mercoledì 16 gennaio 2019

La rampa per il disabile rientra ora nell'edilizia libera. Comune e condominio non hanno alcun potere decisionale

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Niente Cila per realizzare una rampa necessaria al diversamente abile per accedere in casa

Non occorre alcun titolo abilitativo per la rampa disabili e il comune non può pretendere la deliberazione dell'assemblea condominiale. Il TAR Campania condanna il Comune ad annullare il blocco imposto ad un condomino per la realizzazione di una rampa di accesso per disabili; non occorre alcun titolo abilitativo, rientrando negli interventi di edilizia libera e né tanto meno può, il Comune, imporre la convocazione dell'assemblea condominiale, essendo compito del condominio.


Il TAR Campania (sentenza n. 3916/18) ha condannato il Comune per aver imposto la sospensione dei lavori di realizzazione di una rampa per disabili, rilevando la mancanza della CILA quale titolo abilitativo e basandosi anche sul presupposto dell'assenza di una delibera condominiale autorizzativa degli stessi lavori.

Il TAR ha ritenuto inutile questo titolo abilitativo; il D.Lgs. n. 222/2016 ( Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha infatti adottato il Glossario degli interventi sottoposti al regime giuridico di edilizia libera, cioè realizzabili senza alcun titolo abilitativo (come previsto dal D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia, ex art. 6, co. 1, lett. da a) a e-quinquies e dal D.Lgs. n. 128/2006, ex art. 17).

Sulla base di quanto indicato dal Glossario, una delle categorie per le quali è dettagliato il tipo di intervento eseguibile e l'elemento edilizio oggetto dello stesso intervento, riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.


In virtù di quanto specificato, sono ammessi quegli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche purchè non comportino l'eventuale realizzazione/installazione di ascensori esterni o altri manufatti che compromettano la sagoma originaria dell'edificio.

In tal senso è prevista l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento di altri apparati meccanici.

Le rampe dunque, rientrano in quegli interventi ammessi che consentono di superare gradini, marciapiedi, soglie o piccoli dislivelli che rappresentano veri e propri ostacoli alla mobilità autonoma di un disabile.


Inoltre il TAR rileva anche un'altra violazione, quella della L. 104/92contro le barriere architettoniche e sottolinea che, laddove l'amministrazione comunale avesse avuto incertezze o dubbi interpretativi riguardo l'adozione o meno del Glossario Edilizia Libera, avrebbe comunque dovuto favorire il portatore di handicap, tenuto conto che il nostro Paese ha recepito la Convenzione Onu per i diritti dei diversamente abili con la legge 18/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ).

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Ad ulteriore supporto di quanto indicato dal TAR, va detto che in tema di barriere architettoniche la Camera italiana ha approvato, nell'ottobre 2017, il D.L. "Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche", con il quale coordina la disciplina inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di diffondere e adottare una progettazione universale nonché omogeneità delle discipline relative agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e privati e all'edilizia residenziale pubblica; in sostanza, ci si pone l'obiettivo di aggiornare e uniformare le prescrizioni tecniche vigenti in tema di abbattimento delle barriere, allineandosi alla strategia europea sulla disabilità.


Altra violazione contestata al Comune è relativa al rapporto privatistico che intercorre fra i coniugi e il condominio; l'ente comunale non può intervenire in questioni che esulano dal suo controllo e dunque pretendere l'atto deliberatorio dell'assemblea condominiale all'abbattimento della barriera architettonica.

È il condominio (o l'amministratore condominiale) che dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria laddove riscontrasse violazioni o abusi nella realizzazione di opere edilizie sulle parti comuni.