martedì 29 ottobre 2013

Il Notariato approfondisce le regole sulla certificazione energetica, part. II.

 

Il Notariato approfondisce le regole sulla certificazione energetica, part. II.

In seguito alla pubblicazione dell'approfondimento sulla certificazione energetica dal Consiglio Nazionale del Notariato, abbiamo ripercorso le disposizioni in materia di affitto. Oggi affrontiamo i casi di contratti affini alla locazione, e le sanzioni previste dalla legge qualora si violasse l'obbligo di presentazione dell'Attestato di Prestazione Energetica.

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La disciplina stabilita per la locazione è applicabile anche ad altri contratti, che presentano affinità con la locazione stessa; anche per questi si dovrà adottare la normativa solo in caso di nuova stipula di contratto. Si tratta, nello specifico, del leasing (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico) e dell'affitto di azienda (qualora il complesso aziendale comprenda anche edifici comportanti consumo energetico). Anche in caso di sublocazione scatterà l'obbligo di presentazione dell'APE, dal momento che si tratta di un nuovo, autonomo, contratto di locazione.

Nel caso di locazione di edificio prima della sua costruzione, il locatore dovrà fornire evidenza, nel contratto, di quella che sarà la classe di prestazione energetica dell'edificio, nonché delle caratteristiche di rendimento energetico; sarà tenuto, inoltre, a produrre l'Attestato di Prestazione Energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

L'Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere allegato al contratto di locazione, pena la nullità del contratto medesimo, come introdotto dalla legge 90/2013. Qualora si violasse l'obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 300,00 e non superiore a €. 1.800,00. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta locazione, il responsabile dell'annuncio sarà punito con la sanzione amministrativa non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €. 3.000,00; la sanzione, in questo caso colpisce il responsabile dell'annuncio, ovvero il proprietario se lo stesso ha provveduto in proprio a pubblicizzare l'offerta di vendita oppure il mediatore, se a lui è stata affidata la trattativa.