Caldaie: ecco cosa cambia
Nuove
regole in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici di riscaldamento e raffrescamento degli edifici e
per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, periodicità dei
controlli e requisiti dei soggetti responsabili. Queste le novità
introdotte dal D.P.R. 74 del 16 aprile 2013, di attuazione del D.Lgs. 192/2005.
Con
il D.P.R. 74/2013 (a pag. 1379), il nostro Paese si adegua alla
normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e
manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il
raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regole anche per
la cadenza dei controlli per l’efficientamento degli impianti, i
requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle
ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente.
I limiti per le temperature ambiente
Durante
il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media
ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti
riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare determinati
valori così come non deve essere inferiore a determinati valori durante
il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per i singoli
ambienti raffrescati.
Valori massimi della temperatura ambiente previsti dal D.P.R. 74/2013
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Media ponderata temperature aria per singoli ambienti riscaldati in inverno, non deve superare i: | |
18 °C | +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili |
20 °C | +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici |
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti raffrescati in estate, non deve essere inferiore a: | |
26 °C | -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici |
Periodicità dei controlli e tecnici abilitati
Vengono
definitivamente fissate le regole per i controlli, le periodicità e i
requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli. I controlli, infatti,
vanno effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai
sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore
l’impianto. Le operazioni di controllo ed eventualmente manutentive
hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e
riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e
la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e
locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei
sistemi di trattamento dell’acqua. Questi controlli hanno tempistiche
variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e con
il nuovo decreto risultano meno severi rispetto a quanto stabilito in
precedenza (tabella 1).TABELLA 1 Periodicità controlli di ef.cienza energetica impianti termici.
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica1 [kW] | Cadenza controlli (anni) |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P < 100 | 2 |
P > 100 | 1 | ||
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl | 10 < P < 100 | 4 | |
P > 100 | 2 | ||
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 < P < 100 | 4 |
P > 100 | 2 | ||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P > 12 | 4 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica | P > 12 | 2 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete a utenza | P > 10 | 4 |
Impianti cogenerativi | Microgenerazione | Pel < 50 | 4 |
Unità cogenerative | Pel>50 | 2 | |
P - Potenza termica utile nominale. Pel - Potenza elettrica nominale.
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. |
Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici e devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche, professionali e normative.
I soggetti responsabili dell’impianto
Per
quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio, della
conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento stabilisce
che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza
energetica, questi sono identificati con il responsabile dell’impianto
(nei condomini è identificato nell’amministratore), il quale può,
tuttavia, delegare a un terzo (tabella 2).TABELLA 2 Nozione e identificazione del “terzo responsabile”.
Quando ricorre tale figura | Generalmente l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati direttamente al proprietario, o per esso a un terzo definito “terzo responsabile”, nel momento in cui un privato, un amministratore di condominio, o il proprietario dell’impianto termico decide di delegare l’esercizio e la manutenzione del proprio impianto. |
Caratteristiche | Il terzo responsabile è un soggetto che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative. |
Compiti | Al terzo responsabile sono affidate la manutenzione e la conduzione della centrale termica. |
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. L’affidamento a un terzo, relativamente ai complessi condominiali, può avvenire su delibera dell’assemblea con un contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile del mancato rispetto delle norme.
Tuttavia, possono presentarsi due casi relativi all’affidamento a terzi dell’impianto e cioè che:
- l’impianto non sia a norma già prima dell’incarico al terzo;
- l’impianto non sia mantenuto a norma per l’intera durata del contratto.
Entrambe le opzioni sono oggetto, tra l’altro, della nuova normativa prevista dalla Riforma del condominio in vigore dal 18 giugno scorso. Vediamo i dettagli nella tabella 3.
TABELLA 3 Affidamento dell’impianto al terzo responsabile.
Impianto non conforme già prima dell’affidamento al terzo responsabile
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Affidamento al terzo | La delega al terzo responsabile deve espressamente prevedere l’incarico di messa a norma dell’impianto quale prerogativa all’affidamento dello stesso. |
Cosa prevede la riforma del condominio (legge 220/2012) | - In caso di interventi di manutenzione
straordinaria, deve prevedersi obbligatoriamente un fondo di pari
importo per la copertura del costo totale delle opere; - in caso di mancata costituzione del fondo, l’amministratore non può stipulare il contratto di affidamento al terzo responsabile e dovrà mantenere su se stesso la responsabilità dell’impianto; - l’amministratore può trasferire la responsabilità ai propri condomini con un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. |
Impianto
che richiede interventi manutentivi o di messa a norma non previsti
prima della stipula del contratto di affidamento al terzo responsabile
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Affidamento al terzo | Il terzo è tenuto comunque a eseguire, previa comunicazione, tutti gli interventi necessari per il corretto funzionamento dell’impianto, la massima efficienza dello stesso e il rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge previste. |
Cosa prevede la riforma del condominio (legge 220/2012) | - Il terzo responsabile è tenuto a comunicare
all’amministratore per iscritto la necessità di interventi manutentivi o
di messa a norma dell’impianto; - l’amministratore convoca l’assemblea per deliberare e autorizzare gli interventi necessari al corretto funzionamento dell’impianto; - la decisione dovrà essere deliberata entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione all’amministratore, previa costituzione del fondo a copertura degli interventi necessari; - in mancanza della copertura finanziaria, la delega al terzo responsabile decade e lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla regione (o provincia autonoma) esplicitandone anche le motivazioni; - la regione analizza il caso ed emana le sanzioni. |