Il Parlamento approva alcune modifiche alla Riforma del Condominio, che riguardano in particolare il fondo speciale per le opere straordinarie, le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio, i dati relativi alla sicurezza e le opere per il risparmio energetico.
Nella tarda serata di ieri il Parlamento ha dato l'ok definitivo ad alcune modifiche che vanno a ritoccare la Riforma del condominio, entrata in vigore solo il 18 giugno scorso. Vediamole punto per punto.
- Verrà costituito, anche se per gradi, un Fondo speciale per le opere straordinarie e le innovazioni.
- Le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio potranno essere applicate solo a seguito di delibera dell'assemblea approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, sia in prima che in seconda convocazione. Tuttavia la previsione dell'intervento dell'assemblea deve essere confrontata caso per caso con le norme contenute nei singoli regolamenti condominiali, contrattuali o assembleari.
- Resta l'obbligo di denunciare eventuali motivi di insicurezza presenti nel condominio o nei suoi impianti; tali dati devono confluire nel Registro di anagrafe condominiale, costituito e aggiornato dall'amministratore. In particolare il legislatore sembra riferirsi alle parti comuni accessibili dai singoli condòmini, come quelle interne dei muri maestri, o comunque agli ambienti che loro stessi possono controllare più facilmente, ad esempio i locali comuni che collegano le parti di proprietà individuale.
- Sono stati ripristinati due casi previsti dalla Riforma, soppressi in sede di decreto legge, in ordine alle opere finalizzate al risparmio energetico. D'ora in poi si potrà scegliere se seguire la procedura dettata dalla legge n. 10/'91, secondo la quale tali opere devono essere individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato e le relative delibere devono essere approvate in entrambe convocazioni dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino un terzo del valore dell'edificio, oppure si potrà seguire quanto previsto dall'art. 1120, secondo comma, c.c. In questo caso le opere potranno essere decise senza la necessità di alcuna documentazione, ma dovranno essere deliberate con un quorum formato dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno la metà del valore dell'edificio.