lunedì 28 ottobre 2013

Il Notariato approfondisce le regole sulla certificazione energetica, part. I.

 

Il Notariato approfondisce le regole sulla certificazione energetica, part. I.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato l'atteso approfondimento sulla certificazione energetica, dove spiega il passaggio dall'attestato di certificazione a quello di prestazione energetica. Un documento a cura della Commissione Studi Civilistici, dal quale riassumiamo ciò che prevede la normativa in fatto di locazione.

best-home-green-housesLo studio del Notariato approfondisce la normativa sulla certificazione energetica, sviscerando l'intero corpus a partire dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica a quello di allegazione e consegna, dalla dichiarazione di ricevuta informativa ai soggetti certificatori. In questa sede vogliamo sintetizzare i contenuti che disciplinano la locazione del Dl 63/2013, convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 90, il quale recepisce la direttiva comunitaria 2010/31/UE in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Il D.L. 63/2013 ha innovato la disciplina applicabile in caso di locazione, stabilendo che l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica ed anche l'obbligo di allegazione si verifichino nel caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, come si evince dall'art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 nel quale si legge: "Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica" e dall'art. 6, c. 1 d.lgs. 192/2005 "l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario". Pertanto non si dovrà applicare l'obbligatorietà se si è in presenza, ad esempio, di un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione.

L'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica sorge prima della stipula del contratto di locazione, come stabilisce il d.lgs. 192/2005: "in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente". Dunque non si potrà attendere il momento della stipula del contratto di locazione per dotare l'immobile dell'attestato di prestazione energetica; il proprietario è, infatti, tenuto a formirlo nel momento stesso in cui decide di concedere l'immobile in locazione, a prescindere dal fatto che, per pubblicizzare la propria intenzione, ricorra o meno ad annunci commerciali.

Nel caso ricorra ad annunci commerciali, indipendentemente dal fatto che utilizzi giornali, radio, televisione, annunci presso agenzie immobiliari, internet, o altro, dovrà riportare negli annunci medesimi l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, desumibili dall'APE.

SONO PREVISTE PESANTI SANZIONI ANCHE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DI IMMOBILI CHE NON RIPORTINO GLI INDICI ESTRAPOLATI DALL’ATTESTATO

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