ddl stabilità 2014, approvata dal
Consiglio dei ministri due giorni fa, invece, sembrerebbe che la
detrazione del 65% per il risparmio energetico non terminerebbe il 31
dicembre, con prolungamento al 30 giugno 2014 per i condomini, ma
resterebbe sino al 31 dicembre 2014, per poi scendere al 50% nel 2015.
Di conseguenza, anche se con la detrazione diminuita al 50 per
cento, la proroga a tutto il 2015 consentirebbe la programmazione di
interventi anche di un certo rilievo.
Per i condomini le detrazioni si applicano anche alle spese
sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio.
La detrazione del 65% sarebbe prorogata sulle spese sostenute sino
al 30 giugno 2015 e quella del 50% per le spese sostenute dal 1° luglio
2015 al 30 giugno 2016.
Per cui, il termine per la definizione di misure e incentivi
selettivi di carattere strutturale per risparmio energetico, recupero
edilizio e misure di sicurezza sembrerebbe rimandato al 31 dicembre
2015.
Chi può usufruire della detrazione? Tutti i contribuenti residenti e
non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Contrariamente non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di
costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili
“merce”.
Occorre ricordare che in ogni caso, i benefici per la
riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li
utilizza e che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote
annuali di pari importo.
Il presupposto necessario per beneficiare della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti
di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o
professionale). Con l’esclusione, dunque, degli edifici di nuova
costruzione.
Gli interventi ammessi per fruire dell’agevolazione fiscale,
individuate nel DM del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal
decreto 7 aprile 2008), sono:
la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
gli interventi sull’involucro degli edifici (coperture,
pavimenti, pareti generalmente esterne, finestre comprensive di
infissi);
l’installazione di pannelli solari;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per gli interventi aventi ad oggetto la riqualificazione energetica
di edifici esistenti il valore massimo della detrazione fiscale è di €
100.000.
In presenza di interventi sugli involucri degli edifici il valore
massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro così come per gli
interventi di installazione di pannelli solari.
Invece, per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è
di 30.000 euro.
Le incombenze richieste per godere dell’agevolazione fiscale sono:
l’asseverazione, documento volto a provare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che
comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio;
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati,
contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e
dell’edificio su cui i lavori sono stati realizzati, la tipologia di
intervento compiuto e il risparmio di energia che ne è derivato, nonché
il relativo costo, chiarendo l’importo per le spese professionali e
quello impiegato per il calcolo della detrazione.
La non cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta in oggetto non è cumulabile con la
detrazione fiscale prevista per il recupero del patrimonio edilizio
(vedi articolo).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrano sia nelle
agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste
per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, infatti, per le
stesse spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi comunitari, regionali o locali.
Condominio Web http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1777.ashx
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17/10/2013 Dott.ssa Maria Adele Venneri
In attesa del verdetto dell’Unione Europea diamo un sguardo alle principali novità.
Quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti è concessa un’agevolazione fiscale
consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).
In che misura si può detrarre? Nel corso del 2013 le percentuali sono state fissate in:
55% delle spese
sostenute fino al 5 giugno 2013
65% delle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per interventi sulle singole unità immobiliari
65% delle spese
dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014, se l’intervento è effettuato
sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le
unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
Dal 1° gennaio 2014 - per i condomini dal 1° luglio 2014 -
l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del
36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Nel testo della bozza del ddl stabilità 2014, approvata dal
Consiglio dei ministri due giorni fa, invece, sembrerebbe che la
detrazione del 65% per il risparmio energetico non terminerebbe il 31
dicembre, con prolungamento al 30 giugno 2014 per i condomini, ma
resterebbe sino al 31 dicembre 2014, per poi scendere al 50% nel 2015.
Di conseguenza, anche se con la detrazione diminuita al 50 per
cento, la proroga a tutto il 2015 consentirebbe la programmazione di
interventi anche di un certo rilievo.
Per i condomini le detrazioni si applicano anche alle spese
sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio.
La detrazione del 65% sarebbe prorogata sulle spese sostenute sino
al 30 giugno 2015 e quella del 50% per le spese sostenute dal 1° luglio
2015 al 30 giugno 2016.
Per cui, il termine per la definizione di misure e incentivi
selettivi di carattere strutturale per risparmio energetico, recupero
edilizio e misure di sicurezza sembrerebbe rimandato al 31 dicembre
2015.
Chi può usufruire della detrazione? Tutti i contribuenti residenti e
non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Contrariamente non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di
costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili
“merce”.
Occorre ricordare che in ogni caso, i benefici per la
riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li
utilizza e che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote
annuali di pari importo.
Il presupposto necessario per beneficiare della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti
di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o
professionale). Con l’esclusione, dunque, degli edifici di nuova
costruzione.
Gli interventi ammessi per fruire dell’agevolazione fiscale,
individuate nel DM del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal
decreto 7 aprile 2008), sono:
la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
gli interventi sull’involucro degli edifici (coperture,
pavimenti, pareti generalmente esterne, finestre comprensive di
infissi);
l’installazione di pannelli solari;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per gli interventi aventi ad oggetto la riqualificazione energetica
di edifici esistenti il valore massimo della detrazione fiscale è di €
100.000.
In presenza di interventi sugli involucri degli edifici il valore
massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro così come per gli
interventi di installazione di pannelli solari.
Invece, per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è
di 30.000 euro.
Le incombenze richieste per godere dell’agevolazione fiscale sono:
l’asseverazione, documento volto a provare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che
comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio;
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati,
contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e
dell’edificio su cui i lavori sono stati realizzati, la tipologia di
intervento compiuto e il risparmio di energia che ne è derivato, nonché
il relativo costo, chiarendo l’importo per le spese professionali e
quello impiegato per il calcolo della detrazione.
La non cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta in oggetto non è cumulabile con la
detrazione fiscale prevista per il recupero del patrimonio edilizio
(vedi articolo).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrano sia nelle
agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste
per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, infatti, per le
stesse spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi comunitari, regionali o locali.
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