giovedì 3 ottobre 2013

Iva al 22%, cosa cambia per affitti e compravendite.

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Iva al 22%, cosa cambia per affitti e compravendite.

L'aumento dell'Iva è diventata legge dal 1 ottobre, e purtroppo "non c'è niente da fare": le parole del ministro dell'Economia non lasciano spazio a dubbi. Ma quale impatto avrà la nuova aliquota del 22% su compravendite e affitti?

317-mutui-casa"Non c'è nessun decreto. E' già legge con il decreto legge del 2011 che portava l'Iva a questo livello. Non c'è niente da fare". Queste le parole del Ministro dell'Economia Saccomanni sull'aumento dell'Iva ordinaria dal 21 al 22%, scattato il 1 ottobre scorso. Un solo punto percentuale, che però avrà conseguenze pesanti per l'economia e i consumi del Paese. Ma quale impatto avrà la nuova aliquota sul mondo immobiliare?

Per quanto riguarda la compravendita, l'aliquota del 22% si applica alle abitazioni di lusso, anche a quelle assegnate dalle cooperative edilizie in proprietà o in godimento ai soci e anche se si tratta di prima abitazione. L'aliquota ordinaria si applica inoltre agli immobili di destinazione diversa dal residenziale ceduti da imprese costruttrici o di ripristino, entro cinque anni dalla fine dei lavori, e ad abitazioni, negozi uffici e depositi, interi o porzioni, che non rientrano all'interno dei requisiti elencati dalla legge Tupini, secondo la quale più del 50% della superficie dev'esser destinata ad uso abitativo e non più del 25% a negozi, botteghe o uffici, per immobili ceduti dall'impresa sempre entro cinque anni dalla fine dell'intervento di costruzione, restauro o ristrutturazione.

Il Decreto Sviluppo ha introdotto l'applicabilità dell'Iva sulle cessioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese costruttrici nel caso in cui, passata la scadenza di cinque anni, il venditore abbia esercitato l'opzione nell'atto notarile. Infine le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera, comprensive di beni finiti, materie prime e semilavorate, per la costruzione di abitazioni di lusso o unità immobiliari senza le caratteristiche della legge Tupini, saranno assoggettate alla nuova aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda l'affitto, nulla cambia per i contratti di abitazioni ad uso abitativo, mentre discorso a parte bisogna fare per l'uso diverso. Se il proprietario dell'immobile (negozio, ufficio o capannone)è una società, questa può scegliere se applicare l'imposta o avvalersi del regime naturale di esenzione. Naturalmente se l'inquilino è a sua volta una società o un'impresa, potrà scaricare, oltre alla spesa del canone, anche l'iva.