domenica 6 ottobre 2019

Fisco e immobili: gli interventi nel mirino del nuovo governo


Gli interventi che il nuovo governo vuole attuare Gli interventi che il nuovo governo vuole mettere in campo / Gtres


Autore: @stefania giudice


Nel suo discorso a Montecitorio, in occasione del voto di fiducia al nuovo governo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha fatto precisi riferimenti all’immobiliare, ma con il passare dei giorni qualcosa è cambiato. Si è infatti tornati a parlare dell’unificazione di Imu e Tasi e della proroga al 2020 dei bonus casa.

Unificazione Imu e Tasi

Per quanto riguarda l’unificazione dell’Imu e della Tasi, il viceministro all’Economia Antonio Misiani (Pd) ha parlato di un progetto di “assoluto buonsenso” e ha manifestato l’intenzione di portarlo avanti. Si ricorda che la proposta di legge C. 1429 è stata presentata lo scorso 7 dicembre, primo firmatario il vicepresidente della commissione Finanze, Alberto Gusmeroli (Lega).

In merito, idealista/news ha interpellato Confedilizia, che nei mesi scorsi ha partecipato alle audizioni dinanzi alla Commissione Finanze della Camera. Il presidente Giorgio Spaziani Testa ha chiarito: “Sull’idea di unificare Imu e Tasi, rilanciata dal viceministro Misiani, ribadiamo quello che abbiamo detto nel corso dell’analisi in sede di audizioni: c’è necessità di intervenire diversamente”.

Il presidente di Confedilizia ha spiegato: “A nostro giudizio, una unificazione di questi due tributi non porterebbe alcun vantaggio, anzi potrebbe portare anche degli svantaggi: uno è l’eliminazione del riferimento ai servizi che è presente nella Tasi come vincolo ai Comuni, nel senso che i Comuni sono obbligati a indicare in regolamento quali spese effettuano con le entrate derivanti dalla Tasi; l’altro elemento che verrebbe a mancare è la quota a carico dell’occupante dell’immobile, che – sia pure molto ridotta – è pur sempre un segnale di tassazione legata ai servizi. Questi sarebbero dei danni, ma l’altro danno sarebbe il fatto che verrebbe ritenuta volenti o nolenti archiviata la pratica ‘tassazione locale sugli immobili’ con una cosa che non porterebbe alcun vantaggio”.

Aggiungendo: “Serve ridurre, almeno iniziare a ridurre, partendo magari dalle ipotesi che erano state fatte in Commissione anche grazie ai nostri spunti, cioè situazioni più gravi come gli immobili inagibili o gli immobili sfitti, e anche cogliere l’occasione per rafforzare addirittura quella componente di legame con i servizi, quindi sia con vincoli maggiori per i Comuni di trasparenza nei confronti dei cittadini, sia con una quota del nuovo tributo che derivasse da questa unificazione anche più alta a carico dell’occupante dell’immobile, perché quello è l’unico sistema per dimostrare che si tratta di un tributo collegato ai servizi. Nel caso in cui l’immobile non sia abitato dal proprietario, deve essere fatto pagare almeno in parte da chi lo abita”.

Ecobonus immobili locati

Sul fronte ecobonus, Spaziani Testa ha sottolineato: “Vi è stata recentemente una importante sentenza della Corte di Cassazione che – smentendo un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in essere da dieci anni e sin da subito contestata da Confedilizia – ha stabilito che le detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico spettano anche con riferimento agli immobili locati a terzi da parte delle imprese, cosa non negata dalla legge ma – appunto – disconosciuta dall’Agenzia. Stiamo lavorando perché l’interpretazione della Cassazione si affermi definitivamente, se del caso attraverso un intervento legislativo”.

Proroga bonus casa 2020

A parlare invece della proroga al 2020 dei bonus casa è stato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, inviando un messaggio alla ventinovesima edizione del Coordinamento legali di Confedilizia che si è svolta a Piacenza. Patuanelli ha affermato: “Ritengo necessario prorogare il pacchetto legato agli incentivi per le ristrutturazioni e quello per l’efficienza energetica, tema che mi sta particolarmente a cuore”. Aggiungendo: “Vorrei che queste misure a sostegno del settore venissero prorogate e magari rese strutturali al fine di promuovere un mercato troppo spesso minato dall’incertezza legata ai regimi di tassazione che impediscono ai locatori e agli affittuari di fare progetti di medio periodo, investendo serenamente in tempi e risorse”.

Sul punto, il presidente di Confedilizia ha affermato: “Ringraziamo il ministro Patuanelli intanto per aver scelto Confedilizia per annunciare la sua intenzione di prorogare, ma anche se possibile di rendere strutturali, gli incentivi per ristrutturazioni e risparmio energetico. Il ministro non ha citato quelli per il miglioramento sismico perché hanno già una durata un po’ più ampia”.

Spaziani Testa ha quindi evidenziato: “Anche al Tavolo tecnico promosso dall’Abi, che è una sede importante nella quale parlare di questo e dalla quale usciranno proposte interessanti, abbiamo detto che bisognerebbe cogliere l’occasione di questa legge di Bilancio non solo per prorogare, non solo per rendere più stabili, ma anche per migliorare questi incentivi perfezionando il meccanismo della cessione del credito e anche snellendo e rendendo più flessibile il sistema. Per esempio, con riferimento alle modalità con cui si porta in detrazione la spesa. Quindi renderla flessibile, magari a scelta dei contribuenti. Perché spesso ci sono problemi pratici che bloccano alcune cose e siccome questo è l’unico modo per muovere un po’ il comparto immobiliare, va colta e sfruttata l’occasione migliorando il meccanismo”.

Fonte:idealista

Ascensore in condominio: è un diritto individuale inviolabile?



Più volte la giurisprudenza si è pronunciata circa l'installazione dell'ascensore in condominio possibile anche a spese di un solo proprietario ma nel rispetto dei limiti stabiliti dal codice civile

ascensore

di Lucia Izzo - L'uso dell'ascensore può essere considerato un diritto individuale inviolabile? Così sembrerebbe leggendo la sentenza n. 21909/2019 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un condomino che aveva impugnato due delibere assembleari riguardanti l'installazione di un ascensore nel vano scale, senza tuttavia prevedere che raggiungesse l'ultimo piano nel quale erano ubicati due suoi appartamenti.

  1. Uso ascensore in condominio: diritto inviolabile
  2. Niente ascensore se lede i diritti di altri condomini
  3. Ascensore in condominio e autorizzazione dell'assemblea
  4. Eliminazione barriere architettoniche

Uso ascensore in condominio: diritto inviolabile

[Torna su]

Il giudice del gravame, tuttavia, aveva escluso che il diritto all'uso dell'ascensore fosse annoverabile tra i diritti individuali inviolabili. Gli Ermellini rammentano che sono nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell'assemblea, incidenti su diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condomino.

Nel caso in esame, le delibere incidono sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore) perché gli impediscono un uso pieno e incidono anche sul valore della proprietà esclusiva. I giudici di Cassazione ritengono che la sentenza gravata abbia "escluso apoditticamente che un diritto all'utilizzo dell'ascensore possa essere annoverato tra i diritti individuali inviolabili". Da qui la conclusione che le delibere impugnate sono da ritenersi nulle.

Niente ascensore se lede i diritti di altri condomini

[Torna su]

Non è la prima volta che il tema riguardante l'ascensore in condominio giunge innanzi ai giudici e, anzi, in taluni casi le pronunce sembrano andare in controcorrente rispetto a quanto affermato nella pronuncia summenzionata.

- Gli ascensori in condominio

Di norma, l'installazione dell'ascensore in condominio è accolta con favore, trattandosi di innovazione finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche e al miglioramento dell'accessibilità condominiale.

Tuttavia, come disposto dall'art. 1120 c.c., "sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino".

- Condominio: installazione ascensore vietata se preclude o limita il diritto di godimento dei beni comuni


Una conclusione confermata dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 24235/2016), secondo cui "anche nell'ipotesi dell'installazione di un ascensore, ancorché volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative, e ove l'installazione renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino", l'innovazione è da ritenersi illegittima.

Ascensore in condominio e autorizzazione dell'assemblea

[Torna su]

Per installare un ascensore in condominio, a norma dell'art. 1120 c.c., si richiede di norma una delibera assembleare sostenuta dal voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio. Qualora l'installazione sia finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche, invece, è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

- Ascensore in condominio: quale maggioranza è richiesta?

In diversi casi la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'installazione di un ascensore a spese di un solo condomino, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea (cfr. sent. 10852/2014, ord. 31462/2018).

- Condominio: legittima l'installazione dell'ascensore esterno senza autorizzazione dell'assemblea

Gli Ermellini, rammentano che "in tema di condominio, l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c.".

- Il singolo condomino può prolungare la corsa dell'ascensore sino al suo piano senza bisogno di una delibera dell'assemblea

Anche il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 12791/2015, ha consentito a un condomino di prolungare a proprie spese la corsa dell'ascensore sino al suo piano senza necessità di una delibera assembleare. Secondo il giudice meneghino "non si richiede una preventiva autorizzazione assembleare che abiliti il singolo condomino ad effettuare un uso più intenso della cosa comune realizzando delle innovazioni sia pure nei limiti posti dalla legge". Tuttavia, il condomino dovrà rispettare quanto stabilito dagli artt. 1102 e 1120 del codice civile.

Eliminazione barriere architettoniche

[Torna su]

Per i giudici di Palazzo Cavour, l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, costituisce un'innovazione che va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, del codice civile. E in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, l'ascensore può essere installato, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dal codice civile.

Esiste un principio di solidarietà condominiale che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purchè lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione.

Fonte:Studio Cataldi