lunedì 3 febbraio 2014

Detrazioni fiscali casa e aliquote Iva

 

Alle vostre domande risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Quesito di Maurizio C.: volevo sapere qual è l’aliquota Iva da applicare sull’acquisto di mobili e elettrodomestici quando si ristruttura una cucina in contemporanea di un appartamento (10% o 22%).
Risposta: L’aliquota Iva da applicare sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici è quella ordinaria, quindi adesso il 22%, anche se in presenza di ristrutturazioni. L’aliquota agevolata del 10% si applica esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati ai sensi dell’art. 31 L. 457/78 comma 1 lettera b) su immobili ad uso abitativo.

Quesito di Stefania T.: ho acquistato due elettrodomestici entrambi di classe A++. Dal momento che ho in corso una ristrutturazione, posso usufruire delle detrazioni al 50%, ma in fattura non mi hanno messo alcun riferimento alla S.C.I.A. Vorrei sapere se questa procedura è corretta e, se non lo fosse, cosa ci deve essere scritto sulla fattura?
Risposta: Gli elettrodomestici di classe A++ rientrano tra gli acquisti che danno diritto alla detrazione fino ad un massimo di 10.000 Euro. Per poter usufruire della detrazione è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni e sulla fattura non è necessario alcuna indicazione particolare: la data di inizio lavori può essere provata con eventuali abilitazioni amministrative, comunicazioni alla ASL o, qualora non ve ne siano, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La modalità di pagamento deve essere mediante bonifico oppure, nel caso di mobili o elettrodomestici, è consentito anche l’utilizzo di carta di credito o di debito.

Quesito di Giuseppe R.: L’acquisto del televisore o del computer può fare parte del bonus mobili?
Risposta: L’Agenzia delle entrate nella circolare esplicativa parla di letti, armadi, cassettiere, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché di materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile, con esclusione di porte, pavimentazioni, tende ed altri complementi di arredo. Si segnala inoltre che televisore e pc non rientrano nemmeno nell’elenco degli elettrodomestici. Si ritiene pertanto che non essendo specificatamente indicati, non rientrino tra i beni agevolabili.

Quesito di Annagrazia L.: nel 2013 ho già fatto altri acquisti rientranti nel bonus mobili e  dovendo pagare ora  l’intero importo per l’ acquisto della nuova cucina (8.800) sforerei con il tetto massimo definito dal bonus mobili (di 10.000) di esattamente 4.400 e perderei quindi la rispettiva detrazione del 50% (2.200 in rate di 10 anni). Avevo quindi deciso di pagare 4.400 alla consegna nel 2013 e 4.400 tramite finanziamento nel 2014. Il dubbio era se pagando le 4.400 nel 2014 con finanziamento perdo gli incentivi essendo un acquisto del 2013.
Risposta: Per poter usufruire del beneficio fiscale è necessario effettuare il pagamento mediante bonifico bancario (indicando causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e P.IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è fatto il bonifico), indicare alcuni dati in sede di dichiarazione dei redditi e conservare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento e le fatture di acquisto dei beni. Per esigenze di semplificazione è anche consentito l’utilizzo, per il pagamento, di carte di credito e di debito. Si ritiene pertanto che la detrazione sarà limitata alla parte pagata rispettando le procedure di legge, avendo magari l’avvertenza di farsi emettere una fattura di acconto e una di saldo, così da poter conservare la documentazione in maniera ordinata. Per la medesima ristrutturazione non è possibile detrarre più di 10.000 euro anche se il pagamento degli arredi avviene in due anni differenti.

Quesito di Pasquale T. : posso usufruire delle agevolazioni anche per la tinteggiatura della casa?
Risposta: L’imbiancatura rientra senza dubbio tra gli interventi di manutenzione ordinaria per i quali è prevista la detrazione solo nel caso in cui vengano effettuati su parti condominiali. Si ritiene pertanto che in questo caso non si possa usufruire di alcuna agevolazione a meno che la tinteggiatura non rientri all’interno di una ristrutturazione completa.

Quesito di Enrico Z.: Se ho fatto installare un impianto di condizionamento con pompa di calore, ho diritto al bonus mobili?
Risposta: Per usufruire della detrazione del 50% sull’acquisto mobili e grandi elettrodomestici nuovi, con un tetto di 10.000 euro è necessario realizzare una ristrutturazione edilizia. L’Agenzia delle Entrate, con circolare 29/E del 18/9/2013, ha definito con precisione il tipo di interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le manutenzioni straordinarie ricordiamo la realizzazione di servizi igienici, il rifacimento di scale, la sostituzione di infissi, la realizzazione di muri e cancellate, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia di unità immobiliare. La sola sostituzione di pompe di calore o l’installazione di un impianto di condizionamento, pur dando di per sé diritto alla detrazione, non si ritiene si possa configurare come ristrutturazione edilizia e quindi dar diritto ad usufruire del bonus sull’acquisto mobili.

NB Le risposte degli esperti forniscono solo indicazioni di carattere generale e non sono sostitutive di pareri resi da professionisti a clienti. La redazione e l’editore declinano ogni responsabilità in ipotesi derivanti dall’eventuale utilizzo delle risposte degli esperti, sia da parte dei richiedenti che da parte degli altri lettori.

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Detrazioni fiscali casa e aliquote Iva
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Mon, 03 Feb 2014 07:30:17 GMT