E' giunto ieri l'ok della Camera al Decreto Destinazione Italia, recante, tra le altre, importanti misure sulla certificazione energetica degli edifici. Il D.l. ha abolito la nullità dei contratti di vendita o locazione in caso di mancata allegazione dell'APE, stabilendo al contempo una sanatoria sui contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto. Vediamo tutte le misure.
La Camera ha dato ieri il via libera al disegno di legge di conversione del D.l. 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti per l'avvio del Piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, e per la realizzazione di opere pubbliche. Il testo torna ora all'esame del Senato, che dovrà votare la conversione in legge entro il 21 febbraio, per evitarne la decadenza.
Ricordiamo le principali novità in materia di prestazione energetica.
- Il Decreto interviene sulla certificazione energetica degli edifici con i commi 7 e 8 dell'art.1, nei quali si sancisce la scomparsa dell'obbligo di allegare l'Attestato di Prestazione Energetica agli atti notarili in caso di trasferimento a titolo gratuito, come donazioni e successioni.
- Per il trasferimento a titolo oneroso e per i nuovi contratti di locazione, tranne nei casi di singola locazione, l'omessa allegazione dell'APE non determina più la nullità del contratto, ma comporta una sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la vendita e da 1.000 a 4.000 per la locazione, cifre che vengono ridotte a metà per durate inferiori a 3 anni, da dividere equamente tra le parti soggette al pagamento e da applicare anche nel caso di omessa dichiarazione in apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione circa l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
- Il comma 8 stabilisce una sorta di sanatoria di atti e contratti già sottoscritti come nulli per mancata allegazione dell'APE, secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 139, della Legge di Stabilità 2014, poi abrogato. Se almeno una delle parti lo richiede, sarà infatti possibile sostituire l'eventuale nullità di un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del Decreto versando la sanzione pecuniaria prevista dalla nuova norma, a condizione che la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
- Il pagamento della sanzione amministrativa per l'omessa dichiarazione o allegazione dell'APE non esenta dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
- Le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi l'anno vengono escluse dall'obbligo di riportare negli annunci di vendita o locazione gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Dlgs 192/2005.
- Per quanto riguarda il condominio, viene cancellata la norma che esclude le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che potevano essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, del Codice Civile, richiedendo, pertanto, per tali innovazioni, la maggioranza qualificata.
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