Una recente sentenza della Cassazione ha codificato la decadenza dell'agevolazione prima casa in caso di trasferimento dell'abitazione all'altro coniuge prima che siano passati i cinque anni dall'acquisto. Un verdetto che ribalta quanto finora percepito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27/E del 2012.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014, è intervenuta sull'agevolazione prima casa, stabilendo che si decade da tale agevolazione se l'abitazione acquistata con il beneficio fiscale viene trasferita, prima del termine dei cinque anni previsto per legge, a seguito di un procedimento di separazione coniugale, ad esempio in caso il marito trasferisca alla moglie l'abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa.
Una sentenza che interessa sempre più italiani: secondo gli ultimi dati Istat contenuti in "Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 2014", sebbene l'Italia risulti, dopo Irlanda e Malta, il Paese europeo con la più bassa incidenza di divorzi, in pratica 0,9 ogni mille abitanti nel 2011, lo scioglimento per via legale delle unioni è diventato un fenomeno in tendenziale crescita: tra il 2000 e il 2011 le separazioni sono infatti aumentate del 23,4% e i divorzi del 43,2%.
La sentenza solleva un po' di dubbi, in quanto i trasferimenti fra coniugi a seguito di separazione o di divorzio beneficiano di un regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, originariamente stabilito per "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio" e poi esteso a tutti gli atti, i documenti ed i procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale.
La medesima interpretazione era fornita dalla Circolare 21 giugno 2012 n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate, la quale stabiliva, nel caso di cessione entro il quinquennio, che indipendentemente dal riacquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non si verifica la decadenza dall'agevolazione se "uno dei coniugi cede la propria quota dell'immobile all'altro, prima del decorso del termine quinquennale", a patto che il trasferimento sia effettuato in adempimento di un accordo di separazione o di divorzio. In questa ipotesi si applica infatti il già visto regime di esenzione previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo il quale sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa "tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio". Per le Entrate, dunque, l'esenzione di questi atti trovava applicazione anche per escludere la decadenza dalle agevolazioni prima casa fruite in sede di acquisto.
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