domenica 6 ottobre 2013

Caldaie: ecco cosa cambia



Nuove regole in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici di riscaldamento e raffrescamento degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, periodicità dei controlli e requisiti dei soggetti responsabili. Queste le novità introdotte dal D.P.R. 74 del 16 aprile 2013, di attuazione del D.Lgs. 192/2005.
Con il D.P.R. 74/2013 (a pag. 1379), il nostro Paese si adegua alla normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regole anche per la cadenza dei controlli per l’efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente.
I limiti per le temperature ambiente
Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare determinati valori così come non deve essere inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per i singoli ambienti raffrescati.
Valori massimi della temperatura ambiente previsti dal D.P.R. 74/2013
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti riscaldati in inverno, non deve superare i:
18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti raffrescati in estate, non deve essere inferiore a:
26 °C  -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici
Ricordiamo che il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. In base a quanto stabilito nell’art. 4 del decreto, l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; i comuni, tuttavia, possono emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la regolazione delle temperature.
Periodicità dei controlli e tecnici abilitati
Vengono definitivamente fissate le regole per i controlli, le periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli. I controlli, infatti, vanno effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l’impianto. Le operazioni di controllo ed eventualmente manutentive hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e con il nuovo decreto risultano meno severi rispetto a quanto stabilito in precedenza (tabella 1).
TABELLA 1 Periodicità controlli di ef.cienza energetica impianti termici.
Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica1 [kW] Cadenza controlli (anni)
Impianti con generatore di calore a fiamma Generatori alimentati a combustibile liquido o solido 10 < P < 100  2
P > 100 1
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl 10 < P < 100  4
P  > 100  2
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12 < P < 100  4
P > 100  2
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P > 12  4
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica P > 12  2
Impianti alimentati da teleriscaldamento Sottostazione di scambio termico da rete a utenza P > 10 4
Impianti cogenerativi Microgenerazione  Pel < 50 4
Unità cogenerative Pel>50  2
P - Potenza termica utile nominale. Pel - Potenza elettrica nominale.
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici e devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche, professionali e normative.
I soggetti responsabili dell’impianto
Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, questi sono identificati con il responsabile dell’impianto (nei condomini è identificato nell’amministratore), il quale può, tuttavia, delegare a un terzo (tabella 2).

TABELLA 2 Nozione e identificazione del “terzo responsabile”.
Quando ricorre tale figura Generalmente l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati direttamente al proprietario, o per esso a un terzo definito “terzo responsabile”, nel momento in cui un privato, un amministratore di condominio, o il proprietario dell’impianto termico decide di delegare l’esercizio e la manutenzione del proprio impianto.
Caratteristiche Il terzo responsabile è un soggetto che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative.
Compiti Al terzo responsabile sono affidate la manutenzione e la conduzione della centrale termica.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. L’affidamento a un terzo, relativamente ai complessi condominiali, può avvenire su delibera dell’assemblea con un contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile del mancato rispetto delle norme.
Tuttavia, possono presentarsi due casi relativi all’affidamento a terzi dell’impianto e cioè che:
- l’impianto non sia a norma già prima dell’incarico al terzo;
- l’impianto non sia mantenuto a norma per l’intera durata del contratto.
Entrambe le opzioni sono oggetto, tra l’altro, della nuova normativa prevista dalla Riforma del condominio in vigore dal 18 giugno scorso. Vediamo i dettagli nella tabella 3.

TABELLA 3 Affidamento dell’impianto al terzo responsabile.
Impianto non conforme già prima dell’affidamento al terzo responsabile
Affidamento al terzo La delega al terzo responsabile deve espressamente prevedere l’incarico di messa a norma dell’impianto quale prerogativa all’affidamento dello stesso.
Cosa prevede la riforma del condominio (legge 220/2012) - In caso di interventi di manutenzione straordinaria, deve prevedersi obbligatoriamente un fondo di pari importo per la copertura del costo totale delle opere;
- in caso di mancata costituzione del fondo, l’amministratore non può stipulare il contratto di affidamento al terzo responsabile e dovrà mantenere su se stesso la responsabilità dell’impianto;
- l’amministratore può trasferire la responsabilità ai propri condomini con un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Impianto che richiede interventi manutentivi o di messa a norma non previsti prima della stipula del contratto di affidamento al terzo responsabile
Affidamento al terzo Il terzo è tenuto comunque a eseguire, previa comunicazione, tutti gli interventi necessari per il corretto funzionamento dell’impianto, la massima efficienza dello stesso e il rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge previste.
Cosa prevede la riforma del condominio (legge 220/2012) - Il terzo responsabile è tenuto a comunicare all’amministratore per iscritto la necessità di interventi manutentivi o di messa a norma dell’impianto;
- l’amministratore convoca l’assemblea per deliberare e autorizzare gli interventi necessari al corretto funzionamento dell’impianto;
- la decisione dovrà essere deliberata entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione all’amministratore, previa costituzione del fondo a copertura degli interventi necessari;
- in mancanza della copertura finanziaria, la delega al terzo responsabile decade e lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla regione (o provincia autonoma) esplicitandone anche le motivazioni;
- la regione analizza il caso ed emana le sanzioni.